Polizze vita: la designazione generica dei beneficiari

Francesco Frigieri
Francesco Frigieri
27.1.2020
Tempo di lettura: 3'
Quali sono le conseguenze della designazione generica dei beneficiari, senza specificazione delle quote? In questa esposizione si vuole richiamare il rischio che si può presentare nelle polizze vita che prevedono una designazione dei beneficiari per categorie generiche, quale quella degli eredi legittimi
Nelle polizze vita esistono fondamentalmente quattro parti: il contraente, l'assicurato (che spesso coincidono), il beneficiario e l'assicuratore. Com'è noto, poi, la polizza vita ha la natura di un contratto a favore di un terzo, ossia di un contratto nel quale il beneficiario ottiene per diritto proprio inter vivos l'indennità, sebbene la liquidazione avvenga solo successivamente alla morte dell'assicurato. È infine, pacifico che i beneficiari possano sempre essere modificati, salvo che il beneficio sia stato accettato e perciò sia irrevocabile.
Molto spesso, come detto, i beneficiari vengono individuati con designazioni che richiamano categorie generiche, o per relazione, quali “eredi legittimi”, il che non è assolutamente errato, ma  potrebbe creare dei problemi da non sottovalutare.

Vediamone alcuni.

1 - Una prima problematica, oggetto addirittura di una recente pronuncia della Suprema Corte,[1] è stata quella di escludere dai beneficiari, gli eredi, quelli testamentari, in quanto il contraente non aveva nella scheda revocato espressamente la precedente designazione contenuta nella polizza stessa, nella quale aveva indicato la categoria generica degli eredi legittimi. La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che la designazione dei beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi.

Il potere di revoca della designazione si può realizzare attraverso la specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario compiuta con il contratto o con il testamento, ma in quest'ultimo caso dovrà contenere un esplicito riferimento alla modifica dei beneficiari della polizza stessa, altrimenti vale la prima generica individuazione fatta nei confronti degli eredi legittimi.

In conclusione, il testamento successivo alla stipula della polizza non revoca automaticamente la designazione dei beneficiari nella polizza sostituendo gli eredi testamentari a quelli legittimi, ma occorre un espresso riferimento alla loro revoca, quali beneficiari della polizza, in quanto il diritto si è acquisito al momento della designazione, anche se la liquidazione avviene in momento successivo, ossia al momento della morte dell'assicurato.

Conferma di questo assunto, si riscontra nel momento in cui al beneficiario subentra l'erede di quest'ultimo in caso di premorienza all'assicurato, ciò a riprova che il diritto è già acquisito per diritto proprio in capo al beneficiario al momento della designazione  e quindi si trasmette.

In questo contesto, per evitare questi rischi, potrebbe essere opportuno, non solo revocare espressamente nel testamento la designazione fatta in polizza, ma indicare nominativamente i beneficiari, nonché i vari sostituti, in una sorta di rappresentazione volontaria e non legale (art.1412, 2 comma c.c.).

2 - Una seconda problematica è stata individuata anche, non solo nella generica designazione degli eredi legittimi, ma anche in quella di non identificare le relative quote da liquidare a ciascun beneficiario, in quanto si è discusso se la suddivisione debba avvenire in parti uguali, oppure secondo il criterio proporzionale indicato dalla legge per le quote attribuite al singolo erede.

Ebbene, anche su questo interrogativo, si espressa  la Corte di Cassazione [2] innovando il precedente orientamento, precisando che “quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l'indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e, a maggior ragione, con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale”.

In questo contesto, per evitare questi rischi potrebbe essere opportuno indicare -  a prescindere dalla designazione, o meno, dei beneficiari -  anche la misura della quota, precisando anche l'accrescimento qualora qualcuno non possa o non voglia profittarne.

 

[1]    Cass.Civ. n.25635/2018

[2]    Cass.Civ. 19210/2015.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all'interno della famiglia e dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

Cosa vorresti fare?