Agevolazione prima casa: attenzione ai criteri particolari

3.12.2020
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Si può ottenere l'agevolazione sulla prima casa anche se non si sposta la residenza nel comune di acquisto, se nell'atto notarile si specifica che ci si vuole avvalere del criterio particolare della propria attività
Il tutto è partito perché un contribuente in sede di acquisto della prima casa ha chiesto l'agevolazione fiscale dato che svolgeva la propria attività nel comune di acquisto
L'agevolazione è stata revocata dato che nell'atto notarile non era stata specificata la particolarità
Sì all'agevolazione prima casa se nell'atto notarile si specifica che ci si vuole avvalere del criterio particolare della propria attività. Questa in sintesi la sentenza della Corte di cassazione n.21814/2020.
Il caso
Il tutto è partito perché un contribuente in sede di acquisto della prima casa ha chiesto l'agevolazione fiscale dato che svolgeva la propria attività nel comune di acquisto (non aveva intenzione di spostare la residenza). Nell'atto di acquisto si è però dimenticato di inserire questo specifica e dunque l'Agenzia delle entrate, una volta effettuati i controlli del caso gli ha revocato l'agevolazione. Il contribuente ricorre in appello e le commissioni tributarie accolgono le ragioni il quale, secondo loro, aveva dimostrato di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove aveva comprato l'immobile.
L'Agenzia delle entrate non contenta ha fatto ricorso in Cassazione. E i giudici hanno accolto le sue obiezioni, dato che “in tema di beneficio fiscale relativo all'acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche, e, nel secondo, alla stregua dell'effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall'agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell'atto notarile, di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza”. I giudici hanno inoltre portato all'attenzione anche un'altra ordinanza (n.6501/2018) dove si era stabilito come se il contribuente vuole avvalersi dell'agevolazione deve esprimere questa volontà: “le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e, peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.”
A tutto ciò si aggiunge anche che i giudici hanno sottolineato come la dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa non è stata prevista dal legislatore ma è necessaria per tutelare l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria.
Conclusione
Alla luce di quanto fatto emergere dai giudici emerge dunque come l'operato dell'Amministrazione fiscale è corretto. E che dunque per godere dell'agevolazione sulla prima casa (nel caso in cui non si trasferisca la residenza entro i 18 mesi) si deve specificare nell'atto notarile che ci si vuole avvalere del criterio particolare della propria attività.
Focus agevolazione prima casa
Il legislatore ha previsto che si possa avere l'agevolazione sulla prima casa se si rispettano alcuni requisiti oggettivi e soggettivi.
E tra questi ci sono quelli con il focus sull'ubicazione dell'immobile:
1) immobile sia situato nel comune di residenza diverso da quello dell'acquirente, questo deve trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
2) criteri particolari: contribuente che svolge la propria attività nel comune nel quale si trova l'immobile da acquistare, contribuente emigrato all'estero per motivi di lavoro e il cittadino italiano iscritto all'Aire. In questi casi non si è tenuti a spostare la propria residenza nel comune dove si trova l'immobile.