Focus sui conferimenti dei diritti parziari sulle partecipazioni

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono un regime fiscale favorevole per la costituzione di holding di famiglia.
Ci si riferisce, in particolare, ai commi 2 e 2-bis, dell’art. 177, Tuir, che disciplinano, rispettivamente, i conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquista il controllo della società oggetto di conferimento (comma 2) e i conferimenti che non presentano tale requisito ma che riguardano partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (comma 2-bis).
Per entrambe le fattispecie di conferimenti non è previsto un vero e proprio regime di neutralità fiscale (come avviene invece per i conferimenti intracomunitari), ma un cosiddetto regime di realizzo controllato, in applicazione del quale non si verifica nessuna tassazione se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscale della partecipazione conferita in capo al conferente. In realtà, i requisiti richiesti dalla legge per applicare il regime di cui al comma 2-bis sono piuttosto stringenti: è infatti previsto che la società conferitaria debba essere detenuta da un unico socio e che, in caso di partecipazioni in società holding, le percentuali sopra evidenziate (2/20% dei diritti di voto o 5/25% di partecipazione al capitale) debbano essere superate con riferimento a tutte le partecipazioni detenute, anche indirettamente, dalla holding, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
Mentre la legge nulla prevede con riferimento ai conferimenti aventi a oggetto diritti parziari sulla partecipazione (nuda proprietà/usufrutto), nel tempo l’Agenzia delle entrate si è pronunciata più volte su tali fattispecie. I principali orientamenti emersi sono i seguenti. I conferimenti del solo usufrutto non rientrano nell’ambito applicativo dei commi 2 e 2-bis in quanto non hanno a oggetto partecipazioni. Il comma 2 non si applica al conferimento della sola nuda proprietà senza diritto di voto in quanto la conferitaria non acquista il controllo della conferita. Il comma 2 si applica al conferimento della sola nuda proprietà con diritto di voto se la conferitaria acquista il controllo della conferita, a condizione peraltro che il conferente riceva partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà (infatti, se riceve una partecipazione in usufrutto non è qualificabile come socio).
Infine, il comma 2 si applica ai conferimenti congiunti (di nuda proprietà ed usufrutto) a condizione che la conferitaria acquisti il controllo della conferita (anche in tal caso il conferente deve ricevere partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà, ma non il solo usufrutto sulle stesse). Il comma 2-bis si applica al conferimento della sola nuda proprietà senza diritto di voto, a condizione che la partecipazione conferita rappresenti una partecipazione superiore al 5/25% del capitale. Il comma 2-bis non si applica ai conferimenti congiunti (di nuda proprietà ed usufrutto) effettuati da più soggetti, in quanto la conferitaria deve essere detenuta un unico socio e non da più soci.
In conclusione, il regime previsto dai commi 2 e 2-bis dell’art. 177, Tuir, risulta particolarmente favorevole in quanto consente di soddisfare in maniera fiscalmente efficiente un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie imprenditoriali: la creazione della cosiddette holding di famiglia per facilitare e razionalizzare la governance e il passaggio generazionale. Peraltro, l’ambito applicativo delle disposizioni in esame deve essere valutato attentamente caso per caso, soprattutto nelle ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una società holding o il conferimento stesso riguardi diritti parziari sulle partecipazioni.