Focus sulla successione di quote in una holding familiare

È legittima l’esenzione dall’imposta sulle successioni – ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del c.d. Tus (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dlgs n. 346/1990) – unicamente con riferimento ai trasferimenti di quote che permettono agli eredi di acquisire la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società (c.d. controllo formale o di diritto, di cui all’art. 2359, 1 c. n. 1 del Codice Civile).
Questa la posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n. 262, pubblicata il 12 maggio scorso. Nel caso specifico, un padre era intenzionato a costituire una holding familiare con diverse categorie di voto, in linea con la normativa dedicata alle “S.r.l. Pmi” (cfr. d.l. n. 179/2012, art. 26, commi 2 e 3).
In particolare, nelle intenzioni del padre, vi sarebbero state:
(i) quote di categorie “A”: attribuite al padre medesimo ed alla coniuge e, successivamente, ai discendenti diretti e consanguinei, nella misura massima del 2% del capitale sociale, aventi tutti i diritti amministrativi e patrimoniali;
(ii) quote di categoria “C”: prive di diritti di voto, nella misura massima del 98% del capitale sociale.
Inoltre, veniva ipotizzato che:
(A) in fase di costituzione della holding, il padre avrebbe detenuto il 97,50% dell’intero capitale sociale (di cui il 96% formato da quote “C” e il restante 1,5% di quote “A”);
(B) a seguito della successione mortis causa del padre, le quote “A” e “C”, per espressa previsione della bozza dello statuto della S.r.l. PMI costituenda, sarebbero state trasmissibili unicamente in favore dei figli.
A fronte di tale disegno societario, il padre medesimo si rivolgeva alle Entrate – tramite istanza di interpello – al fine di comprendere se, al momento della propria successione, sarebbe stata trasmessa ai figli l’intera partecipazione (pari al 97,50%), con applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni all’intera quota (ai sensi del citato art. 3, comma 4-ter del Tus).
Nella risposta ad interpello in esame, l’Agenzia, tuttavia, non condivide la soluzione prospettata dal contribuente, sostenendo che la norma agevolativa può applicarsi soltanto con riferimento alle partecipazioni societarie che permettono l’esercizio di diritti di voto, in quanto uniche quote in grado di attribuire il controllo “formale o di diritto” in capo ai titolari. Dunque, nel caso concreto, avrebbero potuto godere dell’esenzione in esame solo le quote di categoria “A”, poiché attributive di diritto di voto, corrispondenti all’1,5% del capitale sociale della ipotizzata S.r.l. PMI. Con riferimento al trasferimento della partecipazione ampiamente maggioritaria nella holding (pari al 96%, formata integralmente da quote di categoria “C”), invece, vi sarebbe stata astratta assoggettabilità alla tassazione indiretta.