Passaggio generazionale: società semplici sempre più attrattive

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Le modifiche al regime fiscale della società semplice introdotte con il Dl n. 124/2019 ne hanno ripristinato l'attrattività come strumento per la governance di famiglia e ausilio al passaggio generazionale di patrimoni finanziari e immobiliari
La società semplice è uno strumento sempre più utilizzato nel wealth planning per regolare la governance del patrimonio di famiglia, in particolare per gli asset illiquidi o difficilmente divisibili (es: immobili, partecipazioni in società non quotate, portafoglio finanziario, opere d'arte), grazie alla flessibilità che offre e alla possibilità di disciplinare il grado di coinvolgimento dei membri di una famiglia nella gestione. Si pensi, ad esempio, alla funzione di holding di famiglia che può svolgere, come nel caso della Dicembre società semplice fondata nel 1984 e in cima al ramo riconducibile a Giovanni Agnelli nella catena partecipativa del patrimonio della famiglia Agnelli.
Sotto il profilo fiscale, la società semplice, come tutte le società di persone, è trasparente, ovvero i redditi sono imputati in capo ai soci in proporzione alla quota di ripartizione degli utili al momento di chiusura dell'esercizio (art. 5, c. 1 Tuir). La successiva eventuale distribuzione della cassa è un evento fiscalmente irrilevante.
A differenza delle altre società di persone, la società semplice non può svolgere attività commerciale. Di conseguenza, segue le medesime regole fiscali delle persone fisiche (non imprenditori) e applica il principio del trattamento isolato del reddito, in base al quale ogni categoria reddituale mantiene la sua qualifica (es: redditi di capitali, redditi diversi, redditi fondiari) e i redditi sono tassati di conseguenza in capo ai soci. La società semplice negli ultimi anni subiva una penalizzazione nella tassazione dei dividendi rischiando di metterne in discussione proprio la funzione di holding di famiglia.
Infatti, a seguito della modifica apportata dalla Legge di bilancio del 2018, è venuta meno la differenza fra partecipazioni qualificate e non (superiori al 2% o 20% dei diritti di voto oppure al 5% o 25% del capitale in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati o non). In entrambi i casi, i dividendi sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%, avendo esteso la ritenuta ex art. 27 Dpr n. 600/1973 anche ai dividendi distribuiti da partecipazioni qualificate ai soci persone fisiche, posto che la disposizione non è applicabile alle società semplici. Per altro, la stessa norma ha abolito la disposizione (art. 47, c. 1 Tuir) che sanciva la concorrenza parziale del dividendo al reddito del socio della società semplice, con la conseguenza,  che concorreva interamente.

L'art. 32-quater del Dl n. 124/2019 ha ripristinato la neutralità fiscale fra detenzione diretta e indiretta tramite società semplici, introducendo una tassazione modulata a secondo della natura del socio a cui è imputato il dividendo:

  1. se si tratta di un soggetto Ires (società di capitali o ente residente): il dividendo è escluso dalla formazione del reddito nella misura del 95% (5% imponibile ad aliquota del 24%);

  2. se si tratta di una società di persone commerciale (snc, sas) o di una persona fisica imprenditore: è escluso dalla formazione del reddito nella misura del 41,86% (58,14% imponibile ad aliquota Irpef);

  3. se si tratta di una persona fisica non imprenditore: è soggetto a una ritenuta a titolo di imposta nella stessa misura prevista per la ritenuta ex art. 27 Dpr 600/1973 (ossia 26%), ciò a prescindere dalla circostanza che la partecipazione sia qualificata o meno.


La ritenuta di cui al punto sub iii) è operata dalla società o ente residente in Italia che eroga il dividendo, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
In particolare, nel caso di un socio persona fisica, la tassazione tramite ritenuta esaurisce l'obbligo fiscale su tale reddito al momento della distribuzione. Si tratta quindi di una trasparenza istantanea e non differita alla fine dell'esercizio. Di conseguenza, l'imputazione per trasparenza del reddito a fine esercizio escluderà i dividendi di fonte italiana già assoggettati a tale ritenuta.

La norma pone tuttavia una serie di problematiche interpretative nei flussi transnazionali. Infatti, come già notato dalla dottrina, sembra discriminatoria sia per i flussi di dividendi in entrata, che in uscita dalle società semplici, posto che si riferisce ai soli dividendi distribuiti da società di capitali ed enti residenti in Italia (art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) Tuir) a soci residenti in Italia. Si dovrebbe quindi concludere che la norma non si applichi ai dividendi di fonte estera, che quindi dovrebbero concorre per intero alla formazione del reddito dei soci.

Una criticità analoga riguarda la tassazione dei soci della società semplice che non sono residenti in Italia per i quali non sembrano applicabili le soluzioni sopra e, pertanto, il dividendo estero dovrebbe subire una tassazione integrale in Italia.

Entrambe le problematiche si pongono in palese violazione della libertà di circolazione dei capitali sancita dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), la quale si applica a tutti i flussi di capitali sia provenienti dalla Ue sia da Paesi extra Ue. Si attende dunque una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate sul tema, che tuttavia difficilmente potrà equiparare il regime dei dividendi di fonte estera a quello dei dividendi di fonte italiana in via interpretativa, atteso il dato letterale della norma. Diversamente si aprirà con ogni probabilità una procedura di infrazione contro l'Italia.

Sotto altro profilo, fino al 2019, la società semplice non era soggetta a:

  1. Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe): un'imposta del 2‰ analoga all'imposta di bollo;

  2. Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie): un'imposta dello 0,76% sul valore degli immobili esteri analoga all'Imu.


La Legge di bilancio per il 2020 (art. 1, c. 710 L. n. 160/2019) ha esteso a partire dal 2020 il pagamento delle due imposte a tutti i soggetti tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale, fra cui anche le società semplici e gli enti non commerciali, quali il trust, residenti in Italia.
Prima di tale modifica, la detenzione di attività estere per il tramite di una società semplice era vantaggiosa. Tuttavia, al fine di mantenere tale vantaggio, non era possibile conferire un mandato di amministrazione a una fiduciaria italiana, affinché adempiesse agli obblighi tributari, in quanto le attività finanziarie da essa amministrate sono soggette all'imposta di bollo e non all'Ivafe.

Posto che la società semplice segue le regole fiscali delle persone fisiche, può altresì optare per il regime fiscale sia del risparmio amministrato, che del risparmio gestito.
Il primo riguarda i redditi diversi (le plusvalenze), quindi non rileva. Nel caso dell'opzione per il regime gestito invece si deve ritenere che i dividendi siano esclusi dalla tassazione della gestione maturata a fine anno. Ciò può risultare penalizzante nella misura in cui i dividendi percepiti non possano compensare una gestione in perdita.
Sotto il profilo fiscale, è dubbia la possibilità di applicare l'esenzione dall'imposta di donazione e successione nel caso di trasferimenti delle quote delle società semplici a discendenti o al coniuge (art. 3, c. 4-ter Tus). Si è pertanto diffusa la prassi nei passaggi generazionali di donare la nuda proprietà delle quote ai discendenti, mantenendone l'usufrutto. In tal modo, l'imposta è applicata solo sul valore della nuda proprietà, che quando è ricongiunta all'usufrutto alla morte dell'usufruttuario non dà luogo a imposizione. Tale prassi è efficiente soprattutto in caso di portafogli finanziari per i quali la donazione della nuda proprietà dei singoli titoli crea problematiche nei conteggi dei capital gain.
Ciò permette al dominus di mantenere il controllo della società, pur coinvolgendo le nuove generazioni nella governance del patrimonio. Solitamente l'usufruttuario è amministratore e mantiene il diritto a percepire i proventi degli asset, anche se è possibile disporre diversamente in sede di statuto sociale. Anche in questo caso occorre prestare attenzione affinché la società semplice comunichi le informazioni corrette alla società, che opera la ritenuta al momento della distribuzione del dividendo e ai passaggi di quote in corso d'anno.
La norma non fornisce indicazioni sulla decorrenza del nuovo regime fiscale. Si deve quindi concludere che si applichi alle distribuzioni avvenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero dal 25 dicembre 2019. Non è neppure prevista la stratificazione dei dividendi sulla base del cambiamento del regime fiscale avvenuto nel corso degli ultimi anni (cfr. Dm 26 maggio 2017).

Con le modifiche introdotte, ora la società semplice segue le stesse regole fiscali delle persone fisiche, in particolare per quanto attiene alle detrazioni nel settore dell'edilizia o degli investimenti in startup e società innovative, alla rivalutazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni, alla non imponibilità delle plusvalenze relative alla cessione di immobili abitativi e terreni agricoli detenuti per più di cinque anni, all'Imu che assorbe l'Irpef per gli immobili tenuti a disposizione, ecc.
Le due principali differenze sono:

  • la tassazione dei dividendi di fonte estera, per i quali si attende un chiarimento o un adeguamento normativo;

  • l'impossibilità di applicare la cosiddetta cedolare secca (imposta sostitutiva nella misura del 10% o 21%) ai canoni di locazioni relativi a immobili abitativi e, dal 2019, anche commerciali.


In tal modo, rimangono solo le ragioni civilistiche che possono far propendere per la detenzione di attivi tramite società semplice rispetto alla detenzione diretta. Fra le principali e più apprezzate, oltre alla flessibilità nella governance, vi sono:

  1. la riservatezza, poiché la società semplice non è soggetta all'obbligo di iscrizione in camera di commercio e di redazione del bilancio (ma di rendiconto contabile);

  2. non è soggetta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

  3. le quote non sono pignorabili dai creditori dei soci, se lo statuto prevede determinate clausole;

  4. in caso di decesso di un socio è possibile prevedere clausole di continuazione con gli eredi, di consolidamento senza gli erediti oppure di scioglimento;

  5. la responsabilità personale dei soci limitata a coloro che agiscono in nome e per conto della società.

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Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

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