Successioni: un registro generale può aiutare gli eredi nella ricerca delle disposizioni testamentarie

All’apertura di una successione gli eredi si possono trovare nella situazione di non sapere se, e in quale forma, il de cuius abbia confezionato uno o più testamenti per regolare la propria successione (ad esempio perché il de cuius non ha mai discusso di questi argomenti con i suoi eredi), correndo il rischio di rinvenire assai tardivamente o ignorare completamente detti testamenti.
È per rimediare a tale situazione è stato introdotto con la l. 307/1981 (legge di ratifica della convenzione di Basilea del 16 maggio 1972) il Registro generale dei testamenti, istituito presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili del Ministero della Giustizia.
Il Registro opera su base nazionale, ma si rammenta che è stato istituito ed è consultabile anche presso gli altri Stati aderenti alla Convenzione di Basilea (Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina).
La consultazione del Registro – che è permessa a chiunque creda di avervi interesse – è consentita solo per testamenti di persone defunte (dovendosi allegare alla richiesta il certificato di morte o, se del caso, copia del provvedimento per i casi di assenza e morte presunta). L’iscrizione non è un onere per i privati e ha la sola funzione di pubblicità notizia, non determinando l’inopponibilità dell’ignoranza del fatto registrato, tanto più che la mancata iscrizione – salvo che il fatto costituisca reato – da parte dei soggetti che vi sono tenuti (in particolare notai e conservatori degli archivi notarili) comporta una semplice sanzione pecuniaria. Si segnala tuttavia sul punto una decisione del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 ottobre 2019 che ha ritenuto che il testamento olografo, pubblicato e registrato prima della notifica di un atto di citazione, è circostanza che era certamente conoscibile ai terzi mediante accesso presso il Registro Generale dei Testamenti, sufficiente a dimostrare il difetto di legittimazione passiva del convenuto, mentre non giustifica l’ignoranza della circostanza che l’attore deduca di aver compiuto delle ricerche presso la conservatoria immobiliare.
Nel registro, oltre che i testamenti, vengono iscritti gli altri atti che sono loro riferibili, come ad esempio la revoca delle disposizioni testamentarie.
Gli atti che sono iscritti presso il Registro generale dei testamenti riguardano:
- testamenti pubblici,
- testamenti olografi formalmente depositati presso il notaio,
- vicende loro riferibili come la predetta revoca.
Non è invece soggetto ad iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti il testamento olografo consegnato al notaio in deposito fiduciario quale professionista incarico dell’obbligo di conservare in custodia la scheda testamentaria, al di fuori della formale procedura prevista dall’art. art. 1, n. 1 e ultimo comma, r.d.l 14 luglio 1937, n. 1666 per la quale viene redatto verbale del deposito alla presenza di testimoni (nel qual caso il deposito va iscritto presso il Registro Generale dei Testamenti).
Il modulo di richiesta può essere presentato ad oggi esclusivamente con modalità telematiche, tramite inoltro del modulo di richiesta all’indirizzo, anche per posta elettronica semplice o certificata, rispettivamente agli indirizzi registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it e registrogeneraletestamenti.ucan@giustiziacert.it, allegando altresì copia semplice di documento di identità del richiedente.
Ricevuta ed elaborata la richiesta, il Registro rilascerà una certificazione delle iscrizioni risultati a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale, presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato. Si rammenta che la medesima certificazione può anche essere richiesta e ottenuta per uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Basilea sopra elencati.