Assegno di separazione e divorzile: quando restituire le somme ricevute?

Nicola Dimitri
15.11.2022
Tempo di lettura: 3'
A certe condizioni le somme versate a titolo di mantenimento o assegno di divorzio da un ex coniuge a favore dell’altro sono ripetibili

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi


Ai sensi dell’art. 156 c.c. con il pronunciare la separazione, il giudice, come noto, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge una somma che rifletta quanto necessario per il suo mantenimento. Questo accade quando il coniuge cui non sia addebitabile la separazione non abbia strumenti adeguati, attraverso i propri redditi, per mantenersi.

Il diritto del richiedente a ricevere l’assegno si misura (anche) tenendo conto:

  • della sua situazione economica e patrimoniale complessiva
  • della sua concreta capacità lavorativa.

L'entità di tale somministrazione si determina:

  • in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
  • in considerazione dei redditi dell’obbligato


Natura e durata dell’assegno divorzile


Diversa, invece, la natura dell’assegno divorzile che in pari misura assolve alle seguenti funzioni:

  • assistenziale, qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non sia idonea a garantirne l’autosufficienza economica
  • perequativo-compensativa, qualora le condizioni economiche dei coniugi (entrambi autosufficienti) siano squilibrate 

In ogni caso, l’assegno divorzile termina con le nuove nozze dell’avente diritto mentre nell’ipotesi di convivenza stabile con altro partner, viene caducata la parte relativa alla componente assistenziale.

Ebbene, stante queste premesse, per fare il punto sul tema, We Wealth ha interpellato l’Avv. Maria Grazia Di Nella, specializzata nel diritto di famiglia ed esperta nella gestione patrimoniale delle crisi familiari.


Avvocato Di nella, assegno di mantenimento e assegno divorzile: possono variare? Se si, in quali casi?


Certamente. Proprio per la diversa natura del contributo nelle diverse fasi della crisi matrimoniale, l’assegno di mantenimento può venire revocato in sede divorzile

Questo può avvenire perché 

  • non vi sono i presupposti di cui alla legge divorzile
  • sono mutate le condizioni economiche del coniuge beneficiario
  • è stata accertata una stabile convivenza del coniuge beneficiario avente le caratteristiche di stabilità e progettualità di vita  
  • il coniuge obbligato ha visto peggiorare le sue condizioni economiche ovvero è divenuto nuovamente padre e tale circostanza ha concretamente inciso sulle di lui condizioni economiche.

Il venir meno del vincolo di coniugio implica una valutazione più rigorosa della situazione

Per il riconoscimento dell’assegno divorzile, nella sua dimensione compensativa, non sarà pertanto sufficiente che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né il solo divario reddituale, ma sarà necessario piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, sacrificando le aspettative professionali indagando se tale rinuncia è stata fatta al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale.


In che termini si parametra il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento? Inoltre, è ancora valido il riferimento al diritto a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio?


Iniziamo con il chiarire quali siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento

Innanzi tutto il coniuge richiedente non deve aver subito l’addebito della separazione; inoltre non dispone di adeguati redditi propri o non è in grado di procurarsi ovvero ancora si trova in una condizione economica deteriore rispetto all’altro coniuge. 

In merito invece al giudizio di adeguatezza dei redditi, il legislatore richiede che si operi una valutazione di diversi elementi tra i quali la durata del matrimonio, le potenzialità professionali e reddituali e l’età del coniuge richiedente e anche il tenore di vita goduto durante il matrimonio. 

Ebbene si, il criterio del tenore di vita è ancora un parametro previsto dall’art. 156 c.c. per il calcolo dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l’assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

Una volta verificato il diritto al mantenimento del coniuge debole, al fine di arrivare ad una quantificazione dell’importo saranno presi in considerazione, le possibilità lavorative reali del coniuge debole, i redditi medi netti su 12 mesi, i redditi in nero, le donazioni ricevute in modo costante, il patrimonio di ciascuno, le spese che gravano su ciascuno (mutuo, mantenimento figli, canoni locazione per la nuova abitazione) e non ultimo l’assegnazione della casa familiare.

In quali casi l’ammontare dell’assegno può essere modificato a vantaggio di chi lo percepisce o, al contrario, a vantaggio di chi è chiamato a erogare all’ex coniuge le somme?


Per consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di revisione degli importi riconosciuti a titolo di mantenimento o di assegno divorzile, il Giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e/o dell’entità dell’importo sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale raggiunto in sede di accordi di separazione o di divorzio. 

Una volta appurata la modifica di tale equilibrio, il Giudice potrà adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.


Quando e in quali casi eventuali variazioni comportano l’obbligo a restituire le somme indebitamente ricevute dall’ex coniuge?


Finalmente è stato chiarito il principio della ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento o di assegno di divorzio versate dall’ex coniuge allorquando tali somme non erano dovute sin dal principio del procedimento

Chiamate a pronunciarsi su tale importante e frequente circostanza, le Sezioni unite civili, con la sentenza n. 32914 depositata in data 8 novembre 2022 hanno chiarito che devono essere restituiti gli assegni (di separazione o divorzio) ricevuti dall'ex, qualora venga escluso ab origine - non dunque per fatti sopravvenuti - il presupposto del diritto al mantenimento: perché, per esempio, mancava lo «stato di bisogno» ovvero al coniuge è stata addebitata la separazione

Al contrario, il diritto di chiedere la restituzione delle somme non sorge quando la rivalutazione ha interessato le sole "condizioni economiche" del soggetto obbligato o nel caso di semplice riduzione della somma in ogni caso dovuta, purché si parli di somme di denaro di entità modesta, presumendosi che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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