Lesione di legittima e donazioni indirette: le questioni aperte
“Lesione di legittima e donazioni indirette: holding, polizze e trust” sono stati al centro di un seminario organizzato da Step, l’associazione che riunisce gli esperti di trust, successioni e patrimonio con attenzione ai temi successori, fiscali e del passaggio generazionale, che interessano le famiglie italiane e internazionali.
Con la moderazione di Giovanni Cristofaro (avvocato Studio Chiomenti e Direttivo Step Italia) hanno condiviso le proprie esperienze e competenze Angelo Busani (notaio Busani, Quaggia & Partners); Marta Cenini (Vicari Avvocati) e gli avvocati Cristiano Garbarini (Gattai, Minoli, Partners) e Andrea Moja (Università Liuc di Castellanza).
Molti i temi sul tavolo su cui si è svolta un’ampia interazione tra relatori e partecipanti al seminario che vengono illustrati di seguito.
Proprietà nella donazione con bonifico
Nel seminario “Lesione di legittima e donazioni indirette: holding, polizze e trust” sono state richiamate sentenze della Cassazione che descrivono le diverse tipologie di donazione indiretta che si riscontrano nella prassi (tra cui la cointestazione di conti correnti bancari) e la tipologia che ha destato maggiori dubbi è quella del bonifico bancario, che non può definirsi un negozio giuridico ma un semplice mezzo con viene data esecuzione a un negozio stipulato tra le parti.
Oggetto di analisi sono state altresì le azioni che i legittimari del donante possono esperire nei confronti della donazione indiretta a tutela delle ragioni che ad essi sono riconosciute dalla legge.
La situazione più semplice è, invece, la donazione notarile con due testimoni. Ma nella realtà questa non è sempre la strada seguita e possono presentarsi situazioni molto variegate. Il tema, è stato rilevato, è che non esiste un corpo di norme definito sulle donazioni indirette ma vi sono molti riferimenti sparsi, ad esempio, sulle norme che riguardano collazione e donazioni in generale.
Gratuità e diritto societario
La questione diventa ancora più complessa quando la gratuità riguarda il diritto societario. Per intendersi, il caso del socio di una società che va male e che immetta liquidità nella società rientra nel campo della gratuità interessata o in quello della liberalità? La differenza, hanno spiegato gli esperti, non è di poco conto soprattutto in termini di successione: nel primo caso, infatti, non ci sono le basi per collazione e azione di riduzione nel secondo, invece, sì.
Donazioni indirette e polizze
E ancora, quali sono le implicazioni delle donazioni indirette legate a polizze assicurative e trust? L’ipotesi della polizza assicurativa (tipicamente vita) è la più semplice ma non priva di qualche asperità. Ad esempio che cosa succede se il beneficiario premuore allo stipulante della polizza? L’indennizzo alla morte dello stipulante rientra nella sua successione o in quella del beneficiario? La Cassazione ha espresso indicazioni sul fatto che il terzo acquista il diritto al momento della stipula quindi, se premuore, quel diritto rientra nella sua successione.
Il caso del trust familiare
I trust familiari e i patti di famiglia sono stati un altro punto all’attenzione dei partecipanti al seminario Step che hanno dibattuto su quale sia l’oggetto del patto di famiglia: solo le partecipazioni di controllo? L’idea alla base di questo strumento è che faciliti il passaggio di una realtà produttiva e quindi la logica del controllo appare inoppugnabile. L’orientamento emerso è che le partecipazioni in holding possano essere trasferite con un patto di famiglia se tali quote consentono il controllo della società operativa sottostante. Le holding di sola gestione mobiliare o immobiliare, quindi, non rientrerebbero in questa logica. Eccezione fatta, hanno ricordato gli esperti, esistono per le holding legate alle grandi imprese che godono di agevolazioni fiscali, come l’esenzione delle imposte di successione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020.
Un altro tema all’esame è stato quello della validità di un trust lesivo dei diritti dei legittimari. Questione per ora marginale ma spinosa poiché si confronta con la logica della intangibilità qualitativa e quantitativa della quota di legittima. La teoria della non riconoscibilità del trust in questa fattispecie, con nullità della sua istituzione e degli atti dispositivi appare minoritaria. Gli esperti hanno, infatti, rappresentato la difficoltà di esperire l’azione di riduzione nei confronti di un trust amorfo e complesso e hanno anche sottolineato che la nullità sembra una sanzione eccessiva e che determini grande incertezza.
Sono state richiamate all’attenzione sentenze secondo cui il trust lesivo dei diritti dei legittimari non sia nullo ma riducibile. Una difficoltà evidenziata è quella di individuare il legittimato passivo poiché il patrimonio di un trust è dinamico per definizione e può svolgersi su un arco temporale molto lungo, anche di vari decenni. I diritti del terzo in buona fede che riceva dei benefici dal trust in questo caso sono valutati diversamente a seconda che la normativa di riferimento del trust rientri nella common law (sistema imperniato sul diritto giurisprudenziale) o nella civil law (il cui impianto legislativo, ad esempio in Italia, offre grande tutela a questa fattispecie).
È anche emerso che ci sono pochi casi di contenziosi arrivati alla Suprema Corte perché spesso la questione si conclude con una transazione a fronte della prospettiva di processi lunghi e onerosi. Non è facile, infatti, individuare il legittimato passivo. La soluzione secondo cui il legittimato passivo è il trustee ma la restituzione dei beni distribuiti dal trustee incombe sul beneficiario è stata avversata da molti. Il trustee, si ricorda, acquista la proprietà dei beni solo per raggiungere lo scopo per cui il trust è stato istituito, il che mina le basi di questa azione.
Una riflessione conseguente è che questa situazione possa essere foriera di contenzioso. Quali solo allora le soluzioni pratiche per evitare tali rischi? Le clausole di salvaguardia e di non contestazione sono tra le ipotesi a tutela del trustee.
Il tema fiscale
Infine, nel seminario “Lesione di legittima e donazioni indirette: holding, polizze e trust” non sono mancate riflessioni sul tema fiscale. In questo ambito vi è stato più di uno spunto di discussione a partire dall’ambiguità esistente tra l’accertabilità e la tassabilità delle liberalità indirette. Per la Cassazione, hanno sottolineato gli esperti, accertabile implica la tassabilità fino ad arrivare alla situazione per cui anche se la donazione è nulla, ci saranno comunque delle conseguenze fiscali.
