Trust: cosa succede se non è indicata la legge regolatrice?

17.2.2022
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In questi casi, viene in aiuto l'articolo 7 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Ma attenzione…
Come noto, il trust è un istituto di origine anglosassone in virtù del quale un soggetto (trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente) per uno scopo prestabilito o nell'interesse di uno o più beneficiari, eventualmente sotto il controllo di un guardiano.
In Italia il trust non è disciplinato organicamente da una legge specifica, ma grazie all'avvenuta ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (in vigore nel nostro ordinamento giuridico dal 1992) sono riconosciuti nell'ordinamento giuridico nazionale i trust costituiti secondo le leggi proprie degli Stati che prevedono l'istituto. Da ciò consegue che l'atto istitutivo di un trust in Italia – finché non sia introdotta una normativa ad hoc - deve necessariamente contenere una clausola indicante la legge (straniera) regolatrice dello stesso, vigendo la piena libertà di scelta al riguardo in capo al disponente ai sensi dell'art. 6 della sopramenzionata convenzione.
Ma cosa succede se nell'atto istitutivo del trust manca la clausola recante la scelta della relativa legge applicabile? Al quesito risponde l'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, affermando che qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti, facendo riferimento in particolare:
In Italia il trust non è disciplinato organicamente da una legge specifica, ma grazie all'avvenuta ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (in vigore nel nostro ordinamento giuridico dal 1992) sono riconosciuti nell'ordinamento giuridico nazionale i trust costituiti secondo le leggi proprie degli Stati che prevedono l'istituto. Da ciò consegue che l'atto istitutivo di un trust in Italia – finché non sia introdotta una normativa ad hoc - deve necessariamente contenere una clausola indicante la legge (straniera) regolatrice dello stesso, vigendo la piena libertà di scelta al riguardo in capo al disponente ai sensi dell'art. 6 della sopramenzionata convenzione.
Ma cosa succede se nell'atto istitutivo del trust manca la clausola recante la scelta della relativa legge applicabile? Al quesito risponde l'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, affermando che qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti, facendo riferimento in particolare:
- al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente,
- all'ubicazione dei beni in trust,
- alla residenza o domicilio del trustee,
- allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.
Tale elencazione non ha carattere tassativo (sicché ci si potrà avvalere di diversi e ulteriori elementi di identificazione della legge applicabile al caso concreto), né indica un ordine di priorità per la determinazione del criterio di collegamento da applicarsi alla singola fattispecie. È opinione comune, poi, che la valutazione di detto criterio di collegamento debba essere effettuata con riferimento al momento dell'istituzione del trust (e non successivamente), per scongiurare attività fraudolente volte a pilotare ex post l'identificazione della legge regolatrice del trust.
Se però la legge con cui il trust ha il collegamento più stretto non prevede tale istituto o la categoria di trust di cui si tratta, allora la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 non si applica (come stabilito dall'art. 5 della Convezione stessa), con conseguente impossibilità per le disposizioni elaborate di essere qualificate come istitutive di un trust.
Se però la legge con cui il trust ha il collegamento più stretto non prevede tale istituto o la categoria di trust di cui si tratta, allora la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 non si applica (come stabilito dall'art. 5 della Convezione stessa), con conseguente impossibilità per le disposizioni elaborate di essere qualificate come istitutive di un trust.