Il trust come strumento a supporto del patrimonio artistico

Valentina Beccaria
24.11.2022
Tempo di lettura: 3'
Il trust è un istituto di matrice anglosassone il cui utilizzo, grazie all’estrema duttilità e flessibilità che lo connotano, è sempre più frequente nell’ambito della pianificazione patrimoniale e finanziaria. Approfondiamo il tema

Il trust è un istituto di matrice anglosassone il cui utilizzo, grazie all’estrema duttilità e flessibilità che lo connotano, è sempre più frequente nell’ambito della pianificazione patrimoniale e finanziaria quale risoluzione semplice ed efficace che consente di fronteggiare e tutelare i propri beni da eventi futuri ed incerti. 


Nel corso degli ultimi anni tali caratteristiche hanno fatto sì che si assistesse ad un’applicazione virtuosa del fenomeno trust nel panorama artistico e culturale nazionale. Nello specifico, per meglio comprendere i molteplici benefici che si possono trarre dall’utilizzo del suddetto istituto, occorrerà avere riguardo non solo al tipo di soggetti e di beni coinvolti, ma anche alle finalità che si intendono perseguire. Il riferimento al “mondo dell’arte e della cultura” in sé e per sé tradisce una genericità di significato che mal si presta a comprendere la concretezza dell’argomento trattato. Pare così necessaria l’esatta individuazione di tutte quelle relazioni logiche che, se indentificate, ci consentirebbero di inserire arte e trust all’interno dei cerchi concentrici che Eulero Venn utilizzerebbe per descrivercene l’incontro. Il ricercato rapporto, dunque, sembrerebbe soprattutto esplicarsi nel soddisfacimento delle seguenti esigenze che verranno meglio approfondite nel corso di due separati interventi in successione e connessi tra loro:


1. protezione e riservatezza di un patrimonio artistico. La tendenza a diversificare le categorie di beni di cui i grandi patrimoni possono essere composti è sempre più diffusa tra i detentori di un’importante entità di ricchezza. Investire in opere d’arte viene, inoltre, sempre più concepito quale soluzione in grado di fornire – per il tramite di beni di rilevante valore – una risposta globale alle complesse e variegate esigenze che caratterizzano i grandi patrimoni. A tal riguardo, conferire singole opere d’arte od un’intera collezione in un trust, consentirà di adoperare scelte che tengano conto dell’unicità dei beni coinvolti e, dunque, dell’impossibilità di ricorrere a soluzioni precostituite. Il patrimonio così composto – infatti – per l’effetto segregativo proprio dell’istituto – risulterà separato rispetto a quelli di disponente e trustee, perché sottoposto alle regole di un sistema giuridico ad hoc contenuto nell’atto istitutivo del trust; 

2. valorizzazione della dimensione artistica – culturale. Sostenere l’arte può significare non soltanto intervenire sull’acquisto e sulla conseguente gestione dell’opera finale in nome e per conto di un privato, ma può voler anche dire promuovere il lavoro dell’artista e la consapevolezza della collettività che “non è vero - neanche in tempi di crisi - che è utile solo ciò che produce profitto” . L’istituto del trust, dunque, può ben essere utilizzato per promuovere le potenzialità e ogni forma di espressione artistico – culturale rafforzando, da un lato, immagine e visibilità degli artisti con percorsi personalizzati e, dall’altro, migliorandone le condizioni di conoscenza attraverso l’incremento della fruizione collettiva ed individuale sul territorio. Ora che i nostri cerchi concentrici sembrano aver preso forma, pare opportuno specificare le modalità con cui l’istituto trust può ben esplicarsi nell’interazione con le sopra esposte esigenze. In particolare, al fine di proteggere e garantire la riservatezza dei patrimoni artistici, un trust potrà assumere le seguenti forme che saranno oggetto di analisi nel presente contributo.

  • Trust con beneficiari che potranno essere individuati nell’atto istitutivo dal disponente (fixed trust) o – anche successivamente – sempre da quest’ultimo o, in alternativa, dal trustee o da un terzo adeguatamente individuato (trust discrezionale). L’istituto, così costruito, viene solitamente utilizzato per rispondere alle esigenze proprie delle famiglie detentrici di un ragguardevole patrimonio artistico. Queste ultime, infatti, spesso necessitano di un’adeguata pianificazione volta ad evitare che l’unitarietà dei beni detenuti subisca indesiderati contraccolpi derivanti da passaggi generazionali che non tengano conto della pregressa amministrazione o destinazione delle opere considerate, incidendo negativamente sul valore delle medesime. Nell’ottica di raggiungimento del suddetto obiettivo, i beneficiari del trust potranno rivestire posizioni diverse tra loro: alcuni potranno essere definiti di “reddito” – cui verranno corrisposte somme periodiche prodotte dal trust secondo modalità prestabilite nell’atto istitutivo – altri “finali”, cui verrà invece devoluta la proprietà dei beni conferiti in trust nel momento in cui tale strumento volgerà al termine. A titolo di completezza si aggiunge che un trust come quello sinora descritto potrà ben essere integrato da un altro istituto di matrice anglosassone, denominato “Family Art Charter”. Quest’ultimo prevede la redazione di un accordo scritto tra i membri di una famiglia, relativo ad una collezione di opere d’arte, e ha l’obiettivo di disciplinare vari aspetti – quali la proprietà, la gestione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico di famiglia – attraverso specifiche regole e procedure condivise tra i membri della stessa;
  • trust di scopo solitamente istituiti per atto unilaterale, cui seguiranno uno o più atti dispositivi e volti al perseguimento di uno specifico fine. L’istituto, così costruito, viene solitamente utilizzato dagli stakeholder del mondo dell’arte per implementare una gestione virtuosa delle opere conferite in trust che consenta, con i redditi dalle medesime prodotti, di provvedere alla salvaguardia di queste ultime o all’implementazione della collezione stessa. Sarà comunque possibile indicare dei beneficiari in favore dei quali i beni o le somme così prodotte andranno utilizzati nell’ottica di perseguire il richiamato scopo, o cui i medesimi verranno conferiti al temine del Trust. Inoltre, i trust di scopo vengono utilizzati anche dai i proprietari di facoltose collezioni di opere d’arte che, mossi dal desiderio di promuovere la fruizione del proprio patrimonio tramite l’esposizione dello stesso al pubblico, organizzano eventi e mostre temporanee o musei ricorrendo spesso all’ausilio di fondazioni o di enti pubblici o ecclesiastici cui conferire le opere a tal fine. Il ricorso a questa forma di trust per le motivazioni da ultimo indicate ci avvicina alla successiva e già sopramenzionata esigenza di valorizzazione della dimensione artistico – culturale. Pare tuttavia doveroso precisare come quest’ultima sia stata sinora maggiormente soddisfatta tramite il ricorso alla più specifica forma dei “trust onlus” sulla cui attuale precarietà ci soffermeremo più ampiamente nel corso del successivo intervento.

  • Trust con beneficiari che potranno essere individuati nell’atto istitutivo dal disponente (fixed trust) o – anche successivamente – sempre da quest’ultimo o, in alternativa, dal trustee o da un terzo adeguatamente individuato (trust discrezionale). L’istituto, così costruito, viene solitamente utilizzato per rispondere alle esigenze proprie delle famiglie detentrici di un ragguardevole patrimonio artistico. Queste ultime, infatti, spesso necessitano di un’adeguata pianificazione volta ad evitare che l’unitarietà dei beni detenuti subisca indesiderati contraccolpi derivanti da passaggi generazionali che non tengano conto della pregressa amministrazione o destinazione delle opere considerate, incidendo negativamente sul valore delle medesime. Nell’ottica di raggiungimento del suddetto obiettivo, i beneficiari del trust potranno rivestire posizioni diverse tra loro: alcuni potranno essere definiti di “reddito” – cui verranno corrisposte somme periodiche prodotte dal trust secondo modalità prestabilite nell’atto istitutivo – altri “finali”, cui verrà invece devoluta la proprietà dei beni conferiti in trust nel momento in cui tale strumento volgerà al termine. A titolo di completezza si aggiunge che un trust come quello sinora descritto potrà ben essere integrato da un altro istituto di matrice anglosassone, denominato “Family Art Charter”. Quest’ultimo prevede la redazione di un accordo scritto tra i membri di una famiglia, relativo ad una collezione di opere d’arte, e ha l’obiettivo di disciplinare vari aspetti – quali la proprietà, la gestione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico di famiglia – attraverso specifiche regole e procedure condivise tra i membri della stessa; 


  • trust di scopo solitamente istituiti per atto unilaterale, cui seguiranno uno o più atti dispositivi e volti al perseguimento di uno specifico fine. L’istituto, così costruito, viene solitamente utilizzato dagli stakeholder del mondo dell’arte per implementare una gestione virtuosa delle opere conferite in trust che consenta, con i redditi dalle medesime prodotti, di provvedere alla salvaguardia di queste ultime o all’implementazione della collezione stessa. Sarà comunque possibile indicare dei beneficiari in favore dei quali i beni o le somme così prodotte andranno utilizzati nell’ottica di perseguire il richiamato scopo, o cui i medesimi verranno conferiti al temine del Trust. Inoltre, i trust di scopo vengono utilizzati anche dai i proprietari di facoltose collezioni di opere d’arte che, mossi dal desiderio di promuovere la fruizione del proprio patrimonio tramite l’esposizione dello stesso al pubblico, organizzano eventi e mostre temporanee o musei ricorrendo spesso all’ausilio di fondazioni o di enti pubblici o ecclesiastici cui conferire le opere a tal fine. Il ricorso a questa forma di trust per le motivazioni da ultimo indicate ci avvicina alla successiva e già sopramenzionata esigenza di valorizzazione della dimensione artistico – culturale. Pare tuttavia doveroso precisare come quest’ultima sia stata sinora maggiormente soddisfatta tramite il ricorso alla più specifica forma dei “trust onlus” sulla cui attuale precarietà ci soffermeremo più ampiamente nel corso del successivo intervento.
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Salary Partner di Accolla e Associati, ha acquisito una solida competenza in tutte le aree del diritto finanziario e della gestione patrimoniale per conto di privati o su incarico giudiziale. Socia della trust company “Personal Officer s.r.l.”, specializzata nella consulenza avanzata in materia di pianificazione patrimoniale e fiscale per individui e famiglie, con particolare approfondimento in tema di trust e di passaggio generazionale. Membro dell’Associazione “Il trust in Italia” e full member della Step (Society of trust and estate practitioner)

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