Eredità e legittimari lesi nei propri diritti: quali rimedi?

26.4.2022
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I legittimari lesi possono intraprendere diverse azioni. In taluni casi, però, queste azioni potrebbero richiedere tempi lunghi, paralizzando il patrimonio trasferito in successione. Cosa fare?
Quando si pianifica un passaggio generazionale, o quando al contrario si subentra in un patrimonio in veste di eredi, occorre tenere a mente che nel nostro ordinamento vige il principio della cosiddetta “successione necessaria”. Il legislatore riserva cioè “necessariamente”, senza alcuna possibilità di eccezione, a taluni soggetti legati al de cuius da vincoli di strettissima parentela (coniuge, discendenti e ascendenti) una quota di eredità o altri diritti, che non può essere intaccata dal de cuius durante la sua vita né con donazioni, né con altre liberalità, né con la redazione di un testamento dal quale risulti che uno o più di tali soggetti sono stati lesi nei loro diritti da legittimari.
Ciascuno di noi può infatti “disporre” di, e quindi destinare liberamente, solo una parte del proprio patrimonio, chiamata appunto “disponibile”, mentre la restante quota del proprio patrimonio, denominata “legittima”, deve necessariamente essere destinata ai soggetti individuati dal codice civile.
Ma cosa succede se viene violata la quota di legittima spettante a uno degli eredi legittimari?
È utile sottolineare che le donazioni o l'eventuale testamento che leda i diritti dei legittimari non sono automaticamente nulli, invalidi o inefficaci, ma restano validi ed efficaci fino al momento in cui l'erede pretermesso agisca in giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti e soddisfatta la propria quota di spettanza sul patrimonio del de cuius. In altre parole, dopo che si è aperta la successione gli eredi lesi nei loro diritti ben possono decidere di prestare acquiescenza alle decisioni assunte in vita dal de cuius. Si pensi al caso di un coniuge che decida di lasciare l'intero suo patrimonio all'altro coniuge, chiedendo ai figli di aspettare, prima di ricevere, che anche l'atro coniuge sia venuto a mancare. Alla morte del primo genitore i figli ben possono decidere di rispettare le sue volontà e prestare acquiescenza alle stesse, con ciò rendendo non impugnabile tale devoluzione ereditaria per quanto li abbia visti lesi nei loro diritti.
Le azioni che un legittimario pretermesso può porre in essere sono differenti a seconda del momento in cui si dà avvio all'azione, della situazione in cui ci si trova, della composizione del patrimonio del de cuius, della tipologia di operazioni poste in essere sullo stesso dal de cuius quando in vita e da altri fattori ancora.
I principali rimedi che l'ordinamento offre ai legittimari per tutelare i loro diritti di legittima sono:
- le azioni di riduzione;
- le azioni di restituzione;
- l'opposizione alla donazione.
Le azioni di riduzione sono quelle che consentono ai legittimari, nel caso in cui venisse lesa la quota di eredità loro riservata dalla legge, di far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.
Tali azioni, che possono essere esercitate solo dopo la morte del donante o del testatore, in quanto solo in quel momento potrà essere accertata la lesività della disposizione, possono essere esercitate anche con riferimento a eventuali donazioni indirette fatte dal de cuius.
Per quanto riguarda, invece, l'azione di restituzione, il codice civile prevede che se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili loro donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili.
Il legittimario leso può quindi, in caso di incapienza del donatario e nel caso in cui lo stesso abbia alienato a terzi un immobile donatogli dal de cuius, agire contro i terzi acquirenti l'immobile.
Il terzo acquirente può anche liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Anche in questo caso l'azione può essere esercitata solo dopo la morte del donante, per le medesime motivazioni suesposte.
L'azione di restituzione può essere però esercitata solo in caso di donazioni dirette; dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nell'affermare che la stessa non possa essere esercitata dai legittimari lesi da una donazione indiretta, neanche entro i venti anni dalla trascrizione della donazione.
Un ulteriore rimedio previsto dal nostro ordinamento è quello dell'opposizione alla donazione.
L'atto di opposizione alla donazione è un atto stragiudiziale che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e che va notificato al donatario e trascritto nei registri immobiliari.
Il fine principale di tale istituto è quello di sospendere il decorrere del termine ventennale, decorso il quale il legittimario, leso o pretermesso, a seguito dell'inutile escussione dei beni del donatario, non potrebbe più agire con l'azione di restituzione dei beni donati contro gli aventi causa dal donatario medesimo.
Tale azione non ha quindi una funzione autonoma, ma è strumentale alla futura possibilità di esercitare un'azione di restituzione.
Ciascuno di noi può infatti “disporre” di, e quindi destinare liberamente, solo una parte del proprio patrimonio, chiamata appunto “disponibile”, mentre la restante quota del proprio patrimonio, denominata “legittima”, deve necessariamente essere destinata ai soggetti individuati dal codice civile.
Ma cosa succede se viene violata la quota di legittima spettante a uno degli eredi legittimari?
È utile sottolineare che le donazioni o l'eventuale testamento che leda i diritti dei legittimari non sono automaticamente nulli, invalidi o inefficaci, ma restano validi ed efficaci fino al momento in cui l'erede pretermesso agisca in giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti e soddisfatta la propria quota di spettanza sul patrimonio del de cuius. In altre parole, dopo che si è aperta la successione gli eredi lesi nei loro diritti ben possono decidere di prestare acquiescenza alle decisioni assunte in vita dal de cuius. Si pensi al caso di un coniuge che decida di lasciare l'intero suo patrimonio all'altro coniuge, chiedendo ai figli di aspettare, prima di ricevere, che anche l'atro coniuge sia venuto a mancare. Alla morte del primo genitore i figli ben possono decidere di rispettare le sue volontà e prestare acquiescenza alle stesse, con ciò rendendo non impugnabile tale devoluzione ereditaria per quanto li abbia visti lesi nei loro diritti.
Le azioni che un legittimario pretermesso può porre in essere sono differenti a seconda del momento in cui si dà avvio all'azione, della situazione in cui ci si trova, della composizione del patrimonio del de cuius, della tipologia di operazioni poste in essere sullo stesso dal de cuius quando in vita e da altri fattori ancora.
I principali rimedi che l'ordinamento offre ai legittimari per tutelare i loro diritti di legittima sono:
- le azioni di riduzione;
- le azioni di restituzione;
- l'opposizione alla donazione.
Le azioni di riduzione sono quelle che consentono ai legittimari, nel caso in cui venisse lesa la quota di eredità loro riservata dalla legge, di far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.
Tali azioni, che possono essere esercitate solo dopo la morte del donante o del testatore, in quanto solo in quel momento potrà essere accertata la lesività della disposizione, possono essere esercitate anche con riferimento a eventuali donazioni indirette fatte dal de cuius.
Per quanto riguarda, invece, l'azione di restituzione, il codice civile prevede che se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili loro donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili.
Il legittimario leso può quindi, in caso di incapienza del donatario e nel caso in cui lo stesso abbia alienato a terzi un immobile donatogli dal de cuius, agire contro i terzi acquirenti l'immobile.
Il terzo acquirente può anche liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Anche in questo caso l'azione può essere esercitata solo dopo la morte del donante, per le medesime motivazioni suesposte.
L'azione di restituzione può essere però esercitata solo in caso di donazioni dirette; dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nell'affermare che la stessa non possa essere esercitata dai legittimari lesi da una donazione indiretta, neanche entro i venti anni dalla trascrizione della donazione.
Un ulteriore rimedio previsto dal nostro ordinamento è quello dell'opposizione alla donazione.
L'atto di opposizione alla donazione è un atto stragiudiziale che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e che va notificato al donatario e trascritto nei registri immobiliari.
Il fine principale di tale istituto è quello di sospendere il decorrere del termine ventennale, decorso il quale il legittimario, leso o pretermesso, a seguito dell'inutile escussione dei beni del donatario, non potrebbe più agire con l'azione di restituzione dei beni donati contro gli aventi causa dal donatario medesimo.
Tale azione non ha quindi una funzione autonoma, ma è strumentale alla futura possibilità di esercitare un'azione di restituzione.
Tale azione, a differenza delle altre, può essere esercitata prima della morte del donante.
Dal momento che l'azione di restituzione non può essere esercitata in caso di donazioni indirette, anche l'azione di opposizione alla donazione, essendo meramente strumentale alla prima, non può essere esercitata in tale contesto.
Come è possibile evincere da quanto sopra rappresentato sono diverse le azioni che possono essere intraprese dai legittimari lesi, azioni che in taluni casi potrebbero richiedere tempi lunghi ed eventualmente paralizzare il patrimonio trasferito in successione.
È quindi molto importante, in sede di pianificazione della successione o nel caso in cui si subentri quali eredi nel patrimonio di un determinato soggetto, farsi assistere da consulenti che abbiano una profonda conoscenza della materia e che sappiano correttamente analizzare le diverse situazioni e suggerire le soluzioni maggiormente adatte al caso di specie.
(Articolo scritto in collaborazione con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)
Dal momento che l'azione di restituzione non può essere esercitata in caso di donazioni indirette, anche l'azione di opposizione alla donazione, essendo meramente strumentale alla prima, non può essere esercitata in tale contesto.
Come è possibile evincere da quanto sopra rappresentato sono diverse le azioni che possono essere intraprese dai legittimari lesi, azioni che in taluni casi potrebbero richiedere tempi lunghi ed eventualmente paralizzare il patrimonio trasferito in successione.
È quindi molto importante, in sede di pianificazione della successione o nel caso in cui si subentri quali eredi nel patrimonio di un determinato soggetto, farsi assistere da consulenti che abbiano una profonda conoscenza della materia e che sappiano correttamente analizzare le diverse situazioni e suggerire le soluzioni maggiormente adatte al caso di specie.
(Articolo scritto in collaborazione con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)