Accordi di separazione: esente la cessione di quote

Nicola Dimitri
13.9.2022
Tempo di lettura: 3'
L'ordinamento prevede un’esenzione sui trasferimenti oggetto di accordi di separazione personale fra i coniugi per garantire la sistemazione dei rapporti in occasione della separazione o del divorzio

L’esenzione si applica anche all’ipotesi di cessione di quote sociali tra coniugi

Va riconosciuta l’applicazione dell’esenzione a tutte le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale

Perché sono esenti gli atti di trasferimento tra (ex) coniugi?

Nel nostro ordinamento i trasferimenti patrimoniali attuati da un coniuge verso l'altro in esecuzione degli accordi di separazione o dello scioglimento del vincolo matrimoniale sono esenti da tassazione.

L’obiettivo del legislatore si individua nella volontà di agevolare la composizione della crisi coniugale e favorire il raggiungimento di nuovi equilibri, anche patrimoniali, a seguito della scelta dei coniugi di dividere le rispettive strade.

In proposito, la regola generale, che disciplina l’esenzione su detti atti è fissata dall'art. 19 L. 74/1987, a mente del quale:

  • sono esenti da tassazione gli atti posti in essere tra coniugi in esecuzione degli accordi di separazione
  • sono esenti gli atti nella misura in cui sono volti a definire in modo stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.

Su cosa opera l’esenzione?

L’esenzione riferisce a:

  • atti
  • documenti
  • provvedimenti 

relativi al procedimento di separazione e di divorzio. Compresi i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di separazione e di divorzio.


L’esenzione opera su:

  • imposta di bollo
  • imposta di registro
  • ogni altra tassa.

Più in generale, come riconosciuto da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 14157/2013, Cass. 3110/2016, Cass. 3074/2021), in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, come rilevato da ultimo dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26363/2022, va riconosciuta l’applicazione dell’esenzione a tutte le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale. Compresi, osservano i giudici di legittimità, gli accordi che contengono “il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge”.

Quote societarie: è esente la cessione tra coniugi?

Seguendo il ragionamento poc'anzi illustrato, la Corte di Cassazione, nella sentenza su richiamata, Cass. n. 26363/2022, ha affermato che la norma che prevede l’esenzione sui trasferimenti non pone alcun limite di operatività sulle cessioni di quote tra coniugi.

Piuttosto, occorre riconoscere una generalizzata operatività della norma a qualunque atto funzionale alla negoziazione dei rapporti tra questi. 

In questi termini, osservano i giudici, l’agevolazione deve applicarsi anche all’ipotesi di cessione, tra coniugi, di quote societarie.


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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