Il divieto dei patti successori e la deroga del patto di famiglia

27.9.2021
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Nella pianificazione del passaggio generazionale, il nostro ordinamento presenta alcuni vincoli tra cui il divieto dei patti successori. In cosa consiste il patto di famiglia e come si inserisce nel quadro normativo italiano?
Nell'ambito delle varie riflessioni che ciascun individuo dedica al proprio passaggio generazionale è bene tenere presente che il nostro ordinamento presenta taluni vincoli nella pianificazione dello stesso. Uno di questi è rappresentato dal divieto dei patti successori. Per effetto dell'art. 458 c.c., sono infatti nulli gli accordi con cui un soggetto dispone della propria successione (cosiddetti “patti istitutivi”), dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (“patti dispositivi”) o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (“patti rinunciativi”).
Il nostro ordinamento non contempla infatti l'utilizzo di altri mezzi, al di fuori del testamento e della legge, per disciplinare la successione. Non possono infatti essere utilizzati strumenti negoziali, come patti e contratti, per regolare la successione mortis causa.
Il nostro ordinamento non contempla infatti l'utilizzo di altri mezzi, al di fuori del testamento e della legge, per disciplinare la successione. Non possono infatti essere utilizzati strumenti negoziali, come patti e contratti, per regolare la successione mortis causa.
La norma che sancisce il divieto dei patti successori è posta a salvaguardia della tutela della libertà di testare. La ratio della norma risiede infatti nell'assicurare la libera revocabilità del testamento di un soggetto fino al momento della morte, libertà che sarebbe invece preclusa nel caso di sottoscrizione di un contratto che, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto unilateralmente.
Il divieto di patti successori è inoltre volto a far sì che nelle disposizioni testamentarie rilevi esclusivamente la volontà del disponente, senza influenze o limitazioni esterne, e a evitare che la morte di un soggetto sia desiderata da un altro allo scopo di ottenere vantaggi patrimoniali.
L'unica deroga al divieto di patti successori è rappresentata dal cosiddetto “patto di famiglia”. L'articolo 768-bis del codice civile definisce il patto di famiglia come “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti”.
La stipula di tale contratto consente infatti all'imprenditore, di trasferire, mentre ancora in vita, la sua azienda al discendente che ritenga maggiormente adatto a prendere in mano le redini della stessa, prevedendo conguagli a favore degli altri discendenti e degli altri soggetti che sarebbero eredi legittimari nel caso in cui si aprisse la successione dell'imprenditore in quel momento.
La ratio di tale previsione normativa è quella di consentire al titolare di un'azienda di gestire per tempo il passaggio generazionale della stessa, avendo la tranquillità di affidarne la gestione al soggetto ritenuto maggiormente capace, evitando la frammentazione dell'azienda e conciliando il proprio interesse con i diritti dei legittimari.
Il divieto di patti successori è inoltre volto a far sì che nelle disposizioni testamentarie rilevi esclusivamente la volontà del disponente, senza influenze o limitazioni esterne, e a evitare che la morte di un soggetto sia desiderata da un altro allo scopo di ottenere vantaggi patrimoniali.
L'unica deroga al divieto di patti successori è rappresentata dal cosiddetto “patto di famiglia”. L'articolo 768-bis del codice civile definisce il patto di famiglia come “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti”.
La stipula di tale contratto consente infatti all'imprenditore, di trasferire, mentre ancora in vita, la sua azienda al discendente che ritenga maggiormente adatto a prendere in mano le redini della stessa, prevedendo conguagli a favore degli altri discendenti e degli altri soggetti che sarebbero eredi legittimari nel caso in cui si aprisse la successione dell'imprenditore in quel momento.
La ratio di tale previsione normativa è quella di consentire al titolare di un'azienda di gestire per tempo il passaggio generazionale della stessa, avendo la tranquillità di affidarne la gestione al soggetto ritenuto maggiormente capace, evitando la frammentazione dell'azienda e conciliando il proprio interesse con i diritti dei legittimari.
È utile inoltre tenere presente che esistono ulteriori strumenti per gestire il proprio passaggio generazionale senza cadere nell'ambito dei patti successori, tra cui ad esempio l'istituzione di trust che prevedano l'attribuzione finale dei beni ai beneficiari al verificarsi di determinati eventi o condizioni, l'utilizzo di società con funzioni di holding o di “cassaforte”, e così via.
In tutti i casi sopra rappresentati, è sempre bene farsi assistere da un professionista che sia in grado di consigliare lo strumento più adatto al caso di specie e di affiancare l'imprenditore nell'attuazione del disegno di pianificazione patrimoniale desiderato.
(Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)
In tutti i casi sopra rappresentati, è sempre bene farsi assistere da un professionista che sia in grado di consigliare lo strumento più adatto al caso di specie e di affiancare l'imprenditore nell'attuazione del disegno di pianificazione patrimoniale desiderato.
(Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)