Esenzione da imposta di donazione e “integrazione” del controllo societario

3.9.2021
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L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 497/2021, ha risposto ad un quesito volto ad ottenere chiarimenti in ordine al c.d. “regime del realizzo controllato” ed all'esenzione da imposta di donazione e successione in caso di integrazione del controllo societario
L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 497/2021, ha risposto ad un quesito volto ad ottenere chiarimenti in ordine al c.d. “regime del realizzo controllato” (riferito al conferimento di quote di partecipazioni non di controllo) e all'esenzione da imposta di donazione e successione in caso di “integrazione” di controllo già sussistente in capo all'avente causa. Particolare interesse desta la risposta a tale seconda questione, come si vedrà nel proseguo, stante la diversità di veduta rispetto ad ampia dottrina che si era espressa, in passato, sul tema.
Premessa
L'art. 177, comma 2-bis Tuir consente di beneficiare del regime del realizzo controllato in caso di conferimento di partecipazioni non di controllo al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o newco, interamente partecipate dal conferente.
In merito ai conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, la norma specifica che le percentuali di cui al punto a) si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, ex art. 55 Tuir e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa.
Con riferimento all'esenzione da imposta di donazione e successione, invece, l'art. 3, comma 4-ter Tus, stabilisce che i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia ex artt. 768-bis e ss. c.c. a favore di discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta successioni e donazioni. Fra le condizioni, la norma specifica che il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1), n. 1), c.c.
Il caso
Entrando nel merito del caso di specie, il quesito avanzato coinvolge la società Alfa Holding S.p.a., holding di partecipazioni industriali, la cui compagine sociale è riconducibile a due diversi rami familiari: C e B (padre di C) che detengono una quota di partecipazione rispettivamente del 48% e 2%; mentre il restante 50% è detenuto per il 48% da A e per il 2% da D (padre di A). Inoltre, A detiene una partecipazione del 90% in Delta S.r.l., mentre il restante 10% è detenuto da D.
A sua volta Alfa Holding S.p.a. possiede il 100% di Beta S.p.a. – società operativa nella produzione e vendita di prodotti alimentari – ed il 40,547% di Gamma S.r.l. società agricola. Aspetto di rilievo è che Alfa Holding S.p.a. e Beta S.p.a. detengono direttamente ed indirettamente partecipazioni di minore rilevo.
Gli istanti intendono realizzare un'operazione riorganizzativa, con l'obbiettivo di concentrare le partecipazioni di ciascun ramo familiare all'interno di una propria holding. Nel dettaglio, fra le diverse soluzioni possibili, gli istanti hanno progettato il seguente schema operativo:
- donazione del 2% delle quote detenute in Alfa Holding S.p.a. da B a C e successivo conferimento da parte di quest'ultimo di tutte le quote detenute in Alfa Holding S.p.a. in una newco interamente partecipata da C, con applicazione della disciplina prevista dall'art. art. 177, comma 2-bis Tuir;
- donazione, in esenzione da imposta di donazione e successione exart. 3, comma 4-ter TUS, del 10% delle quote detenute in Delta S.r.l. da D a A e successiva donazione del 2% delle quote detenute in Alfa Holding S.p.a. da D a A, con successivo conferimento da parte di quest'ultimo di tutte le quote detenute in Alfa Holding S.p.a. in Delta S.r.l. (interamente partecipata da A).
Il parere dell'Agenzia
Ad avviso dell'Agenzia, ai fini del rispetto delle percentuali di cui alla lettera a) art. 177, comma 2-bis Tuir è necessario considerare le partecipazioni detenute indirettamente dal conferente in tutte le società partecipate, fermo restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta in Alfa Holding S.p.a. esclusivamente per il calcolo del moltiplicatore. Pertanto, poiché nel caso specifico il conferente risulterebbe titolare di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione ex art. 177, comma 2-bis Tuir, è precluso l'accesso al regime del realizzo controllato. In generale si può quindi dedurne che, per l'Amministrazione Finanziaria, il possesso di una o più società indirettamente partecipate che non rispettano le soglie previste preclude l'accesso al regime in parola. Tuttavia, si rileva che tale interpretazione, seppur coerente dal punto di vista letterale, riduce notevolmente, come ampiamente evidenziato in dottrina, le possibilità che il conferimento di una partecipazione in una holding possa beneficiare del regime a realizzo controllato poiché, sovente, il rispetto delle soglie può non essere sempre garantito.
Per ciò che concerne la donazione del 10% delle quote detenute in Delta S.r.l. da D in favore di A (il quale già in precedenza deteneva il 90%), l'Agenzia precisa sin da subito che rientrano, nell'ambito della previsione agevolativa, le ipotesi in cui il beneficiario non disponga, precedentemente al trasferimento delle partecipazioni nella società di capitali, del requisito del controllo, vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere già titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Di converso, nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione di cui al predetto articolo 3. L'Agenzia al riguardo rileva che con il passaggio “integrato il controllo” il legislatore ha inteso agevolare anche quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 c.c. sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento.
Per le suesposte motivazioni, non viene ritenuta condivisibile la soluzione proposta dagli Istanti, e, dunque, l'atto con cui il socio D donerà le quote detenute nella società Delta S.r.l., pari al 10 per cento del capitale sociale, alla figlia socio A, già proprietaria di una quota del 90 per cento del capitale sociale della medesima società, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo di cui al più volte citato articolo 3, comma 4-ter, ma dovrà essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni. Come anticipato in premessa, in passato la dottrina prevalente aveva invece considerato rientrante nell'agevolazione anche l'ipotesi di integrazione in cui un beneficiario, già possessore di una quota di maggioranza (ad esempio per effetto di un precedente trasferimento agevolato), riceveva una quota di minoranza per consolidare il proprio controllo (es. 71% a cui andava ad aggiungersi un 14%).
(Articolo scritto con il dott. Amedeo Cesaro, collaboratore di Studio Righini)