Il protector nel trust: un ruolo sempre più fondamentale

Barbara Demergazzi
Barbara Demergazzi
15.2.2022
Tempo di lettura: '
Per quanto spesso si parli di trust, leggi regolatrici e trustee, sono relativamente pochi i contributi che si concentrano sul protector. Eppure si tratta di una figura che, ove prevista, assume un ruolo tutt'altro che marginale in seno al trust. Per questo è importante comprenderne a fondo la natura, i poteri e le prerogative, potenzialmente molto ampie e articolate
La  figura del “protector” o “guardiano” di trust è relativamente recente nella storia dei trust. Se ne ha traccia a partire dal diciannovesimo secolo, ma solo negli ultimi anni il ruolo è diventato sempre più fondamentale, tanto che sono pochi i trust di protezione patrimoniale che, oggi, non contemplano la sua presenza.

Il protector, per prassi, è titolare di ampi diritti di accesso all'informazione ed è chiamato a vigilare sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari. Possono essergli attribuiti poteri di indirizzo e veto, sino al potere di revocare e sostituire il trustee.

Eccetto che per i trust di scopo, la figura del protector non è obbligatoria, tuttavia la sua utilità è palese, specialmente in un contesto dove l'attività di trustee è svolta da un numero sempre più ristretto di soggetti, altamente qualificati, in grado di svolgere le proprie funzioni in un settore ampiamente regolamentato a livello internazionale.

In questo contesto accade sovente che il disponente debba affidarsi a trustee professionali, talvolta basati all'estero, di cui non ha una conoscenza diretta e verso i quali non ha ancora maturato quel grado di affidamento personale che invece tributerebbe al legale di famiglia, o a un professionista di fiducia, che d'altra parte non è adeguatamente strutturato o qualificato per ricoprire esso stesso il ruolo di trustee.

Ecco quindi che la funzione del protector, quale supervisore del trustee, diventa necessaria nella generalità dei casi e rappresenta una ragione di conforto aggiuntiva per i disponenti nati e vissuti in Paesi che non hanno una lunga tradizione in materia di trust e che, per questa ragione, sono più diffidenti in materia di spossessamento, ove manchi un meccanismo di controllo sull'attività del trustee.

Considerato che non è sempre possibile o consigliabile che il disponente ritenga per sè dei poteri in seno alla struttura, si rinviene quindi nel protector quella figura che, senza travalicare le competenze del trustee, è in grado di garantire che sia la lettera, sia lo spirito del trust vengano rispettati.

Il protector può essere una persona fisica, come anche una persona giuridica e la sua nomina può avvenire contestualmente all'atto istitutivo di trust, o in un momento successivo. In entrambi i casi occorre individuare chi siano le persone più idonee a ricoprire questo ruolo e quali siano le regole per la sua successione, che devono essere stabilite preventivamente in ragione della lunga durata del trust.

Di principio il ruolo viene ricoperto da persone vicine al disponente. In generale non ci sono limitazioni in questo senso, al contrario la presenza di un potector vicino alla famiglia può essere di grande aiuto per il trustee, in quanto immediatamente consapevole delle esigenze dei beneficiari o dell'azienda di famiglia eventualmente apportata in trust. Tuttavia ci sono aspetti di cui è importante tenere conto.

Salvo diverse disposizioni contenute nell'atto di trust, o nella legge regolatrice, i poteri del protector sono considerati di natura fiduciaria e non personale. Ciò significa che il protector non può agire nel proprio interesse, ma ha il dovere di esercitare le sue funzioni nell'interesse del trust e dei beneficiari, assumendosene le relative responsabilità. Più il protector è indipendente e neutrale rispetto alle varie parti del trust, dunque, meglio potrà svolgere le sue funzioni, senza essere influenzato da propositi personali.
Per prevenire eventuali conflitti di interesse, oltre che per assicurare il miglior grado di professionalità, accade quindi che l'eventuale protector più prossimo alla famiglia venga affiancato da un professionista, o anche da soggetti dotati di specifiche competenze tecniche, ad esempio in funzione della tipologia dei beni in trust. Si possono quindi formare dei comitati di protector i cui meccanismi di nomina, sostituzione, i quorum e le modalità delle adunanze e delle deliberazioni vengono regolati, di principio, nello strumento del trust.

Una volta individuati i soggetti più idonei a ricoprire l'ufficio, occorre definire quali poteri attribuire loro. Il recente progetto di legge svizzera sui trust, che nella sua sintesi pone particolare attenzione alla figura del protector, elenca espressamente i poteri che l'atto di trust può attribuirgli. Tra essi il potere di sciogliere il trust, quello di revocarlo durante la vita del disponente, quello di sottoporre al suo consenso determinati atti del trustee, quello di chiedere al trustee i conti del trust, quello di sostituire il trustee o designarne il successore e anche quello di designare altri protector e i loro successori.
Si tratta di prerogative assai ampie, alcune di carattere amministrativo, altre dispositive; alcuni poteri sono positivi, altri negativi, e tutti sono modulati diversamente nei vari atti di trust.

Ci sono quindi strumenti di trust che attribuiscono al protector i soli poteri fondamentali, quali quello di rimuovere o nominare il trustee e di ricevere dal trustee i rendiconti annuali e le informazioni utili a seguire l'andamento e la gestione del trust. In altri casi a questi poteri si aggiunge la facoltà di approvare o porre un veto su determinate attività e decisioni del trustee, ad esempio sulle distribuzioni.

In altri casi ancora i poteri del protector sono tanto ampi da risultare problematici. Maggiori sono i poteri conferiti ai protector, infatti, più grandi sono i rischi che essi siano visti dalle Autorità fiscali o giudiziarie come dei co-trustee. Inoltre, anche da un punto di vista della terzietà del trust rispetto al disponente e ai beneficiari, se il protector è una figura loro vicina, oltre che dotata di forti poteri, si incorre nel rischio che il trust possa essere considerato nullo od inesistente.

È dunque fondamentale riflettere a fondo sulla figura del protector e sulle sue facoltà, bilanciando le ragioni personali e familiari del disponente con riflessioni più tecniche e giuridiche, in ottica di lungo periodo. Si tratta insomma di comprendere e plasmare questa figura che, a suo modo, è il risultato di un importante sviluppo nel mondo del trust, affinché espleti le sue funzioni nel modo più armonico ed efficiente possibile, in sinergia con il trustee e nella massima tutela dei beneficiari e, quindi, delle volontà del disponente.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Avvocato e responsabile legal & compliance presso la trust company professionale Capital
Trustees AG (Svizzera), è esperta nella protezione e trasmissione di patrimoni familiari e nella
prevenzione di rischi legali e reputazionali. In seno a Step riveste la qualifica di Trust and estate
practitioner (Tep) ed è altresì membro del Groupement des compliance officers de Suisse
Romande et du Tessin (Gco).

Cosa vorresti fare?

X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti