Trust estero discrezionale: novità sul monitoraggio fiscale

26.1.2022
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Con la risposta a interpello n. 693/2021, l'Agenzia delle entrate ha rimescolato le carte in materia di obblighi di monitoraggio fiscale in caso di trust estero discrezionale, escludendo altresì i benefici dell'amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria di detto trust
La risposta all'interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021, riprendendo quanto già espresso nella bozza in consultazione della cosiddetta “circolare sul trust” dell'11 agosto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale e amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria, in ipotesi di trust estero discrezionale.
Come noto, il Dl 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina sul “monitoraggio fiscale”, individua gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, prevedendone altresì i casi di esonero.
Tale disciplina ha registrato rilevanti modifiche in seguito all'intervento operato dal legislatore con il D.lgs 25 maggio 2017, n. 90, il quale, mediante un esplicito richiamo alla normativa antiriciclaggio, ha modificato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, Dl 167/1990, ampliando la categoria dei soggetti obbligati a dichiarare la detenzione di tali investimenti o attività.
Come noto, il Dl 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina sul “monitoraggio fiscale”, individua gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, prevedendone altresì i casi di esonero.
Tale disciplina ha registrato rilevanti modifiche in seguito all'intervento operato dal legislatore con il D.lgs 25 maggio 2017, n. 90, il quale, mediante un esplicito richiamo alla normativa antiriciclaggio, ha modificato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, Dl 167/1990, ampliando la categoria dei soggetti obbligati a dichiarare la detenzione di tali investimenti o attività.
Più precisamente, in virtù di tale intervento normativo, che ha recepito la cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio, sono entrati a far parte dell'ambito applicativo del monitoraggio fiscale anche quei soggetti, indicati come titolari effettivi, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito, in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica.
Sulla scorta di ciò, con la citata risposta è stato chiarito che, laddove si voglia istituire un trust irrevocabile, non fittizio e discrezionale, i cui beneficiari siano individuati nei “discendenti in linea retta” del disponente, con sede dell'amministrazione all'estero, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell'atto di trust.
Dunque, atteso che i beneficiari dello stesso risultano riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio contenuta nel D.lgs 231/2007 (articolo 20, comma 4), in applicazione dell'approccio look throught, i suddetti beneficiari sono obbligati a dichiarare gli investimenti all'estero e/o le attività estere di natura finanziaria, detenuti per il tramite di un'entità giuridica (nella specie, il trust) residente in Italia o anche in uno Stato estero, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno un Paese collaborativo.
Al fine di agevolare l'adempimento di tale obbligo dichiarativo, è richiesto al trustee di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività all'estero, e di comunicare agli stessi i dati per la compilazione del quadro Rw (ad esempio, la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, ecc.).
Sulla scorta di ciò, con la citata risposta è stato chiarito che, laddove si voglia istituire un trust irrevocabile, non fittizio e discrezionale, i cui beneficiari siano individuati nei “discendenti in linea retta” del disponente, con sede dell'amministrazione all'estero, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell'atto di trust.
Dunque, atteso che i beneficiari dello stesso risultano riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio contenuta nel D.lgs 231/2007 (articolo 20, comma 4), in applicazione dell'approccio look throught, i suddetti beneficiari sono obbligati a dichiarare gli investimenti all'estero e/o le attività estere di natura finanziaria, detenuti per il tramite di un'entità giuridica (nella specie, il trust) residente in Italia o anche in uno Stato estero, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno un Paese collaborativo.
Al fine di agevolare l'adempimento di tale obbligo dichiarativo, è richiesto al trustee di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività all'estero, e di comunicare agli stessi i dati per la compilazione del quadro Rw (ad esempio, la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, ecc.).
Per quanto concerne poi l'eventuale esonero dagli obblighi sul monitoraggio fiscale in caso di amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria di detto trust, l'Agenzia delle entrate ha negato tale possibilità evidenziando come, nel caso di specie, oggetto del rapporto fiduciario sarebbe la riscossione dei redditi e proventi attribuiti dal trust, e non l'amministrazione con intestazione di attività finanziarie e patrimoniali.
In virtù di un'interpretazione letterale dell'articolo 4, comma 3, Dl 167/1990, si è precisato che l'esonero dall'obbligo di monitoraggio spetta a condizione che i redditi di natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 D.lgs 461/1997 o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo di imposta o di acconto di cui al Dpr 600/1973.
Pertanto, si è concluso che in simili fattispecie, i redditi eventualmente distribuiti dal trust non potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della società fiduciaria, non essendoci un'attività di amministrazione con intestazione, con la conseguenza che l'incarico alla fiduciaria residente non determina l'esonero dei beneficiari dalla disciplina sul monitoraggio fiscale
In virtù di un'interpretazione letterale dell'articolo 4, comma 3, Dl 167/1990, si è precisato che l'esonero dall'obbligo di monitoraggio spetta a condizione che i redditi di natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 D.lgs 461/1997 o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo di imposta o di acconto di cui al Dpr 600/1973.
Pertanto, si è concluso che in simili fattispecie, i redditi eventualmente distribuiti dal trust non potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della società fiduciaria, non essendoci un'attività di amministrazione con intestazione, con la conseguenza che l'incarico alla fiduciaria residente non determina l'esonero dei beneficiari dalla disciplina sul monitoraggio fiscale