Transfer pricing: beni immateriali e proprietà intellettuale

Raffaele Iervolino, Serena Picariello
7.4.2021
Tempo di lettura: 5'
Le imprese multinazionali prediligono modelli di business che prevedono la centralizzazione della proprietà, della gestione e delle attività legate alla protezione e sfruttamento degli intangibili in società appositamente costituite allo scopo
Con il termine prezzi di trasferimento si indica il corrispettivo relativo allo scambio di beni, servizi o diritti di proprietà intellettuale tra società giuridicamente indipendenti appartenenti allo stesso gruppo e fiscalmente residenti in Paesi differenti. Ai fini della determinazione di questi ultimi, le linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento prevedono che i componenti reddituali generati da transazioni intercompany siano determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Nello specifico, il principio di libera concorrenza o arm's length principle rappresenta il principio internazionale che i Paesi membri dell'Ocse hanno stabilito debba essere utilizzato ai fini fiscali per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
In tale contesto, si osserva come, in determinate circostanze, le imprese multinazionali prediligano modelli di business che prevedono la centralizzazione della proprietà, della gestione e delle attività legate alla protezione e sfruttamento degli intangibili in società appositamente costituite allo scopo di detenere i beni immateriali e/o la proprietà intellettuale del gruppo. In relazione a tali modelli di business, un tema chiave è la corretta valutazione dei beni immateriali e/o dei diritti di sfruttamento per assicurare che questi vengano trasferiti ad un importo conforme a quello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti.

Le principali categorie di intangibili che, di norma, rilevano nell'ambito delle analisi che attengono i  prezzi di trasferimento sono di seguito riportate:

  • brevetti;

  • know-how e segreti commerciali;

  • marchi (e. trademark, trade name, brand);

  • diritti contrattuali (ad esempio, contratti di fornitura, con clienti e di lavoro);

  • diritti derivanti da licenze/concessioni;

  • diritti di sfruttamento di intangibili.


Al riguardo si evidenzia come, in base ai principi del transfer pricing, uno dei primi elementi da determinare è la titolarità giuridica ed economica dell'intangibile. Infatti, la proprietà giuridica di un bene immateriale da parte di una società del gruppo in sé e per sé non attribuisce a tale società il diritto ai redditi generati dallo sfruttamento economico dello stesso. Di contro, le società del gruppo diverse da quella che ha la proprietà giuridica del bene immateriale che svolgono funzioni di sviluppo, miglioramento, mantenimento, sfruttamento e protezione di tale bene (c.d. funzioni Dempe, da Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation) che hanno un significativo impatto sul suo valore devono essere adeguatamente remunerate.

Le varie tipologie di attività immateriali sono, generalmente, valutate con metodologie che analizzano la generazione prospettica dei flussi di risultato. Questo poiché i costi per sviluppare tali beni sono raramente indicativi del loro valore e un confronto diretto di mercato è, spesso, impraticabile a causa dell'unicità di questi ultimi. Inoltre, i prezzi praticati infragruppo saranno influenzati dalle modalità di trasferimento della proprietà dell'intangibile, vale a dire a seconda che si tratti di:

  • una vendita diretta cioè unico e definitivo atto di cessione del bene;

  • una royalty che, in base ad un accordo di licenza per i diritti di utilizzazione del bene, comporta il pagamento periodico legato all'ammontare della produzione, o delle vendite o, in alcuni casi, agli utili conseguiti dall'acquirente.


Per una corretta applicazione delle disposizioni sul transfer pricing alle transazioni intercompany che coinvolgono i beni immateriali, si dovrebbe eseguire un esame approfondito dei fattori specifici che impattano sul valore del bene. Questi fattori includono, ad esempio, l'analisi dei flussi attesi generati dall'intangibile, le limitazioni relative alle modalità e all'area geografica di sfruttamento, il carattere esclusivo o non esclusivo dei diritti sul bene e le (eventuali) spese di avviamento o di sviluppo per lo sfruttamento dell'intangibile.

Secondo l'International Valuation Standards Council, i principali metodi utilizzati nelle applicazioni professionali per stimare il valore dei beni immateriali sono tutti riconducibili a tre diversi criteri:

  • criterio del costo, come ad esempio il Metodo del costo di rimpiazzo;

  • criterio di mercato, come ad esempio il Metodo delle transazioni comparabili;

  • criterio del reddito, come ad esempio il Relief from royalty method, il Metodo dei risultati differenziali e l'Excess earnings method.


La scelta tra i diversi criteri e, nell'ambito di questi, tra i diversi metodi dipende dalla natura dell'intangibile considerato e dalla quantità e qualità delle informazioni a disposizione.

Per ultimo si evidenzia come, nell'ordinamento italiano, sia presente un regime opzionale agevolativo, c.d. Patent Box, relativo allo sfruttamento di alcune tipologie di beni immateriali. Tale regime consiste in una tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il Patent Box consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Per accedere al regime di tassazione agevolata, occorre esercitare un'opzione, che deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate. L'opzione dura cinque periodi di imposta è irrevocabile e rinnovabile. A seguito dell'opzione per il regime di Patent Box, una quota dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa per il 50% del relativo ammontare. Nel dettaglio, va operata, ai fini Ires e Irap, una variazione in diminuzione.

Per la determinazione dell'agevolazione occorre: (i) individuare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, (ii) calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i costi complessivi afferenti al bene, (iii) effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
Raffaele Iervolino, Serena Picariello
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Dottore commercialista e revisore legale, ha lavorato in Italia e all’estero occupandosi di prezzi di trasferimento e fiscalità internazionale presso i più importanti network internazionali. Svolge la sua attività professionale presso lo PwC TLS Avvocati e Commercialisti, dove fa parte del gruppo di lavoro sulle transazioni finanziarie.

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