Il patto di famiglia per famiglie litigiose

25.6.2021
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Nel nostro ordinamento vige il principio del divieto dei patti successori. Una eccezione a tale divieto è rappresentata dal patto di famiglia che consente di prevenire l'insorgere di future liti tra i discendenti in merito al valore di quanto da ciascuno di essi ricevuto
Nel nostro ordinamento vige il principio del divieto dei patti successori, di quei patti cioè per mezzo dei quali si dispone della propria successione o di diritti (in qualità di erede) di una successione che si deve ancora aprire, ovvero ancora che hanno ad oggetto la rinuncia a diritti successori che spetteranno in futuro quale erede.
Tale divieto rende spesso difficile organizzare in modo soddisfacente il passaggio di patrimoni in sede successoria quando non vi è armonia o comunanza di vedute tra i discendenti.
Tale divieto rende spesso difficile organizzare in modo soddisfacente il passaggio di patrimoni in sede successoria quando non vi è armonia o comunanza di vedute tra i discendenti.
Una eccezione a tale divieto è rappresentata dal patto di famiglia, in quanto l'art. 458 del codice civile, che disciplina il divieto dei patti successori, espressamente esclude dall'ambito di applicazione di tale divieto il patto di famiglia, che è il contratto inter vivos con il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (quindi a propri figli o nipoti).
Per quanto la norma utilizzi il termine “trasferisce”, e non il termine “dona”, con riferimento all'atto posto in essere dall'imprenditore, da un punto di vista sostanziale è indubbio che il patto di famiglia rappresenta una donazione, in quanto l'imprenditore si spoglia del bene senza ricevere nulla in cambio.
Per quanto la norma utilizzi il termine “trasferisce”, e non il termine “dona”, con riferimento all'atto posto in essere dall'imprenditore, da un punto di vista sostanziale è indubbio che il patto di famiglia rappresenta una donazione, in quanto l'imprenditore si spoglia del bene senza ricevere nulla in cambio.

Alla redazione del contratto con il quale si disciplina il patto di famiglia devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Elementi caratterizzanti il patto di famiglia sono che:
Elementi caratterizzanti il patto di famiglia sono che:
- coloro tra i discendenti che sono assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di eredità riservate dalla legge a favore dei legittimari;
- quanto ricevuto dai contraenti con il patto di famiglia non è soggetto a collazione o a riduzione.
Il fatto che i beni assegnati ai contraenti con il patto di famiglia non siano assoggettati a collazione e a riduzione consente, con riferimento a tali beni, di rendere stabile l'assetto successorio. Tale previsione impedisce quindi che al momento dell'apertura della successione vengano poste in essere azioni volte a destabilizzare l'assetto patrimoniale voluto dall'imprenditore ed eseguito con il patto di famiglia.
Si pensi ad esempio al caso in cui a uno dei discendenti (Tizio) sia destinata l'azienda o la partecipazione nella società di famiglia e all'altro dei discendenti (Caio) sia destinato il controvalore della partecipazione che allo stesso dovrebbe pervenire in sede successoria. Si ipotizzi tale situazione in un contesto di disaccordo tra i discendenti, nel quale nel tempo il valore della partecipazione o dell'azienda potrebbe incrementarsi per effetto dell'impegno di Tizio, al quale la stessa è destinata, attività alla quale non partecipa Caio o che magari è da quest'ultimo criticata.
La mera donazione dal genitore a Tizio, da una parte, dell'azienda o della partecipazione e, contestualmente, dall'altra parte, a Caio di beni o liquidità di analogo valore, non risolverebbe il problema della futura insorgenza di una lite tra gli eredi, in quanto in sede di determinazione delle quote spettanti ai legittimari rileva il valore che i beni donati hanno alla data di apertura della successione, non il valore che essi avevano alla data della donazione.
Si pensi ad esempio al caso in cui a uno dei discendenti (Tizio) sia destinata l'azienda o la partecipazione nella società di famiglia e all'altro dei discendenti (Caio) sia destinato il controvalore della partecipazione che allo stesso dovrebbe pervenire in sede successoria. Si ipotizzi tale situazione in un contesto di disaccordo tra i discendenti, nel quale nel tempo il valore della partecipazione o dell'azienda potrebbe incrementarsi per effetto dell'impegno di Tizio, al quale la stessa è destinata, attività alla quale non partecipa Caio o che magari è da quest'ultimo criticata.
La mera donazione dal genitore a Tizio, da una parte, dell'azienda o della partecipazione e, contestualmente, dall'altra parte, a Caio di beni o liquidità di analogo valore, non risolverebbe il problema della futura insorgenza di una lite tra gli eredi, in quanto in sede di determinazione delle quote spettanti ai legittimari rileva il valore che i beni donati hanno alla data di apertura della successione, non il valore che essi avevano alla data della donazione.
Analogamente la destinazione in sede testamentaria di tali beni o valori separatamente ai due discendenti sarebbe esposta a probabili liti sul valore dell'azienda o della partecipazione.
Se invece tale trasferimento viene effettuato per il tramite di un patto di famiglia, il fatto che i beni così trasferiti siano esclusi dalla collazione e dalla riduzione fa sì che siano irrilevanti le variazioni di valore che gli stessi potranno subire tra la data in cui sono stati trasferiti ai discendenti e la data di apertura della successione. Con riferimento a tali beni, pertanto, il patto di famiglia consente di prevenire l'insorgere di future liti tra i discendenti in merito al valore di quanto da ciascuno di essi ricevuto.
A prescindere da prospettiche variazioni di valore dei beni trasferiti, anche Caio ben potrebbe avere interesse a tale definizione anticipata dei futuri assetti patrimoniali, perché potrebbe ritenere preferibile ricevere subito un patrimonio certo invece che diventare in futuro erede, magari solo per la quota di legittima in quanto i rapporti inter-familiari potrebbero portare il genitore a destinare la quota disponibile a Tizio, in un contesto nel quale magari potrebbe fare poco di più che proporre azioni giudiziarie di disturbo.
Per conseguire il risultato sopra descritto è di norma necessario inserire il patto di famiglia in un più ampio insieme di pattuizioni negoziali, che nel complesso possono consentire di addivenire a una stabile “liquidazione anticipata” dei diritti successori del discendente potenzialmente litigioso.
Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati
Se invece tale trasferimento viene effettuato per il tramite di un patto di famiglia, il fatto che i beni così trasferiti siano esclusi dalla collazione e dalla riduzione fa sì che siano irrilevanti le variazioni di valore che gli stessi potranno subire tra la data in cui sono stati trasferiti ai discendenti e la data di apertura della successione. Con riferimento a tali beni, pertanto, il patto di famiglia consente di prevenire l'insorgere di future liti tra i discendenti in merito al valore di quanto da ciascuno di essi ricevuto.
A prescindere da prospettiche variazioni di valore dei beni trasferiti, anche Caio ben potrebbe avere interesse a tale definizione anticipata dei futuri assetti patrimoniali, perché potrebbe ritenere preferibile ricevere subito un patrimonio certo invece che diventare in futuro erede, magari solo per la quota di legittima in quanto i rapporti inter-familiari potrebbero portare il genitore a destinare la quota disponibile a Tizio, in un contesto nel quale magari potrebbe fare poco di più che proporre azioni giudiziarie di disturbo.
Per conseguire il risultato sopra descritto è di norma necessario inserire il patto di famiglia in un più ampio insieme di pattuizioni negoziali, che nel complesso possono consentire di addivenire a una stabile “liquidazione anticipata” dei diritti successori del discendente potenzialmente litigioso.
Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati