La posizione successoria dell'unito civilmente

MariaPaola Serra
Maria Paola Serra
17.12.2021
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Il riconoscimento giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è avvenuto con la legge Cirinnà, che ne ha regolamentato la disciplina anche in materia di successione mortis causa
Nell'intento di garantire alle coppie same sex diritti sostanzialmente similari a quelli riconosciuti ai coniugi legati dal vincolo matrimoniale, l'art. 1 comma 20 della legge n. 76 del 26 maggio 2016 prescrive l'applicabilità di tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e di quelle contenenti la parola “coniuge” o termini equivalenti, ovunque esse ricorrano (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, etc.), alle coppie omossessuali unite civilmente, ad eccezione delle norme del codice civile non espressamente richiamate dalla legge in parola e delle disposizioni in materia di adozione e affidamento di minori (restando comunque consentito quanto finora ammesso dalle norme vigenti in materia di adozione).

Tanto premesso - e con specifico riguardo ai diritti e agli obblighi successori dell'unito civilmente superstite - l'articolo sopracitato richiama le disposizioni previste per il coniuge superstite dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, sancendone l'operatività anche nell'ambito delle unioni civili. Alla parte superstite dell'unione civile, pertanto, viene riconosciuta la stessa posizione successoria del coniuge superstite come di seguito articolata, purché compatibile con le specificità dell'istituto (per esempio, non saranno applicabili, mutatis mutandis, le norme relative ai coniugi separati, poiché la separazione non è prevista nell'ambito delle unioni civili).

Indegnità a succedere


All'unito civilmente superstite si applicano le fattispecie in materia di indegnità a succedere specificamente dettate per il coniuge (come, la sospensione dalla successione della parte dell'unione civile indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento).

Successione necessaria


La parte dell'unione civile è considerata un legittimario al pari del coniuge e, pertanto, alla medesima spetta una quota di patrimonio riservata, nella misura riconosciuta dalla legge al coniuge superstite (variabile a seconda del concorso con altri eventuali legittimari). Essa ha altresì il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

In qualità di legittimario, la parte dell'unione civile può esercitare le azioni a tutela dei suoi diritti alle quali è titolato - mutatis mutandis - il coniuge superstite, nonché beneficiare dell'applicazione di tutte le norme dettate in tema di tutela della quota di riserva.

La persona unita civilmente perde la qualifica di legittimario con lo scioglimento dell'unione civile conformemente alla procedura stabilita al riguardo dalla legge 76/2016.

Successione legittima


In mancanza di disposizioni testamentarie del partner defunto, all'unito civilmente superstite è riconosciuto il diritto di succedere all'eredità del primo nella stessa misura prevista per il coniuge successibile legittimo, ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile.

Collazione


La parte unita civilmente superstite è tenuta alla collazione analogamente al coniuge superstite. Pertanto, essa deve conferire alla comunione ereditaria tutto ciò che abbia ricevuto dal partner defunto per donazione direttamente o indirettamente (salvo che si tratti di donazioni di modico valore), a meno che quest'ultimo non l'abbia da ciò dispensata (purché nei limiti della quota disponibile), presumendosi che tali donazioni configurino mere attribuzioni anticipate dell'eredità, non volte ad alterare il trattamento successorio nei rapporti tra discendenti e parte unita civilmente.

Patto di famiglia


Si applicano anche persone unite civilmente le disposizioni dettate in tema di patto di famiglia. Conseguentemente, l'imprenditore unito civilmente potrà assegnare le proprie partecipazioni societarie a uno o più dei propri discendenti, avvalendosi dell'istituto in parola, e il partner, d'altro canto, sarà tenuto a partecipare alla stipulazione del patto, unitamente agli altri legittimari.

Ulteriori diritti successori dell'unito civilmente superstite


L'unito civilmente superstite, inoltre, al pari del coniuge superstite: (i) in tema di imposte di successione, beneficia di franchigia e aliquota impositiva ridotta sugli asset ereditari acquisiti; (ii) in caso di scioglimento dell'unione civile, ha diritto all'assegno alimentare a carico dell'eredità; (iii) in caso di morte del partner prestatore di lavoro, ha diritto alle relative indennità; (iv) in caso di morte del partner conduttore di un immobile, ha diritto di succedere nel contratto di locazione se con il primo abitualmente convivente.
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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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