Successioni internazionali: norme e strumenti

Generalmente quando in Italia si parla di successione si tende a pensare ad un sentiero impervio e pieno di ostacoli. È, invece, dimostrato, sia da recenti studi che dall’attenta osservazione della realtà, che una pianificazione successoria correttamente implementata sia il volano per il passaggio della ricchezza familiare e un buon antidoto alla dispersione della ricchezza accumulata.
Lo spirito che ha guidato la redazione del Regolamento Ue 650/2012 sulle successioni transnazionali ha avuto come base:
- l’armonizzazione dei concetti giuridici dei vari Stati e legati alla successione mortis causa;
- cercare di agevolare il processo di successione per gli eredi, ed in generale per i membri della famiglia;
- proporre la pianificazione successoria come un nuovo strumento di trasmissione della ricchezza.
Compromesso giuridico
Il principio cardine ispiratore - ovvero dare un quadro normativo comune per le successioni all’interno dell’Ue – si è tuttavia scontrato inevitabilmente con le differenze concettuali e di redazione proprie dei singoli Stati membri, producendo, nella redazione soprattutto letterale del Regolamento quello che è comunemente riferito come il “compromesso giuridico”. Ne si rinviene traccia nella lunga premessa di 86 punti dove lo sforzo di elaborazione e di chiarificazione dei concetti fondanti è teso a rendere più semplice l’applicazione diretta della norma Ue all’interno dei singoli ordinamenti.
Infatti, vale la pena ribadirlo, le norme contenute nel Regolamento 650 del 2012 sono direttamente applicabili in ogni singolo ordinamento degli Stati membri, Italia compresa.
Certificato Successorio Europeo
Quanto detto assume particolare rilievo con riferimento alla parte “di novità” sostanziale del regolamento e cioè quella relativa alla creazione del c.d. Certificato Europeo della successione. Con questo “nuovo” strumento gli eredi possono far valere la loro qualifica dinanzi a qualsiasi Autorità dei singoli Stati membri, sia essa giudiziale, finanziaria o amministrativa in maniera da semplificare il processo del passaggio della ricchezza e dare certezza giuridica a tutti i soggetti coinvolti. Il Certificato Europeo viene rilasciato da un notaio (o un pubblico ufficiale equipollente) il quale verifica le condizioni per il rilascio ed attesta la qualifica di erede/i dei soggetto/i interessati e coinvolti.
Pianificazione successoria
Senza ombra di dubbio l’altro concetto innovativo che emerge dalla regolamentazione Ue è quello della pianificazione successoria. Se è pur vero che la nostra esperienza in tema di pianificazione successoria, e più in generale l’esperienza dei paesi di civil law, non è paragonabile a quella dei paesi Anglo-Usa, ci stiamo tuttavia avvicinando a determinati concetti da cui ne consegue una rilevante prassi. Il nostro legislatore, infatti, è già intervenuto in tema introducendo l’istituto dei Patti di Famiglia per agevolare l’avvicendamento della ricchezza “imprenditoriale” all’interno della famiglia.
Vediamo quali sono i punti fondamentali:
Il processo unitario
Innanzitutto, il Regolamento si occupa di dettare la norma con riferimento ai beni -mobili ed immobili – della persona deceduta ma, espressamente, esclude dall’oggetto qualsiasi altra questione ad esempio relativa allo status della persona, al regime patrimoniale dei coniugi ed ad ogni conseguenza di tipo fiscale che è rimessa alle disposizioni interne degli Stati.
Il criterio, dunque, che permette di utilizzare la normativa europea in maniera efficiente è quello della successione come un processo “unitario” dall’inizio alla fine, sottoposto ad un’unica medesima legge:
• L’art. 21 del Regolamento, infatti, stabilisce che al fine di trattare la successione come un unicum (as a whole) si applica, come criterio generale, la legge dello Stato di residenza abituale della persona defunta, sia nel caso di successione testamentaria sia nel caso di successione intestata;
• Il successivo art. 22 dispone che, alternativamente a quanto disposto nel precedente articolo, la persona può dichiarare di voler sottomettere la propria futura successione alla legge dello Stato di cui ha la nazionalità (al momento della scelta) o di cui avrà la nazionalità (al momento della morte). Questa dichiarazione – la c.d. professio iuris-, usualmente fatta all’interno della scheda testamentaria, deve essere espressa e preferibilmente contenuta in una disposizione ad hoc. Anche in questo caso la legge scelta regolerà tutto il processo di successione.
Il carattere universale
Per la caratteristica universale dell’applicazione di questo Regolamento il testatore potrà scegliere come legge regolatrice, quella di uno Stato membro Ue o anche la legge di un qualsiasi altro Stato del mondo. L’Art.20 del Regolamento, infatti, consente che la scelta possa cadere su una legge che non sia di uno Stato membro, legge che tuttavia, per i principi fondanti ed espressi nella normativa Ue, regolerà tutta la successione del de cuius. Il principio dell’applicazione Universale delle norme contenute nel regolamento contiene tuttavia un limite: se per i paesi membri dell’Ue che hanno aderito al Regolamento l’applicazione della legge individuata o scelta non implica l’applicazione anche del loro diritto internazionale privato interno (con le regole del rinvio, ad esempio), la stessa cosa non vale per i paesi non membri Ue o che non hanno aderito. Ad esempio, la scelta di applicare la legge dello stato della Pennsylvania (USA – la materia successoria è di ambito statale) non impedisce che si applichi il diritto internazionale privato di quello Stato che potrebbe rinviare ulteriormente per tutta o parte della successione.
L’impegno del professionista nell’analisi della situazione e dell’eventuale testamento
L’analisi del testamento è pertanto la primaria e più importante delle operazioni che il consulente deve fare per tutelare gli interessi coinvolti nella successione la cui accuratezza porta alla verifica della corretta pianificazione successoria ed alla individuazione della legge applicabile.
Ne discende anche l’individuazione dell’Autorità Giurisdizionale che, nel caso, sarà investita delle decisioni concernenti la successione ed, eventualmente, i provvedimenti che dovranno essere adottati (art.39).
Infine, alcuni esempi
Da un punto di vista meramente esemplificativo si potrebbero immaginare le seguenti situazioni:
1. Un cittadino austriaco con residenza abituale in Usa (es. in Colorado), sposato con una cittadina Usa, ha dei beni di proprietà sia in Italia anche in Austria dove vivono ancora alcuni membri della sua famiglia di origine. Decide pertanto di fare testamento e le opzioni che gli presentano sono le seguenti:
a. Può redigere in Austria un testamento nel quale decide di far regolare tutta la sua successione dalla legge del Colorado (Colorado State Law);
b. Può redigere un testamento austriaco in cui sceglie come legge regolatrice la legge austriaca, quale sua legge nazionale, la quale si applicherà a tutta la sua successione ed a tutti suoi beni ovunque essi siano situati.
2. Una cittadina italiana residente in UK ha delle proprietà immobiliari in Italia, una casa in Liverpool e beni mobili in UK. Al fine di proteggere i propri figli e garantirne la successione, la signora decide di fare un testamento secondo le regole UK e scegliere la legge italiana per regolare tutta la sua successione. All’apertura della successione, tuttavia, stante il fatto che il Regolamento non opera nei paesi non UE
a. si applicherà la legge italiana per i beni siti in Italia (con conseguente riconoscimento della quota di legittima spettante ai figli, nel caso) e la legge UK per i beni siti in UK. Se avesse scelto la legge della propria residenza UK (con l’accortezza di valutare il UK domicile) il risultato probabilmente non sarebbe cambiato in quanto la legge inglese prevede che ai beni immobili siti all’estero si applichi la legge del luogo dove sono (nella fattispecie in Italia).
b. Diversamente se avesse formato un testamento in Italia in cui la scelta della legge regolatrice di tutta la propria successione era la legge della nazionalità – e cioè la legge italiana – questa si sarebbe applicata a tutti i suoi beni ovunque siti.