Eredità e rinuncia al diritto di abitazione: le implicazioni fiscali

Nicola Dimitri
27.10.2022
Tempo di lettura: 3'
Ai fini fiscali la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui

La rinuncia, a titolo gratuito, del diritto di abitazione costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni

Saranno applicate inoltre le imposte ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 525, 2022, interviene sul tema della rinuncia al diritto di abitazione, mettendo in evidenza le implicazioni che ne derivano, sotto il profilo fiscale, a seguito di questo atto.

Rinuncia al diritto di abitazione


L’Agenzia delle entrate prima di entrare nel merito degli aspetti fiscali della questione sottoposta dall'istante, fornendo i dovuti chiarimenti, specifica che la rinuncia al diritto di abitazione consiste:

  • in un atto che, ai sensi dell’art. 1350 c.c. (rubricato “atti che devono farsi per iscritto”) deve, necessariamente – a pena di nullità – farsi per atto pubblico o scrittura privata
  • in un un atto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare che, in quanto tale, come recita l’art. 2643 c.c., dovrà essere trascritto. 


Il caso di specie


Il peculiare caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, può essere così riassunto:

  • il coniuge superstite e sua figlia, alla morte della, rispettivamente, moglie e madre, ricevono in eredità un immobile, diviso al 50% per ognuno
  • al coniuge superstite (marito) compete anche il diritto di abitazione su detto immobile, in quanto trattasi di abitazione adibita a residenza familiare
  • in fase di successione, sull'immobile trasferito per causa di morte, sono applicate le agevolazioni sulla prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale
  • il coniuge superstite (istante) intende acquistare nel medesimo Comune un nuovo immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa
  • il coniuge superstite (istante) onde evitare di non poter godere del beneficio fiscale sul nuovo acquisto intende rinunciare al diritto di abitazione maturato sull’immobile ereditato dalla moglie, per cederlo interamente a favore della figlia.

Ciò considerato alla luce della situazione di partenza appena descritta, il coniuge superstite, interpella l’Agenzia chiedendo, tra le altre cose, se la sua rinuncia sarà soggetta ad imposizione indiretta e su quale base imponibile.

Aspetti fiscali della rinuncia


Sotto il profilo fiscale, l'atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato " trasferimento", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che dispone "Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni".

Inoltre, osserva l'Agenzia, la Corte di Cassazione, con ordinanza 28 gennaio 2019, n.2252, ha stabilito che ai fini fiscali "la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale".

In questi termini, altrimenti detto, la rinuncia a titolo gratuito costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, unitamente alle imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente (queste ultime) nella misura proporzionale dell'1 per cento e del 2 per cento.

Quanto alla base imponibile sulla quale calcolare le sopra indicate imposte, essa è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50 per cento corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione, nel caso di specie, della figlia.

Pertanto, la rinuncia al diritto di abitazione, operata dal padre, a titolo gratuito, a favore della figlia coerede, configura un “trasferimento” ai fini fiscali.

Detta circostanza rende legittima l’applicazione dell’imposta di donazione, con l’aliquota del 4% oltre la franchigia di 1 milione di euro, per via del rapporto di parentela tra le parti coinvolte.


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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