Il trust svizzero: strumento di pianificazione patrimoniale

21.2.2022
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Il Consiglio federale svizzero ha posto in consultazione l'avanprogetto per l'introduzione nell'ordinamento svizzero del trust sia sotto il profilo civilistico che fiscale. Per certi versi, quest'ultimo potrebbe allinearsi a quello italiano, facendo diventare il trust svizzero uno strumento di pianificazione patrimoniale e successoria per i soggetti svizzeri e stranieri
L'ordinamento svizzero, come quello italiano, non contiene una disciplina civilistica del trust, sebbene lo riconosca in forza della Convenzione dell'Aja entrata in vigore il 1° luglio 2007.
Il 12 gennaio, il Consiglio federale ha emanato e posto in consultazione fino alla fine di aprile un avanprogetto per l'introduzione di una disciplina civilistica e fiscale del trust. Se l'iter di approvazione si concluderà positivamente, la normativa dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2023 o 2024.
I vantaggi di un trust svizzero sono molteplici:
i) la legge regolatrice è scritta in italiano oltre che nelle altre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese);
ii) l'ordinamento è stabile con un sistema giudiziario efficiente;
iii) i trustee sono vigilati e regolati dalla Finma, se svolgono la loro attività a titolo professionale.
Il testo è il frutto di più gruppi di lavoro ad hoc che hanno cercato di sintetizzare l'esperienza del mondo anglosassone in tema di trust costruita nel corso dei secoli. Certamente, l'obiezione principale avverso il trust svizzero risiede nell'innesto di un istituto tipico del diritto di common law in un ordinamento di civil law. Tuttavia, vi sono altri esempi simili nell'Europa continentale, che hanno riscosso un certo successo, ovvero il Liechtenstein (già dal 1926) e San Marino (2005).
Per queste ragioni, il testo dell'avanprogetto contiene delle clausole volte ad anticipare problematiche già affrontate dalla giurisprudenza anglosassone in passato. Si pensi alla possibilità di revocare il trust da parte dei beneficiari se tutti identificati e concordi (nuovo art. 529u, c. 2, CO), cosiddetta regola di Saunders v. Vautier.
Fatte queste premesse, risulta interessante analizzare la compatibilità di tale istituto con quello italiano sotto il profilo fiscale.
Per la prima volta, verrebbe introdotta nell'ordinamento svizzero una normativa che disciplini il regime fiscale dei trust sia svizzeri che esteri. Finora, le autorità si sono basate sulla circolare emanata dalla Conferenza fiscale svizzera (n. 30 del 22 agosto 2007), che è stata ripresa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc – l'Agenzia delle entrate elvetica) nella circolare n. 20 del 27 marzo 2008.
Per certe tipologie di trust, vi è un perfetto allineamento fra l'ordinamento italiano e quello svizzero. In particolare, il trust revocabile è disconosciuto da entrambi gli ordinamenti. Infatti, posto che il settlor può in qualunque momento revocare il trust e rientrare in possesso dei beni, l'effetto è quello di non essersene mai spossessato. Di conseguenza, i redditi e la sostanza, cioè gli asset del trust, continuano ad essere imposti in capo al settlor. In caso di distribuzioni ai beneficiari, si ricade nell'ambito dell'imposta di donazione.
All'estremo opposto, i fixed interest trust, ovvero i trust in cui “i beneficiari hanno diritto alle prestazioni derivanti dai beni in trust” (nuovo art. 10a, c. 2, Lifd), sono considerati trasparenti. Di conseguenza, i redditi del trust sono imputati ai fini fiscali in capo ai beneficiari in entrambi gli ordinamenti. La manifestazione di cassa, cioè la materiale distribuzione dei proventi, dal trust ai beneficiari non è imponibile né ai fini dell'imposta sul reddito, né ai fini dell'imposta di donazione.
Per i trust revocabili e i fixed interest, l'avanprogetto ha confermato la disciplina sinora applicata sulla base della circolare Afc, limitandosi a codificarne i principi nel corpus legis.
Il 12 gennaio, il Consiglio federale ha emanato e posto in consultazione fino alla fine di aprile un avanprogetto per l'introduzione di una disciplina civilistica e fiscale del trust. Se l'iter di approvazione si concluderà positivamente, la normativa dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2023 o 2024.
I vantaggi di un trust svizzero sono molteplici:
i) la legge regolatrice è scritta in italiano oltre che nelle altre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese);
ii) l'ordinamento è stabile con un sistema giudiziario efficiente;
iii) i trustee sono vigilati e regolati dalla Finma, se svolgono la loro attività a titolo professionale.
Il testo è il frutto di più gruppi di lavoro ad hoc che hanno cercato di sintetizzare l'esperienza del mondo anglosassone in tema di trust costruita nel corso dei secoli. Certamente, l'obiezione principale avverso il trust svizzero risiede nell'innesto di un istituto tipico del diritto di common law in un ordinamento di civil law. Tuttavia, vi sono altri esempi simili nell'Europa continentale, che hanno riscosso un certo successo, ovvero il Liechtenstein (già dal 1926) e San Marino (2005).
Per queste ragioni, il testo dell'avanprogetto contiene delle clausole volte ad anticipare problematiche già affrontate dalla giurisprudenza anglosassone in passato. Si pensi alla possibilità di revocare il trust da parte dei beneficiari se tutti identificati e concordi (nuovo art. 529u, c. 2, CO), cosiddetta regola di Saunders v. Vautier.
Fatte queste premesse, risulta interessante analizzare la compatibilità di tale istituto con quello italiano sotto il profilo fiscale.
Per la prima volta, verrebbe introdotta nell'ordinamento svizzero una normativa che disciplini il regime fiscale dei trust sia svizzeri che esteri. Finora, le autorità si sono basate sulla circolare emanata dalla Conferenza fiscale svizzera (n. 30 del 22 agosto 2007), che è stata ripresa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc – l'Agenzia delle entrate elvetica) nella circolare n. 20 del 27 marzo 2008.
Per certe tipologie di trust, vi è un perfetto allineamento fra l'ordinamento italiano e quello svizzero. In particolare, il trust revocabile è disconosciuto da entrambi gli ordinamenti. Infatti, posto che il settlor può in qualunque momento revocare il trust e rientrare in possesso dei beni, l'effetto è quello di non essersene mai spossessato. Di conseguenza, i redditi e la sostanza, cioè gli asset del trust, continuano ad essere imposti in capo al settlor. In caso di distribuzioni ai beneficiari, si ricade nell'ambito dell'imposta di donazione.
All'estremo opposto, i fixed interest trust, ovvero i trust in cui “i beneficiari hanno diritto alle prestazioni derivanti dai beni in trust” (nuovo art. 10a, c. 2, Lifd), sono considerati trasparenti. Di conseguenza, i redditi del trust sono imputati ai fini fiscali in capo ai beneficiari in entrambi gli ordinamenti. La manifestazione di cassa, cioè la materiale distribuzione dei proventi, dal trust ai beneficiari non è imponibile né ai fini dell'imposta sul reddito, né ai fini dell'imposta di donazione.
Per i trust revocabili e i fixed interest, l'avanprogetto ha confermato la disciplina sinora applicata sulla base della circolare Afc, limitandosi a codificarne i principi nel corpus legis.
Molto più articolata e complessa risulta invece l'analisi nel caso più frequente di trust irrevocabili discrezionali.
Ad oggi, sulla base della circolare Afc i due ordinamenti in questo caso differiscono come approccio.
Infatti, ai fini fiscali svizzeri, il trust non è considerato come un soggetto fiscale autonomo a differenza di quanto avviene in Italia. Ciò neppure nell'ipotesi in cui il trustee (o la trustee company) siano residenti in Svizzera.
Sotto questo profilo, l'avanprogetto ha sposato l'approccio suggerito dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e del mondo accademico, che è stato costituito ad hoc per volere dell'Afc e che ha prodotto il suo rapporto il 30 agosto 2021. Il gruppo ha analizzato sotto diversi profili (costituzionalità, attrattiva, onere amministrativo e praticabilità, compatibilità con le convenzioni contro le doppie imposizioni) i pro e i contro di ben sette differenti opzioni di tassazione.
È stata scelta l'opzione che introduce il principio per cui il trust discrezionale irrevocabile ai fini fiscali viene assimilato a una fondazione (nuovo art. 10a, c. 3, Lifd). Tale scelta ha il pregio di non mettere in concorrenza i due istituti sotto il profilo fiscale e di garantire una maggiore certezza del diritto in quanto l'istituto della fondazione è ben noto con una prassi e giurisprudenza consolidate.
Di conseguenza, l'approccio svizzero si allineerebbe a quello italiano. Quest'ultimo per altro è stato recentemente confermato da una risposta dell'Agenzia delle entrate avente a oggetto il trattamento fiscale di una fondazione di famiglia del Liechtenstein, che è stata assimilata a un trust ai fini impositivi (risposta n. 9 del 11 gennaio 2022).
Cosa prevede dunque l'avanprogetto (nuovo art. 10a, c. 3, Lifd) per la tassazione del trust irrevocabile e discrezionale?
La fattispecie più semplice risulta quella in cui né il disponente, né i beneficiari siano residenti in Svizzera. Infatti, in tal caso, il trust non è imponibile né per i redditi né per la sostanza in Svizzera. Si pensi, ad esempio, a un trust svizzero con disponente e beneficiari residenti in Italia. In questo caso, i redditi prodotti dal trust non saranno imposti in Svizzera, neppure se il trustee (o la trustee company) è residente in Svizzera.
Per contro, secondo l'avanprogetto, qualora uno o più beneficiari siano residenti in Svizzera, i redditi del trust sono ivi imponibili, ma in proporzione alla quota dei beneficiari residenti. Se ad esempio un beneficiario è residente in Svizzera e due sono residenti all'estero (es, in Italia), il reddito prodotto dal trust sarà imponibile solo per un terzo. Al fine di evitare lacune fiscali, se non è possibile individuare i beneficiari, i redditi del trust sono imponibili in capo al disponente se è residente in Svizzera o se lo era al momento della morte.
Posto che secondo l'avanprogetto il trust viene assimilato a una fondazione ai fini fiscali e la fondazione è imposta come una persona giuridica (art. 49, c. 1 Lifd), di fatto il trust determinerà il reddito alla stregua di una società. Attualmente, l'aliquota dell'imposta federale diretta per le fondazioni è pari alla metà (4,25% ex art. 71 Lifd) di quella prevista per le società (8,5%). Per l'imposta cantonale e comunale occorre verificare dove è collocato il trust. In generale, tutti i cantoni prevedono delle agevolazioni per le fondazioni. Ad esempio, anche il Ticino dimezza l'aliquota delle fondazioni (4% ex art. 78 Lt). È da tenere presente che le imposte sono deducibili dal reddito delle entità giuridiche svizzere, di conseguenza l'aliquota effettiva è sensibilmente inferiore all'aliquota nominale.
L'avanprogetto lascia intendere che anche ai trust si applichi l'imposta sul capitale alla stregua di una fondazione. Tuttavia, nonostante la norma sia di competenza cantonale, sarebbe stata opportuna una modifica in tal senso della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 29, c. 2, lett. c) Laid).
Infine, in entrambi gli ordinamenti si pone il problema della rilevanza ai fini dell'imposta di donazione dell'apporto dei beni in trust o delle distribuzioni ai beneficiari.
Per quanto attiene all'Italia, il tema dell'imposte di donazione nei trust vede l'Agenzia delle entrate alle prese con un cambio radicale di approccio contenuto in una bozza di circolare pubblicata nell'agosto scorso. Secondo quest'ultima, il momento rilevante non è più l'apporto dei beni in trust, come sostenuto finora, ma la distribuzione ai beneficiari.
Per quanto attiene all'ordinamento svizzero, l'imposta di donazione e successione è di competenza dei singoli cantoni, che però in alcuni casi l'hanno abolita completamente (Svitto, Obvaldo e Lucerna) e comunque nessun cantone applica l'imposta nei rapporti di parentela in linea retta o fra coniugi. Diversamente, occorre prestare attenzione perché la tassazione fra non parenti o affini può risultare elevata (fino al 49,5% di Basilea-Città). Ciò implica la necessità di una verifica con le autorità fiscali cantone per cantone.
In conclusione, il trust svizzero può rappresentare un interessante strumento di pianificazione patrimoniale e successoria sia per i soggetti residenti in Svizzera che per i soggetti esteri. Infatti, la disciplina, che l'avanprogetto vorrebbe introdurre, offre un quadro legislativo chiaro sia sotto il profilo civilistico che fiscale. Ad esempio, un trust costituito da soggetti residenti all'estero (es, in Italia) con beneficiari residenti anch'essi all'estero (es, in Italia) non subirebbe alcun tipo di imposizione in Svizzera.
Ad oggi, sulla base della circolare Afc i due ordinamenti in questo caso differiscono come approccio.
Infatti, ai fini fiscali svizzeri, il trust non è considerato come un soggetto fiscale autonomo a differenza di quanto avviene in Italia. Ciò neppure nell'ipotesi in cui il trustee (o la trustee company) siano residenti in Svizzera.
Sotto questo profilo, l'avanprogetto ha sposato l'approccio suggerito dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e del mondo accademico, che è stato costituito ad hoc per volere dell'Afc e che ha prodotto il suo rapporto il 30 agosto 2021. Il gruppo ha analizzato sotto diversi profili (costituzionalità, attrattiva, onere amministrativo e praticabilità, compatibilità con le convenzioni contro le doppie imposizioni) i pro e i contro di ben sette differenti opzioni di tassazione.
È stata scelta l'opzione che introduce il principio per cui il trust discrezionale irrevocabile ai fini fiscali viene assimilato a una fondazione (nuovo art. 10a, c. 3, Lifd). Tale scelta ha il pregio di non mettere in concorrenza i due istituti sotto il profilo fiscale e di garantire una maggiore certezza del diritto in quanto l'istituto della fondazione è ben noto con una prassi e giurisprudenza consolidate.
Di conseguenza, l'approccio svizzero si allineerebbe a quello italiano. Quest'ultimo per altro è stato recentemente confermato da una risposta dell'Agenzia delle entrate avente a oggetto il trattamento fiscale di una fondazione di famiglia del Liechtenstein, che è stata assimilata a un trust ai fini impositivi (risposta n. 9 del 11 gennaio 2022).
Cosa prevede dunque l'avanprogetto (nuovo art. 10a, c. 3, Lifd) per la tassazione del trust irrevocabile e discrezionale?
La fattispecie più semplice risulta quella in cui né il disponente, né i beneficiari siano residenti in Svizzera. Infatti, in tal caso, il trust non è imponibile né per i redditi né per la sostanza in Svizzera. Si pensi, ad esempio, a un trust svizzero con disponente e beneficiari residenti in Italia. In questo caso, i redditi prodotti dal trust non saranno imposti in Svizzera, neppure se il trustee (o la trustee company) è residente in Svizzera.
Per contro, secondo l'avanprogetto, qualora uno o più beneficiari siano residenti in Svizzera, i redditi del trust sono ivi imponibili, ma in proporzione alla quota dei beneficiari residenti. Se ad esempio un beneficiario è residente in Svizzera e due sono residenti all'estero (es, in Italia), il reddito prodotto dal trust sarà imponibile solo per un terzo. Al fine di evitare lacune fiscali, se non è possibile individuare i beneficiari, i redditi del trust sono imponibili in capo al disponente se è residente in Svizzera o se lo era al momento della morte.
Posto che secondo l'avanprogetto il trust viene assimilato a una fondazione ai fini fiscali e la fondazione è imposta come una persona giuridica (art. 49, c. 1 Lifd), di fatto il trust determinerà il reddito alla stregua di una società. Attualmente, l'aliquota dell'imposta federale diretta per le fondazioni è pari alla metà (4,25% ex art. 71 Lifd) di quella prevista per le società (8,5%). Per l'imposta cantonale e comunale occorre verificare dove è collocato il trust. In generale, tutti i cantoni prevedono delle agevolazioni per le fondazioni. Ad esempio, anche il Ticino dimezza l'aliquota delle fondazioni (4% ex art. 78 Lt). È da tenere presente che le imposte sono deducibili dal reddito delle entità giuridiche svizzere, di conseguenza l'aliquota effettiva è sensibilmente inferiore all'aliquota nominale.
L'avanprogetto lascia intendere che anche ai trust si applichi l'imposta sul capitale alla stregua di una fondazione. Tuttavia, nonostante la norma sia di competenza cantonale, sarebbe stata opportuna una modifica in tal senso della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 29, c. 2, lett. c) Laid).
Infine, in entrambi gli ordinamenti si pone il problema della rilevanza ai fini dell'imposta di donazione dell'apporto dei beni in trust o delle distribuzioni ai beneficiari.
Per quanto attiene all'Italia, il tema dell'imposte di donazione nei trust vede l'Agenzia delle entrate alle prese con un cambio radicale di approccio contenuto in una bozza di circolare pubblicata nell'agosto scorso. Secondo quest'ultima, il momento rilevante non è più l'apporto dei beni in trust, come sostenuto finora, ma la distribuzione ai beneficiari.
Per quanto attiene all'ordinamento svizzero, l'imposta di donazione e successione è di competenza dei singoli cantoni, che però in alcuni casi l'hanno abolita completamente (Svitto, Obvaldo e Lucerna) e comunque nessun cantone applica l'imposta nei rapporti di parentela in linea retta o fra coniugi. Diversamente, occorre prestare attenzione perché la tassazione fra non parenti o affini può risultare elevata (fino al 49,5% di Basilea-Città). Ciò implica la necessità di una verifica con le autorità fiscali cantone per cantone.
In conclusione, il trust svizzero può rappresentare un interessante strumento di pianificazione patrimoniale e successoria sia per i soggetti residenti in Svizzera che per i soggetti esteri. Infatti, la disciplina, che l'avanprogetto vorrebbe introdurre, offre un quadro legislativo chiaro sia sotto il profilo civilistico che fiscale. Ad esempio, un trust costituito da soggetti residenti all'estero (es, in Italia) con beneficiari residenti anch'essi all'estero (es, in Italia) non subirebbe alcun tipo di imposizione in Svizzera.

