Focus su pubblicità immobiliare e trust

Il regime di pubblicità relativo agli atti di dotazione di beni immobili in trust ha conosciuto, negli anni, una giurisprudenza piuttosto ricca, in particolar modo in relazione alle modalità concrete con le quali dare attuazione alle formalità pubblicitarie: ci si è chiesti, nello specifico, se la trascrizione dovesse essere operata nei confronti del trust, in persona del trustee, ovvero nei confronti di quest’ultimo.
Entrambe le tesi hanno trovato accoglimento, con prevalenza – tanto in giurisprudenza quanto in dottrina - dell’orientamento secondo cui la pubblicità deve avvenire nei confronti del trustee, non avendo il trust in sé personalità giuridica, né essendo un centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi.
Un secondo aspetto ha suscitato l’interesse degli operatori, ovverosia quello relativo alla pubblicità immobiliare nel regime tavolare. Va a tal proposito ricordato che in Italia vigono due distinti sistemi di pubblicità immobiliare: il primo, quello ordinario dei registri immobiliari, esteso per l’assoluta maggioranza del territorio nazionale e funzionale a rendere opponibili ai terzi determinati atti o provvedimenti giudiziali; il secondo, c.d. sistema catastale tavolare (o catasto tavolare, o sistema del libro fondiario), vigente in alcune zone annesse all’Italia al termine della prima Guerra Mondiale (quali le province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Vicenza e Belluno, tra cui Cortina d’Ampezzo), le cui risultanze hanno efficacia, oltre che probatoria, anche costitutiva.
Ciò significa, in riferimento al trust, che l’atto di dotazione del medesimo, qualora avente ad oggetto beni immobili, non può ritenersi effettuato sino a che l’organo competente (Giudice Tavolare) non ne abbia disposto l’iscrizione nei libri fondiari, perché è solo con l’esecuzione della formalità pubblicitaria che avviene il trasferimento del diritto a favore del trustee. Ciò ha fatto sì che negli anni alcuni Giudici Tavolari, richiesti dell’iscrizione dell’atto – la quale, a differenza di quanto avviene nel sistema “ordinario”, è oggetto di un vero e proprio procedimento giurisdizionale – compissero un sindacato di merito e, talvolta, negassero l’iscrizione medesima, invocando l’art. 26, comma 2, della legge tavolare (in base a cui gli atti oggetto di pubblicità “devono contenere una giusta causa”).
Si ricordano, in tal senso, alcune pronunce del Tribunale di Trieste (fra le altre, la sentenza di data 22/1/2014, in T&AF, 2014, 515 e quella di data 7/4/2006, ibidem, 2006, 417), che hanno negato il riconoscimento del trust, sul presupposto che il relativo programma destinatorio non fosse meritevole di tutela o sufficientemente esplicitato (nonostante il favor validitatis espresso dal Legislatore attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985).
Un atteggiamento particolarmente “ostile” al trust l’ha avuto il Tribunale di Belluno (cfr. decr., 25/9/2002, in T&AF, 2003, 255; decr., 22/3/2006, n. 23), ritenendo che i trust “interni" (ossia quelli in cui l’unico elemento di estraneità della fattispecie è rappresentato dalla scelta della legge regolatrice) non potessero proprio essere riconosciuti ai sensi dell’art. 13 Conv. Aja, per contrarietà all’art. 2740, comma 2, c.c. – secondo cui le limitazioni di responsabilità possono essere stabilite solo per legge – e che, per ammetterne la pubblicità, sarebbe stata comunque necessaria una specifica norma interna (non potendosi a tal fine invocare neppure l’art. 2645 ter c.c., ritenuto incompatibile con le peculiarità del sistema tavolare e circoscritto alla tutela di interessi riferibili al settore sociale).
Tale giurisprudenza ha avuto un’ampia eco tra gli operatori: il Tribunale di Belluno sembrava l’ultimo rimasto in Italia ad essere “ideologicamente” contrario alla riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento, ivi compresi quelli “interni” (la cui ammissibilità, più volte affermata dai giudici di merito, è riconosciuta anche dalla Cassazione: cfr. sez. III, 19/4/2018, n. 9637, in Foro it., 2018, 10, I, 3136, la quale ha anche escluso competa al giudice la valutazione sulla meritevolezza dell’istituto, in quanto già compiuta dal Legislatore), e ciò impediva a diversi proprietari di immobili (siti specialmente a Cortina d’Ampezzo) di ricorrere al trust quale strumento di pianificazione patrimoniale.
La dottrina ha pressoché unanimemente criticato tale orientamento, ritenendo illogica la negazione, in talune limitate zone d’Italia, di una formalità pubblicitaria altrove pacificamente riconosciuta.
Non vi è, del resto, alcuna incompatibilità del trust con le caratteristiche proprie del regime tavolare, come confermato dalle decisioni di altri Giudici (cfr. Trib. Trieste 23/9/2005, in T&AF, 2006, 83; Trib. Trento, sez. dist. Cles, 7/4/2005, ibidem, 2005, 406; Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 20/7/2004, ibidem, 2004, 573), che hanno invece ammesso l’intavolazione degli atti di dotazione patrimoniale a favore del trustee e l’annotazione del relativo vincolo segregativo, riconoscendo come l’art. 12 della Conv. dell’Aja del 1° luglio 1985 (che legittima il trustee a far constare la propria qualità, a fini pubblicitari) operi direttamente nel tessuto normativo interno, non essendovi alcuna norma che vieti l’iscrizione del trust nei libri fondiari.
Le medesime considerazioni sono state svolte anche in riferimento al trust autodichiarato (in cui vi è coincidenza soggettiva tra trustee e disponente), reputandosi ammissibile l’annotazione del vincolo in base alla previsione dell’art. 20 lett. h della legge tavolare (cfr. Trib. Trento, sez. dist. Cles, 25/1/2006, in T&AF, 2006, 416; Trib. Rovereto, 28/10/2005, ibidem, 2006, 419).
Con un recente provvedimento (decreto tavolare n. 288/2019 depositato in data 31 maggio 2022) il Giudice Tavolare di Belluno – Ufficio Tavolare del Comune di Cortina d’Ampezzo ha, tuttavia, sovvertito il proprio precedente orientamento, ammettendo l’intavolazione di un trasferimento immobiliare a favore di un trustee, così specificamente qualificato, ed annotando il vincolo derivante dal conferimento dei beni in trust (in tal modo aderendo all’orientamento secondo cui l’iscrizione va effettuata, appunto, a nome del trustee e non del trust).
In tal modo si auspicano superate le ritrosie – peraltro fondate su argomentazioni non condivise dalla giurisprudenza e dottrina del tutto prevalenti - che tale Tribunale aveva manifestato con riferimento alla pubblicità del trust, ponendo termine a una disparità di trattamento rispetto al regime ordinario del tutto ingiustificata e che, in ragione della peculiare natura di “pubblicità costitutiva” del regime tavolare, precludeva la stessa possibilità di ricorrere a tale strumento.
Con la recente pronuncia del Tribunale di Belluno, il diritto dei trust in Italia sembra quindi finalmente avere raggiunto l’uniformità sull’intero territorio nazionale.