Scissione della massa ereditaria nelle successioni transfrontaliere

13.7.2021
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Cosa succede se, nell'ambito di una successione internazionale, il principio di unitarietà delle successioni (proprio dell'ordinamento giuridico italiano) si scontra con quello della pluralità (tipico dei paesi di common law)? Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sciolgono finalmente il nodo
Il caso muove dal decesso in Italia di P.O.A., cittadino inglese, e dalla richiesta di revoca del suo testamento da parte di B.O. – una cittadina italiana, divenuta moglie di P.O.A. qualche anno prima del triste evento - alla quale era stato lasciato in eredità soltanto un esiguo legato, mentre la maggior parte del cospicuo patrimonio di P.O.A. (tra cui diversi immobili in Italia) veniva destinato ai figli di quest'ultimo.
In particolare, B.O. sosteneva che - stante la cittadinanza di P.O.A. - la successione dovesse essere disciplinata dalla normativa inglese ai sensi della legge n. 218 del 1995 sul diritto internazionale privato, che utilizza il criterio della nazionalità del defunto come “criterio di collegamento” per individuare la legge regolatrice di una successione internazionale e che, nel caso di specie, veniva ritenuta applicabile in quanto la successione in causa si era aperta anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento Ue 650/2012 (al quale, peraltro, il Regno Unito non ha aderito).
In particolare, B.O. sosteneva che - stante la cittadinanza di P.O.A. - la successione dovesse essere disciplinata dalla normativa inglese ai sensi della legge n. 218 del 1995 sul diritto internazionale privato, che utilizza il criterio della nazionalità del defunto come “criterio di collegamento” per individuare la legge regolatrice di una successione internazionale e che, nel caso di specie, veniva ritenuta applicabile in quanto la successione in causa si era aperta anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento Ue 650/2012 (al quale, peraltro, il Regno Unito non ha aderito).
Su tale assunto, B.O. invocava la conseguente applicazione del Wills Act del 1837 e, nella specie, della norma secondo cui il testamento doveva ritenersi revocato a seguito di matrimonio contratto successivamente. Venendo quindi meno il testamento, si sarebbe aperta una successione ab intestato regolata dalla legge inglese, che avrebbe consentito a B.O. di ottenere l'assegnazione della totalità dei beni mobili e di un terzo dei beni immobili ai sensi dell'art. 581 del codice civile italiano (disciplinante le regole di ripartizione dei beni ereditari ab intestato in caso di concorso del coniuge con i figli del defunto), norma quest'ultima operante per il “rinvio” indietro voluto dalla legge inglese che, di fatto, scinde la disciplina applicabile alla successione, prevedendo l'applicazione della legge del domicilio del defunto con riferimento ai beni mobili e la legge del luogo in cui sono ubicati gli immobili (cosiddetta lex rei sitae) in relazione a questi ultimi.
Alla domanda di parte attrice resistevano i figli, ritenendo il testamento valido e invocando l'applicazione della legge italiana.
Alla domanda di parte attrice resistevano i figli, ritenendo il testamento valido e invocando l'applicazione della legge italiana.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, chiamate dunque a pronunciarsi su alcune delle più spinose questioni in tema di successioni transfrontaliere, dettano al riguardo importanti principi che, ancorché espressi in relazione alla legge n. 218 del 1995, possono ritenersi comunque valevoli anche con riferimento al Regolamento Ue 650/2012.
In particolare, viene affrontato il tema dell'operatività del principio di unitarietà della successione, proprio dell'ordinamento giuridico italiano, in base al quale la successione si deve aprire una volta soltanto con l'applicazione di un'unica legge regolatrice, indipendentemente dalla tipologia di beni (mobili o immobili) compresi nel compendio ereditario.
Tale principio non è tipicamente applicato negli ordinamenti di common law (quale quello inglese) dove viceversa vige l'opposto principio della pluralità delle successioni, caratterizzato dall'apertura di più successioni e, precisamente, quella relativa ai beni mobili (regolata dalla legge dell'ultimo domicilio o della cittadinanza del defunto) e le altre relative ai beni immobili (regolate dalle leggi dei Paesi in cui tali beni immobili sono ubicati).
Nel caso in esame, dunque, quanto alla legge regolatrice della successione, si verificava un rinvio dell'ordinamento giuridico italiano alla legge inglese e, da quest'ultima, di nuovo all'ordinamento giuridico italiano con riferimento alla sola successione relativa agli immobili situati in Italia, con conseguente scissione della massa ereditaria in due distinte masse, soggette a regole diverse (quella avente ad oggetto i beni mobili, governata dalla legge inglese; quella avente a oggetto i beni immobili siti in Italia, governata dalla legge italiana), con apparente vulnus al principio di unitarietà delle successioni.
In particolare, viene affrontato il tema dell'operatività del principio di unitarietà della successione, proprio dell'ordinamento giuridico italiano, in base al quale la successione si deve aprire una volta soltanto con l'applicazione di un'unica legge regolatrice, indipendentemente dalla tipologia di beni (mobili o immobili) compresi nel compendio ereditario.
Tale principio non è tipicamente applicato negli ordinamenti di common law (quale quello inglese) dove viceversa vige l'opposto principio della pluralità delle successioni, caratterizzato dall'apertura di più successioni e, precisamente, quella relativa ai beni mobili (regolata dalla legge dell'ultimo domicilio o della cittadinanza del defunto) e le altre relative ai beni immobili (regolate dalle leggi dei Paesi in cui tali beni immobili sono ubicati).
Nel caso in esame, dunque, quanto alla legge regolatrice della successione, si verificava un rinvio dell'ordinamento giuridico italiano alla legge inglese e, da quest'ultima, di nuovo all'ordinamento giuridico italiano con riferimento alla sola successione relativa agli immobili situati in Italia, con conseguente scissione della massa ereditaria in due distinte masse, soggette a regole diverse (quella avente ad oggetto i beni mobili, governata dalla legge inglese; quella avente a oggetto i beni immobili siti in Italia, governata dalla legge italiana), con apparente vulnus al principio di unitarietà delle successioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano dunque che, in virtù del meccanismo di rinvio disciplinato nella legge n. 218 del 1995 (peraltro presente anche nel Regolamento Ue 650/2012), tale scissione non risulta lesiva del principio di unitarietà delle successioni. Pertanto, ove la legge regolatrice della successione sottoponga i beni ereditari alla legge del domicilio del defunto se mobili e alla legge italiana se immobili, in applicazione della regola del “rinvio indietro”, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti leggi alla cui stregua si dovranno pertanto verificare, tra l'altro, la validità e l'efficacia del titolo successorio, l'individuazione degli eredi, la determinazione dell'entità delle quote e delle modalità di accettazione e l'eventuale tutela dei legittimari.
Il risultato dell'applicazione di tali principi alla controversia sub iudice avrebbe quindi visto la scissione della massa mobiliare regolata dalla legge inglese e quella immobiliare regolata dalla legge italiana e, conseguentemente, il testamento revocato quanto alla prima, mentre perfettamente valido ed efficace quanto alla seconda, in relazione alle quale si sarebbero dovute applicare, peraltro, le norme in tema di quote di legittima.
Il risultato dell'applicazione di tali principi alla controversia sub iudice avrebbe quindi visto la scissione della massa mobiliare regolata dalla legge inglese e quella immobiliare regolata dalla legge italiana e, conseguentemente, il testamento revocato quanto alla prima, mentre perfettamente valido ed efficace quanto alla seconda, in relazione alle quale si sarebbero dovute applicare, peraltro, le norme in tema di quote di legittima.