Post referendum, Svizzera più competitiva e compliant

11.6.2019
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Il referendum sulla riforma fiscale a livello federale è stato approvato lo scorso 19 maggio. Focus sulle misure previste dalla nuova normativa volte a ridurre il carico fiscale alle imprese e ad adempiere alle direttive Ocse e Ue
Il 19 maggio i cittadini svizzeri sono stati chiamati alle urne per esprimersi sul referendum volto a introdurre una radicale riforma dell'imposizione delle imprese e il finanziamento supplementare all'Avs (Assicurazione vecchiaia e superstiti, cioè il primo pilastro pensionistico).
Il 42,7% degli aventi diritto al voto ha partecipato al referendum, di questi il 66% ha votato a favore. La riforma è stata approvata in tutti i cantoni anche se l'esito positivo non era scontato. Già il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero aveva bocciato la riforma dell'imposizione delle imprese III, che aveva un contenuto per molti versi analogo a quello votato lo scorso maggio. Le ragioni contro la riforma di allora sono analoghe a quelle dei comitati che hanno promosso il referendum, ovvero il rischio di una riduzione della spesa per il welfare quali formazione, asili nido e cure.
Da allora il Consiglio federale ha lavorato al fine di mettere a punto un nuovo testo di riforma. Per aumentare le chances che la riforma passasse, è stato aggiunto nello stesso quesito referendario anche il finanziamento suppletivo di 2 miliardi di franchi svizzeri all'anno dell'Avs. Tale mossa è stata considerata da più parti in diretta violazione del principio di unità della materia, con la conseguenza di un probabile ricorso.
La Svizzera già da tempo era entrata nel mirino dell'Ocse e della Commissione europea per i regimi fiscali privilegiati concessi a livello cantonale (e comunale di conseguenza) ad alcune tipologie di imprese, in particolare quelle facenti parte di gruppi internazionali.
Il 13 febbraio 2007, la Commissione europea ha adottato una decisione che dichiarava i regimi speciali cantonali (le società di amministrazione, holding e ausiliarie) quali aiuti di stato incompatibili con l'articolo 23 dell'Accordo di libero scambio (Als) del 22 luglio 1972 in vigore fra Unione europea a Confederazione svizzera. In particolare, ricadono nell'ambito degli aiuti di stato tutte quelle misure che favoriscono talune imprese a dispetto della generalità, falsando così la concorrenza.
Si stima che negli ultimi anni le società a statuto speciale abbiano generato entrate per circa la metà del gettito dell'imposta federale sull'utile (3,6 miliardi di franchi svizzeri per anno) e di un quinto di quella cantonale e comunale (2,1 miliardi di franchi svizzeri). Allo stesso tempo, tali società hanno contribuito al 47,6% alle spese in ricerca & sviluppo (R&D).
La riforma appena approvata contiene misure molto diverse fra loro. Anzitutto l'abolizione dei regimi fiscali privilegiati a partire dal 2020. È comunque previsto un periodo transitorio di cinque anni per attenuare l'impatto sulle finanze.
La riforma ha deciso di puntare sugli incentivi all'innovazione. Di conseguenza è prevista l'introduzione del patent box, misura ammessa esplicitamente dall'action 5 Beps (progetto Base erosion and profit shifting) di matrice Ocse.
I cantoni potranno quindi detassare fino al 90% degli utili provenienti da brevetti e diritti analoghi.
Potranno altresì ammettere in deduzione le spese per R&D nella misura del 150%.
Per i cantoni con una tassazione effettiva almeno pari al 18,03%, è possibile introdurre la Notional interest deduction (Nid), cioè la deduzione di interessi passivi figurativi sul capitale proprio.
Tuttavia, solo il cantone di Zurigo si è detto interessato a introdurla, posto che lì sono localizzate le sedi dei maggiori gruppi bancari svizzeri.
Le misure sopra non possono comportare complessivamente una riduzione dell'utile imponibile oltre il 70% (30% imponibile). Tuttavia, si stima che il tax rate effettivo a livello complessivo si attesterà mediamente fra il 12 e il 15% una volta che la riforma sarà implementata dai cantoni.
I cantoni possono introdurre anche la deduzione del valore di partecipazioni, brevetti e diritti analoghi, nonché di prestiti intra-gruppo dalla base imponibile dell'imposta sul capitale.
Infine, per le imprese che trasferiscono la sede in Svizzera è possibile procedere allo step-up del valore fiscale (rivalutazione) degli attivi per poter beneficiare di maggiori ammortamenti e ridurre l'eventuale plusvalenza in caso di cessione.
Per compensare le minori entrate derivanti dalla riforma, sono state introdotte alcune misure compensative. La percentuale di imponibilità dei dividendi detenuti dai soci residenti in Svizzera nella sostanza privata sale dal 60% a un minimo del 70%. Per l'esenzione del 30% rimane ferma la condizione di detenere una partecipazione almeno del 10% del capitale.
In caso di distribuzione di riserve di sovrapprezzo (non imponibili) da parte di società quotate, viene introdotto l'obbligo di distribuire dividendi in pari misura. In caso di trasposizione, cioè della vendita di una partecipazione a una società partecipata almeno al 50% dal venditore, non è più possibile sterilizzare la plusvalenza imponibile tramite la cosiddetta soluzione aggio. Per altro, la Rffa (Riforma fiscale e finanziamento dell'Avs) abolisce la soglia minima del 5% del capitale della partecipazione ceduta, sotto la quale il trasferimento non è imponibile.
In conclusione, grazie al risultato positivo del referendum del 19 maggio, la Svizzera riesce a restare una piazza finanziaria competitiva e al contempo ad allinearsi agli standard di compliance fiscale internazionale con la conseguenza di essere espunta dalle varie liste nere o grigie.
Il 42,7% degli aventi diritto al voto ha partecipato al referendum, di questi il 66% ha votato a favore. La riforma è stata approvata in tutti i cantoni anche se l'esito positivo non era scontato. Già il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero aveva bocciato la riforma dell'imposizione delle imprese III, che aveva un contenuto per molti versi analogo a quello votato lo scorso maggio. Le ragioni contro la riforma di allora sono analoghe a quelle dei comitati che hanno promosso il referendum, ovvero il rischio di una riduzione della spesa per il welfare quali formazione, asili nido e cure.
Da allora il Consiglio federale ha lavorato al fine di mettere a punto un nuovo testo di riforma. Per aumentare le chances che la riforma passasse, è stato aggiunto nello stesso quesito referendario anche il finanziamento suppletivo di 2 miliardi di franchi svizzeri all'anno dell'Avs. Tale mossa è stata considerata da più parti in diretta violazione del principio di unità della materia, con la conseguenza di un probabile ricorso.
La Svizzera già da tempo era entrata nel mirino dell'Ocse e della Commissione europea per i regimi fiscali privilegiati concessi a livello cantonale (e comunale di conseguenza) ad alcune tipologie di imprese, in particolare quelle facenti parte di gruppi internazionali.
Il 13 febbraio 2007, la Commissione europea ha adottato una decisione che dichiarava i regimi speciali cantonali (le società di amministrazione, holding e ausiliarie) quali aiuti di stato incompatibili con l'articolo 23 dell'Accordo di libero scambio (Als) del 22 luglio 1972 in vigore fra Unione europea a Confederazione svizzera. In particolare, ricadono nell'ambito degli aiuti di stato tutte quelle misure che favoriscono talune imprese a dispetto della generalità, falsando così la concorrenza.
Si stima che negli ultimi anni le società a statuto speciale abbiano generato entrate per circa la metà del gettito dell'imposta federale sull'utile (3,6 miliardi di franchi svizzeri per anno) e di un quinto di quella cantonale e comunale (2,1 miliardi di franchi svizzeri). Allo stesso tempo, tali società hanno contribuito al 47,6% alle spese in ricerca & sviluppo (R&D).
La riforma appena approvata contiene misure molto diverse fra loro. Anzitutto l'abolizione dei regimi fiscali privilegiati a partire dal 2020. È comunque previsto un periodo transitorio di cinque anni per attenuare l'impatto sulle finanze.
La riforma ha deciso di puntare sugli incentivi all'innovazione. Di conseguenza è prevista l'introduzione del patent box, misura ammessa esplicitamente dall'action 5 Beps (progetto Base erosion and profit shifting) di matrice Ocse.
I cantoni potranno quindi detassare fino al 90% degli utili provenienti da brevetti e diritti analoghi.
Potranno altresì ammettere in deduzione le spese per R&D nella misura del 150%.
Per i cantoni con una tassazione effettiva almeno pari al 18,03%, è possibile introdurre la Notional interest deduction (Nid), cioè la deduzione di interessi passivi figurativi sul capitale proprio.
Tuttavia, solo il cantone di Zurigo si è detto interessato a introdurla, posto che lì sono localizzate le sedi dei maggiori gruppi bancari svizzeri.
Le misure sopra non possono comportare complessivamente una riduzione dell'utile imponibile oltre il 70% (30% imponibile). Tuttavia, si stima che il tax rate effettivo a livello complessivo si attesterà mediamente fra il 12 e il 15% una volta che la riforma sarà implementata dai cantoni.
I cantoni possono introdurre anche la deduzione del valore di partecipazioni, brevetti e diritti analoghi, nonché di prestiti intra-gruppo dalla base imponibile dell'imposta sul capitale.
Infine, per le imprese che trasferiscono la sede in Svizzera è possibile procedere allo step-up del valore fiscale (rivalutazione) degli attivi per poter beneficiare di maggiori ammortamenti e ridurre l'eventuale plusvalenza in caso di cessione.
Per compensare le minori entrate derivanti dalla riforma, sono state introdotte alcune misure compensative. La percentuale di imponibilità dei dividendi detenuti dai soci residenti in Svizzera nella sostanza privata sale dal 60% a un minimo del 70%. Per l'esenzione del 30% rimane ferma la condizione di detenere una partecipazione almeno del 10% del capitale.
In caso di distribuzione di riserve di sovrapprezzo (non imponibili) da parte di società quotate, viene introdotto l'obbligo di distribuire dividendi in pari misura. In caso di trasposizione, cioè della vendita di una partecipazione a una società partecipata almeno al 50% dal venditore, non è più possibile sterilizzare la plusvalenza imponibile tramite la cosiddetta soluzione aggio. Per altro, la Rffa (Riforma fiscale e finanziamento dell'Avs) abolisce la soglia minima del 5% del capitale della partecipazione ceduta, sotto la quale il trasferimento non è imponibile.
In conclusione, grazie al risultato positivo del referendum del 19 maggio, la Svizzera riesce a restare una piazza finanziaria competitiva e al contempo ad allinearsi agli standard di compliance fiscale internazionale con la conseguenza di essere espunta dalle varie liste nere o grigie.