Post Brexit: questioni ereditarie tra Italia, Europa e Uk

Edoardo Tamagnone
Edoardo Tamagnone
16.4.2021
Tempo di lettura: '
Il Regno Unito non è parte del sistema successorio vigente nei paesi dell'Unione Europea e la Brexit ha posto all'attenzione degli Italiani, che detengono proprietà in Inghilterra, il tema della pianificazione ereditaria internazionale
Si verificano sempre più spesso casi di famiglie impegnate in una successione internazionale che si riscontra qualora i beni o gli eredi del defunto si trovino in uno Stato diverso da quello ove si è aperta la successione. Per risolvere i contrasti delle normative nazionali su alcuni punti fondamentali come, ad esempio, la quota di legittima o i diritti spettanti al coniuge superstite, è stato emanato in ambito europeo il Regolamento Ue n. 650/2012 nel tentativo di porre norme uniformi per determinare quale regime giuridico disciplini la successione.
Tuttavia tale regolamento non è mai stato applicabile nel Regno Unito che si era riservato di accettare tale normativa dopo la sua adozione. A maggior ragione il nuovo scenario internazionale post Brexit ha allontanato le due sponde della Manica sancendo definitivamente l'esclusione del Regno Unito dal sistema successorio vigente nei paesi dell'Unione Europea.

Può avvenire, ad esempio, che un cittadino inglese acquisti un bene nel nostro Paese, pur continuando a vivere all'estero, oppure che un cittadino italiano, che possiede immobili in Italia, decida di trasferirsi in Inghilterra, acquisti ulteriori beni all'estero e divenga titolare di conti correnti presso banche inglesi.

In caso di successione, secondo le regole europee, in questi casi risulterebbe applicabile la legge del domicilio abituale del de cuius in relazione all'intero patrimonio; invece, secondo la legge inglese, si applica il principio di divisione ovvero il diritto di localizzazione per i beni immobili e il diritto dell'ultimo domicilio del de cuius per i beni mobili.

Nel caso di successione di un cittadino italiano deceduto in Inghilterra saranno pertanto le norme del diritto internazionale privato inglese a determinare la legge applicabile alla devoluzione del patrimonio del de cuius.
Nel caso in cui il defunto non abbia redatto un testamento, sarà dunque la legge inglese a determinare chi saranno gli eredi, con effetti diversi a seconda che sia presente o meno un coniuge superstite. In caso di matrimonio o di un'unione civile senza figli, infatti, il coniuge superstite erediterà l'intero patrimonio. In caso di figli, il coniuge superstite erediterà tutti i mobili e gli effetti personali del defunto e una quota pari a £ 270mila, mentre il patrimonio residuo sarà gestito dall'esecutore testamentario attraverso un trust e suddiviso in parti uguali tra il coniuge e i figli.

In caso di testamento, invece, è importante notare come in Inghilterra non sia prevista alcuna quota riservata per il coniuge o per i figli mentre in Scozia il coniuge e i figli hanno diritto ad 1/3 ciascuno dei beni mobili del defunto.

Per prevenire ogni controversia è dunque consigliabile redigere due distinti testamenti, uno regolante la successione dei beni inglesi e un altro quella dei beni italiani. In questo modo, al momento dell'apertura della successione, le procedure ereditarie saranno distinte. Infatti, la successione di tutti i beni presenti in Inghilterra e tutti i beni mobili in Italia (ad esempio conti correnti e dossier titoli) saranno regolati dalla legge inglese (ovvero il diritto dell'ultimo domicilio del de cuius) mentre la successione degli immobili in Italia sarà regolata dalla legge italiana.

Gli aspetti fiscali, invece, continueranno a essere regolati dalle rispettive normative nazionali e potrebbero verificarsi casi di doppia imposizione. Per evitare questa eventualità è in vigore dal 1968 tra Italia e Regno Unito una convenzione internazionale che si applica alle imposte di successione ma non alle imposte di donazione. Ne consegue che anche gli aspetti fiscali vanno tenuti in debita considerazione in caso di pianificazione ereditaria internazionale, visto l'estrema diversità del carico fiscale successorio tra i due Paesi.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Fondatore dello studio legale Tamagnone Di Marco e di Wealth Trust srl, società di consulenza dedicata alla
pianificazione patrimoniale per famiglie e imprese. Specializzato in ambito internazionale, ha conseguito il
master in Diritto tributario, in wealth management e in diritto dei trust. Si occupa di gestione di patrimoni,
anche detenuti all’estero, trust, successioni internazionali, passaggio generazionale e corporate
governance.

Cosa vorresti fare?