Carried interest: ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

13.11.2020
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Il regime fiscale del carried interest. L'Amministrazione fiscale fornisce delle spiegazioni su questa fattispecie
Ai sensi dell'articolo 60 del D.L. 50/2017 (“Art. 60”), al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (cd. carried interest) percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi (tassati al 26%), configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.
Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso porre fine all'incertezza generatasi in passato in riferimento al corretto inquadramento reddituale di tale tipologia di provento, il quale rischiava di essere erroneamente qualificato quale reddito di lavoro dipendente o annoverato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (entrambi ordinariamente soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ad aliquote progressive ed alle relative addizionali locali), in virtù del principio di onnicomprensività che tende ad attrarre nella categoria dei redditi di lavoro dipendente qualsiasi erogazione riconducibile al rapporto di lavoro.
Affinché la presunzione ope legis sopra descritta possa operare, l'Art. 60 richiede la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare:
La presunzione in questione risulta inoltre subordinata all'esistenza di tre condizioni, i.e.:
Nella Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate (n. 25 del 2017), è stato comunque chiarito che, in carenza di uno più dei requisiti indicati dall'Art. 60, la natura finanziaria del provento percepito dal dipendente non è esclusa a priori, dovendosi al contrario condurre un'analisi volta a verificarne caso per caso la natura.
La Risposta n. 473 del 14/10/2020
All'indomani dell'entrata in vigore dell'Art. 60, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi documenti di prassi – oltre alla Circolare esplicativa n. 25 del 2017 – con i quali sono stati forniti chiarimenti in ordine alla portata dei requisiti previsti dalla norma per poter beneficiare della presunzione di cui sopra.
Oggetto del presente contributo è la recente risposta ad interpello n. 473, pubblicata in data 14 ottobre 2020, che offre importanti conferme e spunti di riflessione.
L'interpello in parola esamina il regime fiscale applicabile a strumenti finanziari partecipativi aventi diritti patrimoniali rafforzati emessi dall'istante nel contesto di una complessa operazione di investimento e successiva riorganizzazione societaria e destinati agli amministratori e dipendenti di una diversa società dello stesso gruppo (“Target”). Da segnalare che nella fattispecie non intercorre alcun rapporto di controllo, nemmeno indiretto, tra la società istante e la Target.
Gli strumenti finanziari partecipativi rafforzati in questione sono stati emessi ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile e danno diritto a percepire un extra-rendimento rispetto alle distribuzioni di utili dell'esercizio, riserve distribuibili ovvero attivo risultante dal bilancio di liquidazione da parte della società istante (carried interest).
In ragione della non sussistenza del requisito del rapporto di controllo, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate (i) se possa ritenersi applicabile la presunzione legale di cui all'Art. 60 e, in subordine, (ii) se, indipendentemente dall'integrazione dei requisiti dei cui all'Art. 60, i proventi derivanti dagli SFP Rafforzati abbiano natura di reddito di capitale.
Quanto al primo quesito, l'Agenzia evidenzia che la presunzione di cui all'Art. 60 vale solamente in quelle ipotesi in cui “l'allineamento di interessi fra i soci o partecipanti all'OICR da un lato e i dipendenti e/o amministratori dall'altro è talmente presente che si pone il dubbio se la remunerazione collegata all'investimento dei manager non costituisca in realtà un reddito da lavoro”. A parere dell'Ufficio, tale dubbio non può ritenersi sussistente nel caso di specie, stante l'assenza di un rapporto di controllo, anche indiretto, tra Target e istante, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che siano parte dello stesso gruppo societario. La presunzione di cui all'Art. 60 non può trovare quindi applicazione.
Come sopra accennato, tuttavia, la mancanza dei requisiti di cui all'Art. 60 non esclude a priori la natura finanziaria degli SFP rafforzati, ma impone di esaminare la caratteristiche specifiche del provento e valutarne la natura alla luce delle altre disposizioni del vigente ordinamento tributario.
Venendo al secondo quesito, quindi, l'Agenzia è chiamata a valutare gli elementi fattuali offerti dall'istante per giungere alla qualificazione del carried interest così come strutturato dall'istante.
Ebbene, considerando, tra gli altri, l'ingente ammontare investito dai managers, l'effettivo rischio di perdita del capitale che i sottoscrittori degli SFP rafforzati devono sopportare, nonché la postergazione del diritto a percepire l'extra-rendimento, l'Agenzia conclude ritenendo che gli strumenti partecipativi in argomento possano essere considerati similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e che i relativi proventi costituiscano redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e), del medesimo Tuir.
Si ritiene, in conclusione, che i chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 473 del 14/10/2020 possano risultare utili in tutti quei casi, molto diffusi nella prassi, in cui si debba valutare se l'incentivation programme offerto ai key managers di una società all'esito di complesse operazioni di riorganizzazione aziendale, pur non soddisfacendo i requisiti di cui al più volte citato Art. 60, possa comunque accedere al medesimo regime fiscale in funzione delle sue specifiche caratteristiche.
Affinché la presunzione ope legis sopra descritta possa operare, l'Art. 60 richiede la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare:
- sotto il profilo oggettivo, i proventi presi in considerazione dall'Art. 60 sono relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e derivano dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato (o in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni);
- sotto il profilo soggettivo gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con le società, enti o società di gestione dei fondi partecipati ovvero con soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione.
La presunzione in questione risulta inoltre subordinata all'esistenza di tre condizioni, i.e.:
- che l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti (investimento minimo);
- che i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i diritti patrimoniali rafforzati maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento (postergazione dell'extra-rendimento);
- che le azioni, quote o strumenti finanziari siano detenuti per un periodo non inferiore a cinque anni (minimum holding period).
Nella Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate (n. 25 del 2017), è stato comunque chiarito che, in carenza di uno più dei requisiti indicati dall'Art. 60, la natura finanziaria del provento percepito dal dipendente non è esclusa a priori, dovendosi al contrario condurre un'analisi volta a verificarne caso per caso la natura.
La Risposta n. 473 del 14/10/2020
All'indomani dell'entrata in vigore dell'Art. 60, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi documenti di prassi – oltre alla Circolare esplicativa n. 25 del 2017 – con i quali sono stati forniti chiarimenti in ordine alla portata dei requisiti previsti dalla norma per poter beneficiare della presunzione di cui sopra.
Oggetto del presente contributo è la recente risposta ad interpello n. 473, pubblicata in data 14 ottobre 2020, che offre importanti conferme e spunti di riflessione.
L'interpello in parola esamina il regime fiscale applicabile a strumenti finanziari partecipativi aventi diritti patrimoniali rafforzati emessi dall'istante nel contesto di una complessa operazione di investimento e successiva riorganizzazione societaria e destinati agli amministratori e dipendenti di una diversa società dello stesso gruppo (“Target”). Da segnalare che nella fattispecie non intercorre alcun rapporto di controllo, nemmeno indiretto, tra la società istante e la Target.
Gli strumenti finanziari partecipativi rafforzati in questione sono stati emessi ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile e danno diritto a percepire un extra-rendimento rispetto alle distribuzioni di utili dell'esercizio, riserve distribuibili ovvero attivo risultante dal bilancio di liquidazione da parte della società istante (carried interest).
In ragione della non sussistenza del requisito del rapporto di controllo, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate (i) se possa ritenersi applicabile la presunzione legale di cui all'Art. 60 e, in subordine, (ii) se, indipendentemente dall'integrazione dei requisiti dei cui all'Art. 60, i proventi derivanti dagli SFP Rafforzati abbiano natura di reddito di capitale.
Quanto al primo quesito, l'Agenzia evidenzia che la presunzione di cui all'Art. 60 vale solamente in quelle ipotesi in cui “l'allineamento di interessi fra i soci o partecipanti all'OICR da un lato e i dipendenti e/o amministratori dall'altro è talmente presente che si pone il dubbio se la remunerazione collegata all'investimento dei manager non costituisca in realtà un reddito da lavoro”. A parere dell'Ufficio, tale dubbio non può ritenersi sussistente nel caso di specie, stante l'assenza di un rapporto di controllo, anche indiretto, tra Target e istante, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che siano parte dello stesso gruppo societario. La presunzione di cui all'Art. 60 non può trovare quindi applicazione.
Come sopra accennato, tuttavia, la mancanza dei requisiti di cui all'Art. 60 non esclude a priori la natura finanziaria degli SFP rafforzati, ma impone di esaminare la caratteristiche specifiche del provento e valutarne la natura alla luce delle altre disposizioni del vigente ordinamento tributario.
Venendo al secondo quesito, quindi, l'Agenzia è chiamata a valutare gli elementi fattuali offerti dall'istante per giungere alla qualificazione del carried interest così come strutturato dall'istante.
Ebbene, considerando, tra gli altri, l'ingente ammontare investito dai managers, l'effettivo rischio di perdita del capitale che i sottoscrittori degli SFP rafforzati devono sopportare, nonché la postergazione del diritto a percepire l'extra-rendimento, l'Agenzia conclude ritenendo che gli strumenti partecipativi in argomento possano essere considerati similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e che i relativi proventi costituiscano redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e), del medesimo Tuir.
Si ritiene, in conclusione, che i chiarimenti forniti con la risposta a interpello n. 473 del 14/10/2020 possano risultare utili in tutti quei casi, molto diffusi nella prassi, in cui si debba valutare se l'incentivation programme offerto ai key managers di una società all'esito di complesse operazioni di riorganizzazione aziendale, pur non soddisfacendo i requisiti di cui al più volte citato Art. 60, possa comunque accedere al medesimo regime fiscale in funzione delle sue specifiche caratteristiche.