Accertamento bancario: la prova spetta al contribuente

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Quando si parla di accertamenti basati sui conti correnti bancari l'onere della prova si sposta a carico del contribuente

Il tutto parte con un avviso di accertamento ricevuto dal contribuente per l'anno d'imposta 2003 dopo controlli bancari

La cassazione sottolinea come i giudici di merito non abbiano applicato correttamente la presunzione legale attuale, ritenendo erroneamente che l'Agenzia delle entrate dovesse fornire ulteriori le prove

Sì all'accertamento fiscale in base a quanto emerso dall'analisi del conto corrette del contribuente. Queste evidenze sono sufficienti per soddisfare l'onere probatorio. A ribadire il concetto è la cassazione con l'ordinanza n.20606/2020 con la quale ha respinto la decisione della Ctr secondo cui l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto produrre in giudizio altre prove per dimostrare la gravità.

Il caso


Il tutto parte con un avviso di accertamento ricevuto dal contribuente per l'anno d'imposta 2003 dopo controlli bancari. Ricevuto l'atto il soggetto fa ricorso alla Ctp. E a sua volta l'Agenzia delle entrate ricorre in appello. La Ctr ritiene però che l'Amministrazione fiscale non abbia fornito prove a sufficienza per dimostrare la gravità del fatto e dunque respinge il ricorso.

Cassazione


La questione finisce  in cassazione dove l'Agenzia delle entrate sostiene che i giudici di 2 grado hanno mal interpretato le fatture che giustificavano le movimentazioni contestate da parte del contribuente. Queste, secondo l'Amministrazione fiscale, erano stata prese in considerazioni. Questa motivazione viene accolta dalla cassazione. Secondo i giudici inoltre l'Agenzia delle entrate nel redigere l'atto aveva fatto riferimento in modo preciso alle fatture del contribuente e al motivo per cui non erano state ritenute idonee come giustificativo dei movimenti bancari. Inoltre la cassazione sottolinea come sia sbagliato anche il giudizio dei giudici di 2 grado secondo quale l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto fornire ulteriori prove.

La decisione


I giudici della cassazione ricordano come quando si parla di accertamenti basati sui conti correnti bancari l'onere della prova si sposta a carico del contribuente. Questo è infatti tenuto a dimostrare con una prova analitica, che ciascun versamento bancario contestato si riferisca ad una precisa operazion. E di conseguenza l'Agenzia delle entrate non deve provare nulla dato che ha basato l'accertamento sui dati che emergono del conto corrente.

Da ricordare inoltre come questo principio non è stato modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 228/2014, che ha stabilito come la presunzione dei ricavi si applica ai prelievi bancari degli imprenditori e non a quelli dei lavoratori autonomi. La presunzione legale con riferimento ai soli versamenti effettuati dal lavoratore autonomo è dunque invariata e il contribuente è tenuto a giustificare analiticamente i movimenti risultanti..
E dunque, tornando al caso in questione, la cassazione sottolinea come i giudici di merito non hanno applicato correttamente la presunzione legale attuale, ritenendo erroneamente che l'Agenzia delle entrate dovesse fornire ulteriori le prove. In realtà questo onere è tutto a carico del contribuente in questo preciso caso.

 

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