Il diritto di accesso all'account digitale da parte degli eredi

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I familiari possano essere interessati a recuperare i contenuti digitali archiviati nei dispostivi elettronici o negli account del defunto per commemorarlo e anche per recuperare contenuti dal rilevante valore patrimoniale.

Non è infrequente che, in seguito al decesso di un familiare, i familiari possano essere interessati a recuperare i contenuti digitali (foto, video ecc.) archiviati nei dispostivi elettronici o negli account (social network o clouds) del defunto per commemorarlo e anche per recuperare contenuti dal rilevante valore patrimoniale (cryptoassets, opere dell’ingegno ecc.).


Detti archivi digitali sono sempre protetti da password ma, spesso, la medesima è conosciuta solamente dal titolare dell’account, il che rende impossibile l’accesso ai terzi in caso di decesso. La normativa europea in materia di dati personali non offre soluzioni in merito, in quanto il Considerando 27 del Gdpr (Reg. (UE) 2016/679) prevede che “il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”. La soluzione di tali tematiche è perciò rimessa all’iniziativa dei singoli Stati membri. 


A rendere ancora meno agevole la soluzione di simili questioni, vi è la mancanza di prassi contrattuali condivise fra le società fornitrici di servizi digitali (società providers). Quelle più sensibili al tema hanno introdotto, nelle proprie Cgc (Condizioni Generali di Contratto), la possibilità di nominare un “contatto erede”, cui verranno automaticamente trasmesse le credenziali di accesso all’account dopo un certo periodo di inattività dell’account; altre, invece, in nome di un’asserita priorità della tutela della riservatezza dei propri utenti, impediscono la trasmissibilità delle credenziali di un account inattivo e prevedono la automatica cancellazione dei dati dell’utente dopo un certo periodo di inattività (c.d. “clausole di intrasmissibilità e cancellazione”). 


In Italia, la risposta normativa a tale esigenza è fornita, dal 2018, dall’art. 2-terdecies del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il quale prevede che “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Detta disposizione è stata recentemente protagonista di interessanti applicazioni giurisprudenziali alle fattispecie di cui sopra (si vedano in particolare, Tribunale Milano, sez. I civ., Ord., 10/02/2021; Tribunale Bologna, Sez. I civ., ord., 25/11/2021; Tribunale di Roma, Sez. VIII civ., Ord. n. 2688/2022 del 10/02/2022).

In tutte le vicende su cui si è pronunciata la giurisprudenza di merito richiamata, i più stretti congiunti dei defunti avevano adito le autorità giudiziarie al fine di far condanna le società providers a consentire l’accesso all’account dei rispettivi familiari defunti. Le azioni si erano rese necessarie in ragione del rifiuto alla collaborazione opposto dalle suddette società in sede stragiudiziale, le quali avevano comunicato di ritenersi, in assenza di un apposito provvedimento giudiziale, vincolate dalle Cgc accettate dall’utente e dunque alle relative clausole di clausole di intrasmissibilità e cancellazione dell’account. 


Le corti di merito sono state così chiamate, nell’applicare l’art. 2-terdecies del d.lgs. 101/2018, a bilanciare le opposte esigenze di tutela della riservatezza degli utenti e degli interessi dei familiari al recupero dei dati appartenenti ai propri cari per motivazioni, nei casi di specie, di carattere emotivo (cfr. Trib. Milano, cit.: “il figlio dei ricorrenti era solito scrivere sui predetti dispositivi le ricette dallo stesso sperimentate e […] i genitori avevano interesse a recuperare le ricette allo scopo di realizzare un progetto dedicato alla sua memoria; Trib. Bologna, cit.: “interesse all'accesso ai suddetti dati, al fine di recuperare fotografie, video […] in modo tale da poter colmare, almeno in parte, il senso di vuoto, le domande senza risposta e il dolore immenso […]; Trib. Roma, cit.: “recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età”)


In tutti e tre i casi le decisioni sono state favorevoli ai familiari attori ed hanno condannato le società providers a prestare collaborazione all’accesso. Le corti hanno infatti ritenuto applicabile l’art. 2 terdecies comma 1, d. lgs. 101/2018, riconoscendo che i familiari avessero agito in giudizio “per ragioni familiari meritevoli di protezione” e che dunque essi fossero legittimati ad esercitare “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute”. 


Riguardo al bilanciamento dei contrapposti interessi di accesso di terzi e riservatezza degli utenti, invece, le Corti hanno confermato l’applicabilità dell’art. 2 terdecies, comma 3, d.lgs. 101/2018 ai casi di specie (“l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso […] quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”), precisando tuttavia che l’adesione dell’utente alle clausole di intrasmissibilità contenute nelle Cgc non rappresenta una manifestazione di volontà utile ai sensi dell’art. 2 terdecies, comma 3, D. Lgs. 101/2018, in quanto “la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata”


Pertanto, al fine di evitare lungaggini e inconvenienti simili a quelli risolti dalle pronunce di cui sopra, può essere utile nominare per testamento un esecutore testamentario cui trasmettere le passwords (mediante un apposito documento esterno alla scheda testamentaria) ed incaricarlo di recuperare, post mortem, i dati digitali conservati nei vari archivi/dispostivi digitali.

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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell'International Bar Association (IBA). E' iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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