Come apportare il patrimonio a una holding di famiglia

Andrea Vasapolli
Andrea Vasapolli
4.8.2021
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La costituzione di una società con funzioni di holding o di “cassaforte di famiglia” richiede un'attenta analisi delle specifiche esigenze del cliente per ottimizzare le conseguenze fiscali e rendere la struttura creata massimamente efficiente e flessibile anche nel medio/lungo termine
Quando si ipotizza di costituire una società con funzioni di holding ovvero di “cassaforte”, quale strumento di veicolazione del patrimonio familiare, bisogna porsi il problema delle modalità con le quali trasferire detto patrimonio alla società e del titolo giuridico con il quale eseguire l'apporto.

Le diverse scelte che si possono fare hanno una grande rilevanza dal punto di vista fiscale, sia con riferimento alle imposte dovute a fronte del trasferimento del patrimonio e della sua eventuale futura restituzione al socio, sia con riferimento all'imposta sulle successioni che un giorno sarà dovuta in sede di passaggio generazionale.

Una prima scelta da fare, nel caso di apporto di denaro, è se effettuare l'apporto a titolo di capitale di rischio ovvero a titolo di mutuo.
L'apporto effettuato a titolo di capitale di rischio incrementa il costo della partecipazione e in sede successoria il patrimonio così apportato sarà disciplinato dalle regole applicabili alla successione di tale partecipazione, che spesso sono regole di favore. L'apporto così eseguito, tuttavia, può essere sottoposto a limiti di distribuibilità futura al socio e la distribuzione di un importo equivalente può essere fiscalmente non efficiente.

Nell'ambito del capitale di rischio si può scegliere se effettuare l'apporto a titolo di incremento del capitale sociale ovvero, in tutto o in parte, quale patrimonio netto privo di tale qualificazione (versamento soci in conto capitale, sovrapprezzo emissione quote, ecc.). La seconda tipologia di apporto offre maggiore flessibilità nell'eventuale futura distribuzione e, in taluni casi, può essere utilizzata per porre in essere una liberalità indiretta a favore degli altri soci, che di norma sono familiari e futuri eredi.
L'apporto di risorse può essere altrimenti effettuato a titolo di finanziamento, che può essere fruttifero o infruttifero di interessi. Scegliere tale modalità per apportare le risorse alla società implica privilegiare la rimborsabilità prospettica di tali apporti e l'efficienza fiscale di tali future distribuzioni del patrimonio, a discapito dell'efficienza fiscale in sede successoria.

Nel caso in cui oggetto di trasferimento alla  società siano beni o diritti, ci si deve inoltre porre il problema di quale negozio utilizzare per realizzare il trasferimento. I beni possono essere venduti alla società, possono essere conferiti, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale, ovvero possono essere apportati. Tali diversi negozi non sono tra loro neutrali dal punto di vista fiscale, per cui anche in questo caso si impone un'attenta valutazione.

Da ultimo, merita valutare l'ampiezza dei diritti oggetto di conferimento, ad esempio se trasferire la piena proprietà di un bene ovvero solo la nuda proprietà, e così via. Anche in questo caso le diverse scelte hanno conseguenze fiscali che possono essere favorevoli o negative anche a seconda dell'arco temporale (di breve, medio o lungo termine) che si considera nel valutare gli effetti delle stesse.

Passare dall'idea di costituire una società con funzioni di holding o di “cassaforte di famiglia” alla sua concreta esecuzione richiede quindi un'attenta analisi delle specifiche esigenze del cliente per ottimizzare le conseguenze fiscali e rendere la struttura creata massimamente efficiente e flessibile anche nel medio/lungo termine.

Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati
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Managing partner di Vasapolli & Associati, è specializzato in tutte le aree del diritto tributario e in particolare in tema di trust, pianificazioni patrimoniali e passaggio generazionale. È componente di diverse commissioni di studio in materia tributaria, autore di numerosi libri e di oltre 400 articoli pubblicati sulle principali riviste di diritto tributario, professionista accreditato dell’Associazione “Il trust in Italia” e full member della Step (Society of trust and estate practitioner).

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