La trasmissione mortis causa delle obbligazioni naturali

21.2.2022
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Debiti di gioco, prestazioni gratuite a favore del convivente more uxorio e debiti già prescritti: come possono essere gestiti nel testamento?
L'obbligazione naturale, come ad esempio i debiti di gioco, è una particolare obbligazione che è dovuta dal debitore non in forza di un obbligo giuridico, ma piuttosto in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il creditore dell'obbligazione naturale, quindi, non può chiedere l'adempimento dell'obbligazione naturale, o compensarla con altro credito che il debitore ha nei suoi confronti, perché come detto non esiste un obbligo giuridico di adempimento in capo al debitore naturale. L'obbligazione naturale dispiega però i suoi effetti nella c.d. soluti retentio: ai sensi dell'art. 2034 del codice civile, il debitore che adempie spontaneamente l'obbligazione naturale, non può poi chiederne la ripetizione, salvo che non fosse incapace al tempo dell'esecuzione e che, secondo la giurisprudenza, la prestazione in adempimento dell'obbligazione naturale non fosse proporzionata all'interesse soddisfatto (poiché non può ritenersi “doveroso” quanto va oltre ciò che l'adempiente può ragionevolmente fare o il beneficiario può ragionevolmente aspettarsi): se non ricorrono i predetti presupposti, il creditore ha diritto a trattenere quanto ricevuto.
È stato oggetto di discussione, in dottrina e giurisprudenza, la possibilità per il testatore, che fosse debitore o creditore di una obbligazione naturale, di disporne per testamento.
Per alcuni autori, la disposizione testamentaria avente ad oggetto un'obbligazione naturale sarebbe ammissibile, perché si tratterebbe di una disposizione avente ad oggetto un'obbligazione futura, condizionata alla venuta ad esistenza di detta obbligazione (fatto che si verifica al momento dell'adempimento da parte del debitore, che rende irripetibile la prestazione).
Per altri ancora, la disposizione testamentaria sarebbe annullabile, qualora il testatore fosse convinto della doverosità della prestazione.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono invece che l'obbligazione naturale non sia trasmissibile mortis causa, e che pertanto non sia possibile disporne la sorte per testamento assegnandola ad un erede o a un legatario. Ciò perché l'obbligazione naturale non sarebbe un'obbligazione civile in senso tecnico, visto che il codice si occupa di disciplinarne la rilevanza solo in fase esecutiva (con la previsione della soluti retentio); sarebbe bensì un'aspettativa di mero fatto, che come tale non sarebbe trasmissibile a causa di morte.
È stato oggetto di discussione, in dottrina e giurisprudenza, la possibilità per il testatore, che fosse debitore o creditore di una obbligazione naturale, di disporne per testamento.
Per alcuni autori, la disposizione testamentaria avente ad oggetto un'obbligazione naturale sarebbe ammissibile, perché si tratterebbe di una disposizione avente ad oggetto un'obbligazione futura, condizionata alla venuta ad esistenza di detta obbligazione (fatto che si verifica al momento dell'adempimento da parte del debitore, che rende irripetibile la prestazione).
Per altri ancora, la disposizione testamentaria sarebbe annullabile, qualora il testatore fosse convinto della doverosità della prestazione.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono invece che l'obbligazione naturale non sia trasmissibile mortis causa, e che pertanto non sia possibile disporne la sorte per testamento assegnandola ad un erede o a un legatario. Ciò perché l'obbligazione naturale non sarebbe un'obbligazione civile in senso tecnico, visto che il codice si occupa di disciplinarne la rilevanza solo in fase esecutiva (con la previsione della soluti retentio); sarebbe bensì un'aspettativa di mero fatto, che come tale non sarebbe trasmissibile a causa di morte.

Anche aderendo alla tesi dell'intrasmissibilità a causa di morte dell'obbligazione naturale, non può però escludersi che l'erede o il legatario adempia spontaneamente, per motivi etici o sociali, il debito naturale del de cuius, o che – per converso – il debitore naturale, per i medesimi motivi, adempia il suo debito naturale verso il de cuius nei confronti degli eredi o legatari. Le prestazioni eseguite nei casi appena descritti saranno anch'esse irripetibili ai sensi dell'art. 2034 del codice civile, osservando però che l'obbligazione naturale cui si è adempiuto non è quella originale che faceva capo al de cuius, ma un nuovo rapporto naturale – perché, come detto, in quello del de cuius non è ammessa successione.
Tutto ciò detto, in ogni caso nulla vieta al testatore di adempiere direttamente il debito naturale con un legato o un sublegato disposto a favore del creditore naturale: si tratterebbe, in tal caso, di un ordinario legato, anche se disposto non per obblighi giuridici ma per doveri etici e sociali. In tal caso, però, sarebbe opportuno menzionare nel testamento che il testatore, pur disponendo il legato a favore del creditore naturale, era consapevole di non essere giuridicamente tenuto all'adempimento, per evitare che la disposizione possa essere annullata per errore sul motivo ai sensi dell'art. 624 del codice civile.
Tutto ciò detto, in ogni caso nulla vieta al testatore di adempiere direttamente il debito naturale con un legato o un sublegato disposto a favore del creditore naturale: si tratterebbe, in tal caso, di un ordinario legato, anche se disposto non per obblighi giuridici ma per doveri etici e sociali. In tal caso, però, sarebbe opportuno menzionare nel testamento che il testatore, pur disponendo il legato a favore del creditore naturale, era consapevole di non essere giuridicamente tenuto all'adempimento, per evitare che la disposizione possa essere annullata per errore sul motivo ai sensi dell'art. 624 del codice civile.