Plusvalenza da cessione di azienda e successione

29.3.2022
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La Corte di Cassazione con la sentenza n.4444 dell'11 febbraio 2022 ha ritenuto applicabile il regime della tassazione separata in caso di cessione di un'azienda pervenuta per successione da meno di 5 anni
In materia di plusvalenza da cessione di azienda, il quinquennio di possesso dell'azienda - requisito richiesto ai fini della tassazione separata - rileva, in caso di successione mortis causa, dalla data di acquisto da parte dell'originario proprietario; ciò in quanto il possesso continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, senza soluzione di continuità. Questo l'importante principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4444 dell'11 febbraio 2022.
Il caso di specie riguardava un contribuente subentrato mortis causa alla moglie nel possesso di un'azienda, detenuta dalla de cuius per molti anni fino alla morte, dalla cui successiva cessione aveva originato una plusvalenza. Considerato che l'azienda oggetto di cessione era stata ereditata da meno di 5 anni, l'Agenzia delle Entrate contestava, in relazione alla suddetta plusvalenza, l'applicazione del regime di tassazione separata previsto dall'art. 17, comma 1, lett. g), del Tuir (norma che, prevedendo l'assoggettamento a tassazione separata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, ha lo scopo di attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale, evitando l'effettuazione del cumulo tra i redditi), in luogo del regime di tassazione ordinario.
Il caso di specie riguardava un contribuente subentrato mortis causa alla moglie nel possesso di un'azienda, detenuta dalla de cuius per molti anni fino alla morte, dalla cui successiva cessione aveva originato una plusvalenza. Considerato che l'azienda oggetto di cessione era stata ereditata da meno di 5 anni, l'Agenzia delle Entrate contestava, in relazione alla suddetta plusvalenza, l'applicazione del regime di tassazione separata previsto dall'art. 17, comma 1, lett. g), del Tuir (norma che, prevedendo l'assoggettamento a tassazione separata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, ha lo scopo di attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale, evitando l'effettuazione del cumulo tra i redditi), in luogo del regime di tassazione ordinario.
In merito alla questione descritta, la Suprema Corte osserva anzitutto che la nozione di possesso richiamata dalla norma di cui all'art. 17 del Tuir coincide con quella civilistica ed è disciplinata dall'art. 1146 c.c., secondo il quale “il possesso continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione”, senza soluzione di continuità.
Tale interpretazione risulta peraltro coerente (i) con la ratio del citato art. 17, che mira ad attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale, in quanto l'erede proseguendo nel possesso e nell'attività del de cuius, al momento della cessione dell'azienda realizza un reddito formatosi nel tempo e (ii) con la circostanza per la quale il trasferimento mortis causa dell'azienda ex art. 58 co. 1 del Tuir non costituisce realizzo di plusvalenze, in quanto l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. In senso conforme sembrano peraltro esprimersi alcune posizioni della prassi amministrativa richiamate dalla stessa Corte (risoluzione del 14.2.2002, n. 42/E; circolare del 4.8.2006, n. 28/E; risoluzione del 14.2.2014, n. 20/E).
Alla luce di ciò – conclude la Cassazione, accogliendo il ricorso originario presentato dal contribuente - la continuità dei valori fiscali, cui la norma sopra citata fa riferimento, consente la cumulabilità dei periodi di possesso dell'erede e del suo dante causa, perché non si sono verificati atti di realizzo della plusvalenza al momento della successione.
Tale interpretazione risulta peraltro coerente (i) con la ratio del citato art. 17, che mira ad attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale, in quanto l'erede proseguendo nel possesso e nell'attività del de cuius, al momento della cessione dell'azienda realizza un reddito formatosi nel tempo e (ii) con la circostanza per la quale il trasferimento mortis causa dell'azienda ex art. 58 co. 1 del Tuir non costituisce realizzo di plusvalenze, in quanto l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. In senso conforme sembrano peraltro esprimersi alcune posizioni della prassi amministrativa richiamate dalla stessa Corte (risoluzione del 14.2.2002, n. 42/E; circolare del 4.8.2006, n. 28/E; risoluzione del 14.2.2014, n. 20/E).
Alla luce di ciò – conclude la Cassazione, accogliendo il ricorso originario presentato dal contribuente - la continuità dei valori fiscali, cui la norma sopra citata fa riferimento, consente la cumulabilità dei periodi di possesso dell'erede e del suo dante causa, perché non si sono verificati atti di realizzo della plusvalenza al momento della successione.