Trust: il caso dell'erede che ritiene lesi i suoi diritti di legittima

Il caso sollevato dinanzi alla Suprema Corte vedeva la richiesta, formulata da una figlia, di dichiarare la nullità dell’atto di trasferimento, da parte del padre medio tempore deceduto, delle partecipazioni di società appartenenti al gruppo creato e gestito da quest’ultimo, in favore dei trustee di un trust discrezionale istituito dal de cuius quando era ancora in vita, al fine di garantire la continuità e la gestione unitaria e coordinata nel tempo di tale gruppo di imprese.
Nella specie – e sebbene non fosse stata data prova del conferimento in trust dell’intero patrimonio del de cuius - la ricorrente lamentava la lesione dei suoi diritti di legittima, in quanto venivano riservate alla valutazione discrezionale del trustee sia l'individuazione dei beneficiari del trust (ancorché in una cerchia ben determinata di soggetti legati al disponente da rapporti di filiazione, ivi inclusa la figlia ricorrente), sia la misura delle relative attribuzioni, da compiere entro un termine massimo individuato in 80 anni.
In presenza di un trust discrezionale “in esecuzione” (i cui beni si trovano ancora nella titolarità del trustee, con impossibilità di individuare i beneficiari passibili di subire l'azione di riduzione, oltre che le attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario), ad avviso della ricorrente l’unico rimedio esperibile dal legittimario che paventi un vulnus alla sua quota di riserva sarebbe la negazione del riconoscimento del trust stesso in quanto contrastante con le norme interne inderogabili relative, in particolare, ai diritti di legittima, con conseguente mancanza di una giustificazione causale dell'attribuzione dal disponente al trustee e, dunque, nullità della stessa.
La pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, dissente dall’interpretazione proposta dalla ricorrente, sostenendo invece che il rimedio da riconoscersi al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione resta quello del ricorso all'azione di riduzione.
Infatti, nella misura in cui la segregazione di beni in trust avvenga a vantaggio dei beneficiari (cosiddetto trust liberale), si è in presenza di una liberalità (nella specie, di una donazione indiretta) che, in quanto tale, può essere soggetta soltanto a riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso, nei limiti necessari per la reintegrazione della sua quota di riserva.
D’altro canto, consentire al legittimario di agire per far dichiarare la nullità della disposizione lesiva avrebbe effetti sproporzionati, in quanto, da un lato, travolgerebbe per intero l’attribuzione patrimoniale effettuata dal disponente al trustee (e non soltanto in misura tale da reintegrare la legittima lesa o pretermessa), con il rischio di vanificare le volontà del disponente sottese all’istituzione del trust; e, dall’altro, porterebbe alla conseguenza paradossale che un trust, sorto validamente, diventi nullo al momento dell’apertura della successione del disponente, poiché la verifica della lesione dei diritti dei legittimari può essere effettuata soltanto in tale ultimo momento.
Contro chi
va esperita l’azione di riduzione?
Posto che la tutela del legittimario leso dagli atti di dotazione di un trust liberale passa, dunque, attraverso l’azione di riduzione, la Corte di Cassazione individua anche i soggetti nei confronti dei quali tale azione di riduzione deve essere esperita.
In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità, se – alla morte del disponente - il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente e a esercitare il proprio potere di individuazione dei beneficiari e di assegnazione dei beni a questi riservata, l'azione di riduzione deve essere rivolta nei confronti dei beneficiari.
Ove invece il trust sia ancora in fase di esecuzione, non essendosi esaurito il programma destinatorio, l'azione di riduzione deve essere esperita nei confronti dello stesso trustee, dal momento che quest’ultimo è ancora titolare del fondo in trust.
Tuttavia, ove il beneficiario sia “vested” (cioè in grado di pretendere dal trustee il trasferimento di quanto gli spetta), la prospettiva cambia: il legittimario leso potrà agire in riduzione nei confronti del beneficiario, ancorché il trust non sia stato ancora completamente eseguito (nel qual caso, la partecipazione del trustee al giudizio di riduzione rileverebbe soltanto al fine di rendere opponibile al trustee medesimo l’esito del giudizio).
Infine, ove si sia in presenza di un trust di scopo (ovverosia di un trust in cui manchino i beneficiari), l’azione di riduzione dovrà essere esperita nei confronti del trustee.
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