Passaggio generazionale: trust o patto di famiglia? Come scegliere

MariaPaola Serra
Maria Paola Serra
14.4.2023
Tempo di lettura: 5'
Trust e patto di famiglia sono strumenti giuridici spesso utilizzati per attuare il passaggio generazionale nelle imprese familiari. Ma a quali (diverse) esigenze rispondono?

Il passaggio generazionale – inteso quale trasferimento del capitale sociale e delle funzioni gestionali dell’impresa di famiglia dalla generazione attuale a quella successiva – è un processo estremamente delicato, che deve essere pianificato con cura e attenzione, attraverso l’impiego degli strumenti giuridici più adatti a ciascuna fattispecie.


Al riguardo, particolarmente efficaci si rivelano gli istituti del trust e del patto di famiglia, sebbene con peculiarità diverse che devono essere tenute in considerazione per poter scegliere quale fra essi utilizzare, nei casi concreti, per garantire la continuità dell’impresa familiare e rispondere, così, alle esigenze specifiche di ciascun imprenditore uscente.


Il trust nel passaggio generazionale

In particolare, attraverso il trust per il passaggio generazionale il disponente-imprenditore trasferisce l’azienda o la partecipazione sociale al trustee, il quale ne diviene proprietario in funzione temporanea e fiduciaria, ovverosia nell’interesse esclusivo dei soggetti designati come beneficiari che il disponente-imprenditore intende favorire al termine finale del trust, sulla base delle indicazioni all’uopo fornite nel relativo atto istitutivo.



Poiché tale atto si sostanzia in un negozio giuridico unilaterale a contenuto programmatico, è ben possibile per il disponente-imprenditore soddisfare, per il suo tramite, gli interessi più vari (purché meritevoli di tutela) nell’ottica di un passaggio generazionale soprattutto in funzione “differita”: e così, ad esempio, il “salto generazionale” che consente di individuare il successore idoneo al comando dell’impresa in un esponente delle generazioni future, ovvero la gestione dell’arco temporale necessario per permettere la piena maturazione dei discendenti del disponente-imprenditore e la conseguente selezione del discendente maggiormente dotato di attitudini imprenditoriali per assumere la leadership.



L’impiego del trust, inoltre, consente al disponente-imprenditore di dettare, nell’atto istitutivo di trust, anche disposizioni specifiche che il trustee è chiamato a osservare nella gestione dell’azienda o delle partecipazioni sociali vincolate in trust, potendo quindi tracciare la rottaex ante – dell’assetto organizzativo futuro dell’impresa e, se del caso, assoggettando il rispetto di tali prescrizioni da parte del trustee al controllo apposito di un guardiano.



In aggiunta, stante il principio di segregazione trilaterale che permea l’istituto del trust, i creditori personali del disponente-imprenditore, dei beneficiari e del trustee titolare (temporaneo e fiduciario) dell’azienda o delle partecipazioni sociali non possono rivalersi sui beni in trust, né questi ultimi possono considerarsi rientranti nel regime matrimoniale o nella successione di tali soggetti. Tuttavia, la segregazione in trust dell’azienda o delle partecipazioni sociali deve essere rispettosa delle quote di riserva spettanti ai legittimari del disponente-imprenditore, tali ultimi potendo ricorrere, in caso contrario, all’azione di riduzione per essere reintegrati nei propri diritti a ottenere la porzione di patrimonio ereditario del disponente defunto a essi riservata dalla legge.


Il patto di famiglia nel passaggio generazionale


Con il patto di famiglia, invece, viene contrattualizzato il trasferimento della titolarità dell’azienda o delle partecipazioni sociali a favore di uno o più discendenti del disponente (cosiddetti legittimari assegnatari), che hanno l’obbligo di liquidare una somma - pari al valore delle ipotetiche quote di legittima spettanti – ai cosiddetti legittimari non assegnatari, ovverosia ai soggetti che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la successione di quest’ultimo al momento della stipulazione del patto di famiglia (salvo il loro diritto di rinunciare a ottenere tale liquidazione) e la massa ereditaria fosse pari al valore dei beni trasferiti.



La caratteristica principale di tale strumento consiste nel fatto che le attribuzioni contenute nel patto di famiglia non possono essere oggetto di collazione o riduzione una volta effettivamente apertasi la successione del disponente defunto, garantendo conseguentemente la definitività e stabilità del trasferimento e del governo dell’impresa familiare. Questo sostanziale vantaggio sconta, tuttavia, una certa rigidità dell’istituto, poiché beneficiari del patto di famiglia possono essere soltanto i discendenti dell’imprenditore, i quali vengono quindi già individuati come soggetti idonei a proseguire l’attività imprenditoriale del capostipite, attuando un passaggio generazionale “ad effetto immediato”.



Nel patto di famiglia è infine assente anche l’effetto segregativo tipico del trust, dal momento che i beni oggetto del trasferimento diventano giuridicamente parte del patrimonio del legittimario assegnatario.


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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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