L'imposta di successione e donazione in ambito internazionale

Emanuela Rollino
Emanuela Rollino
28.8.2020
Tempo di lettura: 3'
Le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia in materia di imposta di successione e donazione sono pochissime: cosa accade quando non c'è la copertura della norma convenzionale a presidio dei fenomeni di doppia imposizione?
I criteri generali di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni sono previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 346/1990: se il de cuius o donante è “residente” in Italia al momento dell'apertura della successione oppure al momento della donazione l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero (principio dell'imposizione globale); se, invece, il de cuius o donante non è residente nel nostro Paese al momento del trasferimento al beneficiario, l'imposta è dovuta  limitatamente ai beni e diritti ivi esistenti, per la cui individuazione l'ordinamento fissa talune presunzioni legali assolute.
Ne consegue che, nei casi di trasferimenti a titolo gratuito in cui siano riscontrabili profili di transnazionalità, la rilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni domestica può talvolta sovrapporsi all'applicazione di un'analoga imposta prevista dall'altro Stato estero interessato.

Per contrastare tale fenomeno di doppia imposizione tra giurisdizioni sono previsti due “rimedi” differenti.

Il primo consiste nel diritto accordato di scomputare dall'imposta dovuta in Italia quella assolta all'estero a fronte della medesima liberalità (o trasferimento mortis causa). Tale meccanismo è di matrice domestica e si applica in tutti i casi in cui manchi un'apposita Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, a prescindere dalla verifica della condizione di “reciprocità” con altri Stati.

In altri termini, laddove manchi un'apposita Convenzione internazionale, il legislatore italiano ha istituito uno specifico meccanismo per evitare che i beni situati all'estero siano assoggettati a una doppia imposizione in Italia e nello Stato estero nell'ipotesi in cui il de cuius (o donante) risulti residente in Italia al momento dell'apertura della successione (o all'atto di donazione).

Qualora vi sia, invece, un apposito trattato contro le doppie imposizioni, troveranno applicazione le norme convenzionali.

Purtroppo però, contrariamente ai trattati contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi, l'Italia ha sottoscritto pochissime convenzioni internazionali con gli altri Stati ai fini dell'imposta di successione e donazione.

Si raccomanda, dunque, la massima attenzione alle successioni e donazioni per le quali siano coinvolte più giurisdizioni: in assenza della copertura di una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle successioni e donazioni, infatti, il beneficiario non residente in Italia potrebbe trovarsi a dover assolvere l'imposta sia in Italia che nel Paese di residenza qualora non via sia una specifica norma nell'ordinamento di quest'ultimo che accordi un credito per le imposte assolte all'estero.

La doppia imposizione appare inevitabile, infatti, laddove lo Stato estero preveda l'imponibilità anche in relazione ai beni situati in Italia e non preveda, invece, una norma domestica simile alla nostra che garantisca la detrazione dell'imposta pagata in relazione ai beni situati nell'altro Stato.

Peraltro, non tutti i Paesi applicano l'imposta sulle successioni e donazioni in base alla residenza del de cuius (o donante). In alcuni Stati si tiene infatti in considerazione anche la residenza degli eredi (o beneficiari). Anche tale aspetto potrebbe implicare un fenomeno di doppia tassazione.
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Dottore commercialista e revisore legale, partner di Lca studio legale e membro dei dipartimenti tax, asset protection e arte, è specializzata in tutte le tematiche relative alla fiscalità d’impresa e ha competenze specifiche in tema di monitoraggio fiscale e regolarizzazione di patrimoni detenuti all’estero; trasferimenti di residenza fiscale e regimi fiscali agevolativi connessi; gestione, protezione e trasferimenti di patrimoni tra generazioni, anche in differenti giurisdizioni.

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