Donazione indiretta e atto di opposizione alla donazione

28.3.2022
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L'azione disciplinata dall'art. 563 c.c., consente ai legittimari pretermessi di ottenere la restituzione degli immobili nei confronti degli aventi causa dei donatari del de cuius
L'azione disciplinata dall'art. 563 c.c., com'è noto, consente ai legittimari pretermessi di ottenere la restituzione degli immobili nei confronti degli aventi causa dei donatari del de cuius (rendendo in tal modo fisiologicamente “instabile” l'acquisto da parte del donatario).
Tale disposizione è sempre stata interpretata nel senso di riguardare le sole donazioni dirette: in tal modo, il beneficiario di una donazione indiretta (ad esempio, chi abbia acquisito il bene a titolo oneroso, ma con provvista fornita da terzi) avrebbe potuto poi liberamente cedere il bene, senza alcun rischio che la validità di tale acquisto potesse essere aggredita da eventuali legittimari insoddisfatti (cfr. cass. civ., sez. I, 12/5/2010, n. 11496, secondo cui in tali casi l'azione di riduzione può riguardare solo il controvalore del bene oggetto di donazione, non inficiandone titolarità e circolazione giuridica).
Tale interpretazione è stata di recente messa in discussione dalla seconda sezione della Corte di Cassazione che - con sentenza n. 4523 dell'11/2/2022 - pare avere esteso l'operatività dell'art. 563 c.c. anche alle donazioni indirette.
Nel caso di specie, l'attore aveva contestato che l'acquisto di un immobile – effettuato dai genitori diversi anni prima - dissimulasse, in realtà, una donazione indiretta a favore della madre per la quota indivisa della metà del bene, in quanto la provvista per tale acquisto sarebbe stata fornita esclusivamente dal padre; ed aveva quindi – prima ancora dell'apertura della successione - proposto azione di simulazione, dopo aver provveduto a notificare e trascrivere l'opposizione alla donazione di cui all'art. 563, comma 4, c.c.
Nei primi due gradi di giudizio la domanda era stata dichiarata inammissibile, sul presupposto che l'attore fosse privo di legittimazione (non potendo egli vantare alcun diritto sull'eredità paterna prima dell'apertura della successione), e che il rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c. si applicasse alle sole donazioni dirette.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, pur rigettandolo (stante l'inefficacia dell'opposizione in quanto trascritta oltre il termine di vent'anni dalla trascrizione della pretesa donazione), ha tuttavia riconosciuto in generale l'ammissibilità dell'esperimento dell'azione di simulazione volta all'accertamento della natura di donazione indiretta di un acquisto immobiliare anche prima dell'apertura della successione del donante, proprio qualora essa sia funzionale alla trascrizione dell'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c.
Essendo il rimedio cautelare dell'opposizione ex art. 563 c.c. strumentale all'azione di restituzione, consentendo la sospensione del termine ventennale entro il quale essa può essere proposta, la Corte sembrerebbe avere in tal modo implicitamente riconosciuto che anche i beni oggetto di donazione indiretta possano essere restituiti in natura in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso nelle proprie prerogative.
L'affermarsi del principio ora espresso creerebbe notevoli rischi alla circolazione giuridica dei beni: proprio ciò che il legislatore si prefiggeva di mitigare riformando con il d.l. n. 35/2005 conv. l. n. 80/2005 la disposizione dell'art. 563 c.c.
Tale disposizione è sempre stata interpretata nel senso di riguardare le sole donazioni dirette: in tal modo, il beneficiario di una donazione indiretta (ad esempio, chi abbia acquisito il bene a titolo oneroso, ma con provvista fornita da terzi) avrebbe potuto poi liberamente cedere il bene, senza alcun rischio che la validità di tale acquisto potesse essere aggredita da eventuali legittimari insoddisfatti (cfr. cass. civ., sez. I, 12/5/2010, n. 11496, secondo cui in tali casi l'azione di riduzione può riguardare solo il controvalore del bene oggetto di donazione, non inficiandone titolarità e circolazione giuridica).
Tale interpretazione è stata di recente messa in discussione dalla seconda sezione della Corte di Cassazione che - con sentenza n. 4523 dell'11/2/2022 - pare avere esteso l'operatività dell'art. 563 c.c. anche alle donazioni indirette.
Nel caso di specie, l'attore aveva contestato che l'acquisto di un immobile – effettuato dai genitori diversi anni prima - dissimulasse, in realtà, una donazione indiretta a favore della madre per la quota indivisa della metà del bene, in quanto la provvista per tale acquisto sarebbe stata fornita esclusivamente dal padre; ed aveva quindi – prima ancora dell'apertura della successione - proposto azione di simulazione, dopo aver provveduto a notificare e trascrivere l'opposizione alla donazione di cui all'art. 563, comma 4, c.c.
Nei primi due gradi di giudizio la domanda era stata dichiarata inammissibile, sul presupposto che l'attore fosse privo di legittimazione (non potendo egli vantare alcun diritto sull'eredità paterna prima dell'apertura della successione), e che il rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c. si applicasse alle sole donazioni dirette.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, pur rigettandolo (stante l'inefficacia dell'opposizione in quanto trascritta oltre il termine di vent'anni dalla trascrizione della pretesa donazione), ha tuttavia riconosciuto in generale l'ammissibilità dell'esperimento dell'azione di simulazione volta all'accertamento della natura di donazione indiretta di un acquisto immobiliare anche prima dell'apertura della successione del donante, proprio qualora essa sia funzionale alla trascrizione dell'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, c.c.
Essendo il rimedio cautelare dell'opposizione ex art. 563 c.c. strumentale all'azione di restituzione, consentendo la sospensione del termine ventennale entro il quale essa può essere proposta, la Corte sembrerebbe avere in tal modo implicitamente riconosciuto che anche i beni oggetto di donazione indiretta possano essere restituiti in natura in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso nelle proprie prerogative.
L'affermarsi del principio ora espresso creerebbe notevoli rischi alla circolazione giuridica dei beni: proprio ciò che il legislatore si prefiggeva di mitigare riformando con il d.l. n. 35/2005 conv. l. n. 80/2005 la disposizione dell'art. 563 c.c.
La Corte, invero, nella propria motivazione, richiamando anche cass. civ., sez. I, 9/5/2013 n. 11012 ha precisato che, per poter trascrivere efficacemente un atto di opposizione ad una donazione indiretta asseritamente lesiva, bisogna comunque ottenere previamente un accertamento giudiziale della natura donativa del negozio, senza tuttavia chiarire se la trascrizione dell'opposizione effettuata prima della sentenza che riconosca la simulazione sia o meno legittima, e se possa ordinarsene la cancellazione.
Peraltro, nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, la proposizione dell'azione di simulazione era avvenuta appunto successivamente alla trascrizione dell'opposizione, ma tale circostanza non è stata affatto valorizzata ai fini del rigetto del ricorso, che è stato motivato unicamente in ragione del fatto che l'esecuzione della formalità era avvenuta oltre i 20 anni dalla trascrizione dell'atto e che la novella del 2005 non conteneva alcuna norma di diritto intertemporale che consentisse una “rimessione in termini” rispetto alle donazioni avvenute prima dell'introduzione delle modifiche alla norma dell'art. 563 c.c.
Se si riconoscesse l'ammissibilità della trascrizione dell'opposizione effettuata - magari anche strumentalmente - prima dell'accertamento giudiziale della simulazione, ciò comprometterebbe gravemente la commerciabilità dell'immobile: infatti, il terzo che acquistasse il bene oggetto della pretesa donazione indiretta rischierebbe di veder travolto il proprio acquisto (potendo difficilmente poter invocare la buona fede richiesta dal n. 4 dell'art. 2652 c.c.).
Peraltro, nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, la proposizione dell'azione di simulazione era avvenuta appunto successivamente alla trascrizione dell'opposizione, ma tale circostanza non è stata affatto valorizzata ai fini del rigetto del ricorso, che è stato motivato unicamente in ragione del fatto che l'esecuzione della formalità era avvenuta oltre i 20 anni dalla trascrizione dell'atto e che la novella del 2005 non conteneva alcuna norma di diritto intertemporale che consentisse una “rimessione in termini” rispetto alle donazioni avvenute prima dell'introduzione delle modifiche alla norma dell'art. 563 c.c.
Se si riconoscesse l'ammissibilità della trascrizione dell'opposizione effettuata - magari anche strumentalmente - prima dell'accertamento giudiziale della simulazione, ciò comprometterebbe gravemente la commerciabilità dell'immobile: infatti, il terzo che acquistasse il bene oggetto della pretesa donazione indiretta rischierebbe di veder travolto il proprio acquisto (potendo difficilmente poter invocare la buona fede richiesta dal n. 4 dell'art. 2652 c.c.).