Trust con partecipazioni rivalutate e poi cedute: la tassazione è al 26%

In caso di trust “trasparente”, di natura non commerciale, cui sono state conferite quote societarie precedentemente rivalutate, le plusvalenze derivanti da eventuali cessioni di tali quote costituiscono redditi diversi, assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% in capo al trust medesimo. Inoltre, in sede di determinazione di dette plusvalenze, non può tenersi conto del valore delle partecipazioni rivalutato dal disponente anteriormente alla costituzione del trust. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 401 del 2 agosto 2022.
Il fatto di specie concerneva, nello specifico, il trattamento impositivo della cessione delle quote di partecipazione in una Srl detenuta da un trust, nel particolare caso in cui tali partecipazioni societarie fossero state conferite in trust dal disponente a seguito di una rivalutazione del valore ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448/2001.
Nel rispondere alla questione oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate accerta, anzitutto, la natura trasparente del trust (nella specie di natura non commerciale), stante che i beneficiari sono soggetti “individuati” ai sensi dell’art. 73, co. 2, del Tuir; inoltre, ai fini della qualificazione di un trust come “trasparente”, come chiarito nelle precedenti circolari n. 48/E del 2007 e n. 61/E del 2010 richiamate nella risposta in commento, rileva altresì la circostanza che il beneficiario abbia il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee (o fiduciario). A tal fine, l’Agenzia delle Entrate precisa che è necessario che i) il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma che ii) risulti titolare del diritto a pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Nel caso in esame risulta verificata anche tale seconda circostanza, atteso che l’atto istitutivo del trust precisa che i redditi prodotti dallo stesso andranno “inderogabilmente” attributi al beneficiario/disponente.
Per quanto concerne la cessione delle partecipazioni operata dal trust, l’Agenzia afferma che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione costituisce un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir, soggetto a imposta sostitutiva nella misura del 26% in capo al trust, senza concorrere alla formazione del reddito complessivo dell’ente ai sensi dell’art. 143 del Tuir. Da ultimo, ai fini della determinazione della plusvalenza, la risposta in commento rileva che “non potrà essere utilizzato il valore rideterminato […] da parte del Beneficiario anteriormente alla costituzione del Trust”.
Precisazione, quest’ultima, che sembrerebbe andare in contrasto con la precedente prassi della stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 48/E del 2007) la quale aveva chiarito che il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto nella partecipazione, tesi peraltro riproposta nella Circolare 34/E del 20 ottobre 2022.