Come pianificare un patrimonio con la polizza vita
2.5.2022
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Per l'insurance wealth planning servono norme certe sui prodotti di investimento assicurativi (Ibip). Un seminario di Step Italy approfondisce il tema della pianificazione patrimoniale con la polizza vita
“Insurance wealth planning: la pianificazione patrimoniale con l'assicurazione vita” è il tema al centro dell'ultimo seminario di Step Italy, The Society of Trust and Estate Practitioners che raccoglie a livello mondiale i professionisti ed esperti del settore trust, patrimoni e successioni. Molti i temi sul tappeto: ad esempio quali tipologie di attività finanziarie possono essere inserite in una polizza? E ancora: come trattare gli asset illiquidi? Quando una polizza deve essere riqualificata perdendo le caratteristiche assicurative che la connotano?
Il campo del private insurance è ampio e sono molti gli interrogativi aperti analizzati in questa occasione da Nicola Alvaro (Generali Luxembourg), Alberto Chiesa (Mediobanca), Pietro Lorenzi (Zitiello e associati) con la moderazione di Stefano Loconte (Loconte&Partners e direttivo Step) e con contributi chiarificatori di Giuseppe Malinconico (Agenzia delle entrate).
Partiamo dalle definizioni.
Che cos'è la pianificazione patrimonial-assicurativa o insurance wealth planning? È l'attività di consulenza (avanzata) di tipo preventivo indirizzata alla pianificazione del patrimonio corrisposto, sotto forma di prestazione assicurativa, ai beneficiari di polizze assicurative vita.
Ha di norma a oggetto prodotti di investimento assicurativi (cosiddetti Ibip, insurance based investment product) ed è diretta a rendere efficace ed efficiente la corresponsione della prestazione assicurativa ai beneficiari, evitando criticità e corti-circuiti strutturali.
La prima considerazione emersa è che le soluzioni pre-packed sono da evitare. Ogni situazione da gestire richiede un'analisi a 360° e competenze con analogo spettro: regolamentari; legali, in materia di successione; patrimoniali, per la messa a punto del motore finanziario; fiscali; internazionali; attuariali e di reporting.
Come può essere collocata una polizza vita in questo ambito? Sotto uno schema esemplificativo:
Il campo del private insurance è ampio e sono molti gli interrogativi aperti analizzati in questa occasione da Nicola Alvaro (Generali Luxembourg), Alberto Chiesa (Mediobanca), Pietro Lorenzi (Zitiello e associati) con la moderazione di Stefano Loconte (Loconte&Partners e direttivo Step) e con contributi chiarificatori di Giuseppe Malinconico (Agenzia delle entrate).
Partiamo dalle definizioni.
Che cos'è la pianificazione patrimonial-assicurativa o insurance wealth planning? È l'attività di consulenza (avanzata) di tipo preventivo indirizzata alla pianificazione del patrimonio corrisposto, sotto forma di prestazione assicurativa, ai beneficiari di polizze assicurative vita.
Ha di norma a oggetto prodotti di investimento assicurativi (cosiddetti Ibip, insurance based investment product) ed è diretta a rendere efficace ed efficiente la corresponsione della prestazione assicurativa ai beneficiari, evitando criticità e corti-circuiti strutturali.
La prima considerazione emersa è che le soluzioni pre-packed sono da evitare. Ogni situazione da gestire richiede un'analisi a 360° e competenze con analogo spettro: regolamentari; legali, in materia di successione; patrimoniali, per la messa a punto del motore finanziario; fiscali; internazionali; attuariali e di reporting.
Come può essere collocata una polizza vita in questo ambito? Sotto uno schema esemplificativo:

Le riflessioni dei relatori si sono, quindi, concentrate sugli elementi che compongono il prodotto Ibip, in particolare sulla componente assicurativa (vale a dire quantificazione della copertura del rischio demografico e presenza delle garanzie “plancher” e/o “cliquet”) e sulla componente di investimento, cioè quali siano i limiti alla disciplina degli investimenti e alla tipologia degli attivi sottostanti e le tematiche di Investor control (“piercing the insurance veil”).
Gli approcci a questi temi sono molto diversi nei diversi paesi come mostra questo grafico comparativo illustrato durante il convegno:
Gli approcci a questi temi sono molto diversi nei diversi paesi come mostra questo grafico comparativo illustrato durante il convegno:

Un tema su cui si è poi focalizzata l'attenzione dei relatori è quello del monitoraggio fiscale. I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale degli intermediari sono gli intermediari bancari e finanziari così come individuati dalla normativa antiriciclaggio. E tra gli intermediari residenti, oltre a banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, sim, sgr, sicav etc, vi rientrano non soltanto le imprese di assicurazione residenti che operano nel ramo vita e le succursali di imprese di assicurazione estere, ma dal recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, anche "le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana".
Su quest'ultima categoria dal regolatore Ivass emergono tre caratteristiche congiunte per rientrare in tale definizione:
- operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nel ramo vita;
- distribuire sul territorio italiano prodotti vita attraverso intermediari assicurativi domestici - agenti, broker, Sada (come i soggetti vigilati Consob iscritti alla sezione D del Rui) - o esteri (ossia iscritti nel registro annesso e autorizzati ad esercitare in Lps o in libertà di stabilimento in Italia);
- un totale di premi lordi contabilizzati nel corso dell'anno superiore a € 5 milioni.
Meno chiare, invece, le regole per quanto riguarda il monitoraggio fiscale per le imprese stabilite senza succursale e cioè se siano sottoposte agli obblighi di monitoraggio fiscale degli intermediari e quali siano le conseguenze per gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al contraente di una polizza emessa da una “impresa stabilita senza succursale”.
Sulla tematica della qualificazione delle polizze a contenuto finanziario diverse pronunce giurisprudenziali hanno identificato nel rischio demografico e nell'assunzione di una garanzia finanziaria gli elementi da prendere in considerazione per determinare in concreto la natura delle polizze a contenuto finanziario. Tuttavia, in assenza di previsione normativa, non è a oggi chiaro quale sia il quantum del rischio demografico e della garanzia finanziaria che le imprese di assicurazioni si devono assumere per poter ritenere sussistente la componente assicurativa della polizza.
Bastano dei requisiti nominalistici o devono essere sostanziali? La questione non è di poco conto se si considera, ad esempio, che la qualificazione di polizza pone il rischio a carico dell'assicuratore mentre quella di investimento finanziario accolla tale rischio all'assicurato.
Rilevante, a tale proposito, la sentenza Cassazione 5 marzo 2019, n. 6319 secondo cui la causa della componente assicurativa delle polizze linked deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Il che vuol dire che i giudici di merito, al fine della qualificazione delle polizze linked, devono valutare l'effettiva sussistenza del rischio demografico, che deve essere vagliato facendo riferimento all'ammontare del premio versato, all'orizzonte temporale del contratto e alla tipologia di investimento. E sulla legittimità la Cassazione con ordinanza del 23 marzo 2022, n. 9446 ha affermato nel nostro ordinamento i contratti di investimento sono validi e leciti e non diventano nulli solo perché le parti li hanno qualificati «assicurazione sulla vita», se non siano state violate altre norme sostanziali.
Inoltre, a livello di giurisprudenza europea, per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione è sufficiente che sia previsto «il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso». La Corte di Giustizia Europea (31 maggio 2018, causa C – 542/2016) prescinde dalla effettiva quantificazione economica in polizza del rischio demografico, ma si accontenta della sua presenza e che quindi sussista la relativa copertura assicurativa del rischio.
La giurisprudenza di merito italiana, infine, in assenza di riferimenti normativi e giurisprudenziali risolutivi, si è divisa sulla qualificazione delle polizze linked ed esistono pronunce rilevanti sia a sostegno della natura assicurativa che della natura finanziaria delle polizze a contenuto finanziario.
In ogni caso, anche la giurisprudenza, deve essere letta tenendo in considerazione la fattispecie concreta a cui ogni singola sentenza si riferisce, in particolare il momento storico in cui la polizza oggetto di analisi è stata oggetto di perfezionamento.
In conclusione, la definizione unica di che cosa sia una polizza vita e di quali siano i suoi requisiti minimi necessari è un'esigenza sentita da parte degli operatori che necessitano di certezze sia per quanto riguarda l'ambito civilistico (ad esempio se le ultime indicazioni normative riguardino solo le nuove polizze o anche quelle già in essere) sia per quanto riguarda la compliance fiscale. Stabilire dei punti fermi, si è detto, permetterà, ad esempio, di capire più facilmente quanti asset illiquidi o quanto private equity possono essere inseriti in una polizza o quale sarà l'effettiva fiscalità sulla polizza nelle diverse situazioni (come nel caso di un trust contraente o beneficiario della polizza).
Su quest'ultima categoria dal regolatore Ivass emergono tre caratteristiche congiunte per rientrare in tale definizione:
- operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nel ramo vita;
- distribuire sul territorio italiano prodotti vita attraverso intermediari assicurativi domestici - agenti, broker, Sada (come i soggetti vigilati Consob iscritti alla sezione D del Rui) - o esteri (ossia iscritti nel registro annesso e autorizzati ad esercitare in Lps o in libertà di stabilimento in Italia);
- un totale di premi lordi contabilizzati nel corso dell'anno superiore a € 5 milioni.
Meno chiare, invece, le regole per quanto riguarda il monitoraggio fiscale per le imprese stabilite senza succursale e cioè se siano sottoposte agli obblighi di monitoraggio fiscale degli intermediari e quali siano le conseguenze per gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al contraente di una polizza emessa da una “impresa stabilita senza succursale”.
Sulla tematica della qualificazione delle polizze a contenuto finanziario diverse pronunce giurisprudenziali hanno identificato nel rischio demografico e nell'assunzione di una garanzia finanziaria gli elementi da prendere in considerazione per determinare in concreto la natura delle polizze a contenuto finanziario. Tuttavia, in assenza di previsione normativa, non è a oggi chiaro quale sia il quantum del rischio demografico e della garanzia finanziaria che le imprese di assicurazioni si devono assumere per poter ritenere sussistente la componente assicurativa della polizza.
Bastano dei requisiti nominalistici o devono essere sostanziali? La questione non è di poco conto se si considera, ad esempio, che la qualificazione di polizza pone il rischio a carico dell'assicuratore mentre quella di investimento finanziario accolla tale rischio all'assicurato.
Rilevante, a tale proposito, la sentenza Cassazione 5 marzo 2019, n. 6319 secondo cui la causa della componente assicurativa delle polizze linked deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Il che vuol dire che i giudici di merito, al fine della qualificazione delle polizze linked, devono valutare l'effettiva sussistenza del rischio demografico, che deve essere vagliato facendo riferimento all'ammontare del premio versato, all'orizzonte temporale del contratto e alla tipologia di investimento. E sulla legittimità la Cassazione con ordinanza del 23 marzo 2022, n. 9446 ha affermato nel nostro ordinamento i contratti di investimento sono validi e leciti e non diventano nulli solo perché le parti li hanno qualificati «assicurazione sulla vita», se non siano state violate altre norme sostanziali.
Inoltre, a livello di giurisprudenza europea, per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione è sufficiente che sia previsto «il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso». La Corte di Giustizia Europea (31 maggio 2018, causa C – 542/2016) prescinde dalla effettiva quantificazione economica in polizza del rischio demografico, ma si accontenta della sua presenza e che quindi sussista la relativa copertura assicurativa del rischio.
La giurisprudenza di merito italiana, infine, in assenza di riferimenti normativi e giurisprudenziali risolutivi, si è divisa sulla qualificazione delle polizze linked ed esistono pronunce rilevanti sia a sostegno della natura assicurativa che della natura finanziaria delle polizze a contenuto finanziario.
In ogni caso, anche la giurisprudenza, deve essere letta tenendo in considerazione la fattispecie concreta a cui ogni singola sentenza si riferisce, in particolare il momento storico in cui la polizza oggetto di analisi è stata oggetto di perfezionamento.
In conclusione, la definizione unica di che cosa sia una polizza vita e di quali siano i suoi requisiti minimi necessari è un'esigenza sentita da parte degli operatori che necessitano di certezze sia per quanto riguarda l'ambito civilistico (ad esempio se le ultime indicazioni normative riguardino solo le nuove polizze o anche quelle già in essere) sia per quanto riguarda la compliance fiscale. Stabilire dei punti fermi, si è detto, permetterà, ad esempio, di capire più facilmente quanti asset illiquidi o quanto private equity possono essere inseriti in una polizza o quale sarà l'effettiva fiscalità sulla polizza nelle diverse situazioni (come nel caso di un trust contraente o beneficiario della polizza).