Quando e a chi conviene rientrare o trasferirsi in Italia

Francesco Guelfi
Francesco Guelfi
22.11.2021
Tempo di lettura: '
Sono diversi i fattori che giocano a favore di un potenziale rientro in Italia. Oltre a quelli riconducibili alla “nostalgia di casa”, un ruolo importate ce l'hanno gli incentivi fiscali che sono stati via via riformulati e ampliati. Cosa prevedere l'attuale assetto?
Tornare in Italia dopo aver vissuto e lavorato a lungo all'estero è un'idea che molti expatriate cominciano a considerare con attenzione: è vero, infatti, che, specialmente per i giovani, l'Italia sia poco attraente, che offre meno opportunità di lavoro, crescita e formazione di altri paesi, europei e non. Tuttavia, altri fattori giocano a favore di un potenziale rientro: la possibilità di ricongiungersi con parenti e amici, il tornare a vivere nel seno di una cultura che, per quanto internazionalizzati, si sente ancora propria, ad esempio, giocano molto spesso un ruolo importante in questo senso.

A tali fattori, riconducibili alla “nostalgia di casa”, se ne sono recentemente aggiunti altri, di natura forse meno sentimentale, ma altrettanto importanti. In primo luogo, la pandemia da covid-19, che ha costretto la larga maggioranza dei paesi a imporre restrizioni più o meno rigide ai viaggi internazionali, privando gli italiani all'estero della possibilità di tornare per brevi periodi in Italia e, con ciò, acuendo la nostalgia di casa. Inoltre, la buona riuscita del piano vaccinale italiano che sta dotando il nostro paese di una maggiore resilienza alla diffusione del virus e, di conseguenza, di una buona capacità di ripresa.

Anche il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), recentemente varato dal governo italiano e approvato dall'Ue, giocherà un ruolo importante, perché con gli investimenti ivi previsti l'Italia avrà una concreta possibilità di risolvere molti dei problemi strutturali che per decenni ne hanno rallentato la crescita economica e, per questa via, potrebbe aumentare la propria attrattività al confronto con altri paesi.
Infine, gli incentivi fiscali al rimpatrio in Italia già esistenti sono stati via via riformulati e ampliati fino all'attuale assetto in modo da rendere effettivamente attraente il nostro paese anche da questo punto di vista. Questi incentivi sono, in sostanza, di due tipi:

  • incentivi volti a stimolare il trasferimento in Italia di lavoratori o imprenditori individuali al fine di un auspicabile radicamento in Italia;

  • misure rivolte a soggetti ad alto reddito (cosiddetti high net worth individual), finalizzate a incentivare tali soggetti a stabilirsi in Italia. In questo caso, l'obiettivo della norma non è quello di attrarre nuovi lavoratori, quanto quello di attrarre in Italia soggetti aventi una forte capacità di spesa.


Gli incentivi fiscali destinati ad attrarre i lavoratori prevedono la detassazione del 70% del reddito da lavoro (dipendente o autonomo) o d'impresa percepito da lavoratori o imprenditori che trasferiscono la propria residenza in Italia dopo un periodo minimo di residenza all'estero di almeno due anni, a condizione che si impegnino a mantenere la residenza nel nostro paese per almeno due anni e che, a partire dal trasferimento in Italia, prestino la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Quanto alla misura, l'agevolazione varia a seconda di date circostanze:

  • in generale, il reddito detassato (quello, cioè, che non concorre a formare la base imponibile del lavoratore) è il 70% di quello di lavoro o d'impresa per i primi cinque anni di durata dell'agevolazione;

  • se, tuttavia il lavoratore si trasferisce in Italia fissando (fin dal suo arrivo) la propria residenza in date regioni del centro sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), il reddito detassato aumenta al 90%.


È importante osservare che l'agevolazione è concessa a chiunque decida di trasferirsi in Italia, a prescindere dalla nazionalità. Così, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, la detassazione spetta sia a cittadini italiani emigrati all'estero (per almeno due anni) e che decidano di rientrare sia a cittadini stranieri che scelgano di venire a vivere e lavorare in Italia.

Dopo il primo periodo quinquennale, l'agevolazione viene nuovamente riconosciuta per un ulteriore periodo di cinque anni se, alternativamente:

  •  il lavoratore ha almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo;

  • il lavoratore, il suo coniuge o uno dei suoi figli acquisti (a titolo oneroso) un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento (ciò, a prescindere dalla circostanza che sia già proprietario di immobili di questo tipo).

Nel secondo quinquennio la detassazione opera nella misura del 50% del reddito di lavoro o d'impresa, aumentata al 90% in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico.

Come si può notare facilmente, si tratta di un'agevolazione sostanziale, forte abbastanza da costituire un valido incentivo per chi desideri localizzarsi in Italia e, peraltro, messa a sistema, considerato che non sono previste finestre temporali entro cui effettuare il trasferimento nel nostro paese.

Va anche notato che i benefici in commento possono essere, in astratto, ottenuti anche da lavoratori in distacco all'estero (ad esempio, presso una sede non italiana del proprio datore di lavoro) e che, al termine del distacco, rientrino in Italia.

In tali casi, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il rientro non debba avvenire come conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi, ad esempio se il contratto di distacco sia prorogato più volte e la sua durata, così allungata, sia tale da determinare un progressivo affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente all'estero o se il rientro non avvenga in condizioni di continuità con la posizione lavorativa precedente, perché il dipendente, al rientro, assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, in ragione delle competenze ed esperienze professionali maturate all'estero. In tale ultimo caso, la nuova attività lavorativa deve essere sostanziata in un nuovo contratto di lavoro che riporti termini e condizioni sostanzialmente nuovi sia quanto al ruolo che il dipendente andrà a ricoprire sia quanto agli altri elementi essenziali, quali, ad esempio, il trattamento economico.

In proposito, è stato anche chiarito che costituiscono indici di “continuità” lavorativa (e quindi ostativi all'applicazione dell'agevolazione), ad esempio, il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale, il riconoscimento dell'anzianità a far data dalla prima assunzione, l'assenza del periodo di prova, la mancata liquidazione dei ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima o del trattamento di fine rapporto o clausole volte a richiamare previsioni del precedente contratto di lavoro.

Gli incentivi volti ad attrarre gli high net worth individual consistono, in sintesi, nell'assoggettamento a una flat tax annuale di 100mila euro (anziché a tassazione ordinaria con aliquote progressive) i redditi di fonte non italiana percepiti da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel nostro paese per almeno nove anni nei 10 anni precedenti il primo anno di applicazione di questo regime.

Il regime è opzionale e richiede, per la sua applicazione, la formulazione di apposita istanza di interpello all'Agenzia delle entrate e la relativa risposta favorevole da parte dell'Agenzia. Il regime dura 15 anni, è revocabile e può essere esteso ai familiari del contribuente, purché soddisfino le condizioni di cui sopra. In tale ultimo caso, ciascun familiare è tenuto a versare una flat tax annuale di 25mila euro.

Va ricordato che, per i primi cinque anni di durata del regime in commento, le plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate (cioè, superiori a date soglie), non sono coperte dalla flat tax, ma concorrono alla formazione del reddito imponibile in via ordinaria del contribuente. La logica di quest'ultima disposizione va individuata nella volontà di disincentivare una localizzazione in Italia solo temporanea da parte di soggetti che intendano avvalersi della flat tax solo ai fini di dismettere partecipazioni importanti.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Avvocato e dottore commercialista, è partner e responsabile del dipartimento Tax di Allen & Overy. Ha 25
anni di esperienza nell’assistenza a fondi di investimento, investitori istituzionali, family offices, hnwi e
istituti finanziari italiani e internazionali e vanta una riconosciuta expertise che spazia da tutte le tematiche
inerenti la fiscalità domestica e internazionale, il contenzioso fiscale e la regolamentazione finanziaria.

Cosa vorresti fare?

X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti