Art Bonus, come funziona: fare arte per bene (I parte)

11.2.2019
Tempo di lettura: 3'
Entrato in vigore nel 2014 in via provvisoria, l'"Art Bonus" è poi entrato a regime con la legge di stabilità 2016. Scopriamo insieme all'avvocato Alessandro Montinari i segreti di quest'agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura
Art Bonus, una forma di pianificazione fiscale con finalità di interesse pubblico
Persone fisiche e imprese possono collaborare al mantenimento del patrimonio artistico e culturale italiano. E ricavarne un tax credit per ottimizzare la loro dichiarazione fiscale e compensare le imposte dovute
Nel Paese di Caravaggio e Lucio Fontana si scopre amaramente che il mercato dell'arte vale solo l'1% del giro d'affari mondiale (dati Art Basel da convegno Bankitalia). Uno dei motivi invalidanti al decollo della valorizzazione economica del nostro patrimonio d'arte è la nostra incapacità di valutarlo come asset class. A questa lacuna tenta di sopperire uno strumento fiscale ancora nuovo, da conoscere appieno: il cosiddetto "Art Bonus", splendidamente utilizzato da Borsa Italiana, per esempio.
Entrato in vigore nel 2014 in via provvisoria, l'"Art bonus" è stato poi messo a regime con la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208. La quale lo ha stabilizzato e reso permanente come agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
L'Art Bonus, va detto subito, è stato configurato come una forma di co-partecipazione del privato al mantenimento del patrimonio culturale pubblico e di valorizzazione delle attività ad esso correlate. La co-partecipazione avviene mediante erogazioni liberali, dal lato privato. E mediante il riconoscimento di un credito di imposta - con determinate limitazioni – da parte pubblica.
E' dunque una forma di mecenatismo[1] con un “ritorno” fiscale favorevole. La quale però in nessun modo conferisce però diritti ulteriori al privato rispetto al bene pubblico. Non passa quindi la proprietà.
Sono destinatari dell'Art Bonus le persone fisiche, in particolare i dipendenti, i pensionati, i professionisti e gli enti che non esercitano attività commerciale. E anche le persone giuridiche, in particolare società e ditte individuali nonché gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale.
L'istituto non riguarda le erogazioni liberali effettuate in favore di beni culturali di proprietà privata o appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro o ancora agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Inoltre restano esclusi i casi di erogazioni liberali per l'acquisto di beni culturali e le erogazioni in natura (erogazioni di beni).
Allo stesso modo l'istituto non riguarda in nessun modo i collezionisti che impiegano i loro capitali nell'acquisto di opere d'arte da altri privati o da operatori economici del settore (c.d. “mercanti”, gallerie e case d'asta). Per le erogazioni liberali effettuate da questi soggetti rimane valida invece la detrazione fiscale “di sistema” prevista dal Testo Unico delle Imposte sui redditi.
[1] Sul sito ministeriale www.artbonus.gov.it è possibile approfondire la materia.
Una sperimentazione riuscita?
Entrato in vigore nel 2014 in via provvisoria, l'"Art bonus" è stato poi messo a regime con la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208. La quale lo ha stabilizzato e reso permanente come agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Cos'è l'Art bonus e a chi è destinato
L'Art Bonus, va detto subito, è stato configurato come una forma di co-partecipazione del privato al mantenimento del patrimonio culturale pubblico e di valorizzazione delle attività ad esso correlate. La co-partecipazione avviene mediante erogazioni liberali, dal lato privato. E mediante il riconoscimento di un credito di imposta - con determinate limitazioni – da parte pubblica.
E' dunque una forma di mecenatismo[1] con un “ritorno” fiscale favorevole. La quale però in nessun modo conferisce però diritti ulteriori al privato rispetto al bene pubblico. Non passa quindi la proprietà.
I destinatari
Sono destinatari dell'Art Bonus le persone fisiche, in particolare i dipendenti, i pensionati, i professionisti e gli enti che non esercitano attività commerciale. E anche le persone giuridiche, in particolare società e ditte individuali nonché gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale.
L'istituto non riguarda le erogazioni liberali effettuate in favore di beni culturali di proprietà privata o appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro o ancora agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Inoltre restano esclusi i casi di erogazioni liberali per l'acquisto di beni culturali e le erogazioni in natura (erogazioni di beni).
Allo stesso modo l'istituto non riguarda in nessun modo i collezionisti che impiegano i loro capitali nell'acquisto di opere d'arte da altri privati o da operatori economici del settore (c.d. “mercanti”, gallerie e case d'asta). Per le erogazioni liberali effettuate da questi soggetti rimane valida invece la detrazione fiscale “di sistema” prevista dal Testo Unico delle Imposte sui redditi.
[1] Sul sito ministeriale www.artbonus.gov.it è possibile approfondire la materia.

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, Tornabuoni Art. Courtesy Artgenève
Quali sono nello specifico le erogazioni liberali che danno diritto al beneficio fiscale
Ai fini del bonus fiscale rilevano le erogazioni finalizzate alla:
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
- Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42. E quindi anche sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
- Realizzazione di nuove strutture. Ma anche restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
L'estensione della misura agevolativa
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali destinate al sostegno dei teatri di tradizione sono entrate in vigore con la legge 23 dicembre n.190 del 2014. E in questo caso le agevolazioni fiscali previste dall'Art Bonus, si applicano per le erogazioni effettuate a partire dal 2015.
La legge 22 novembre 2017, n. 175, in vigore dal 27 novembre 2017, all'art. 5, comma 1, allarga poi ad altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali.
Qual è il trattamento fiscale dell'Art Bonus e quali le differenze rispetto alle altre norme di sistema
Dal punto di vista fiscale, l'Art Bonus attribuisce alle persone fisiche e agli enti non commerciali un credito fiscale in misura del 65% dell'erogazione liberale in denaro effettuate a partire dall'anno 2014. Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo nel limite massimo del 15% del reddito imponibile.
Per i titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è attribuito sempre in misura del 65% delle erogazioni liberali nel limite massimo del 5 per mille dei ricavi annui.
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.
Più precisamente:
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
- Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Altre forme di beneficio fiscale sono assicurate da norme di sistema.
Per le erogazioni liberali in denaro o in natura fatte da persone fisiche a favore anche di soggetti e enti privati l'art. 15, comma 1, lettere h), h bis) e i) del Tuir prevede una detrazione fiscale del 19% del valore dell'erogazione o del bene.
E per le società e gli enti commerciali? A chi conviene in sostanza l'Art Bonus? L'approfondimento termina il il 15/02/2019 alle ore 09.00 su We Wealth.

Francesco Vullo, Birdie, Serigrafia su Dibond, 50x50 cm, galleria Deodato Arte. Courtesy Milano Affordable Art Fair