Non residenti: deducibile l'assegno di mantenimento dell'ex?

10.2.2021
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L'Agenzia delle entrate fornisce una risposta ad un pensionato non residente in Italia in merito alla possibilità di deduzione della somma data all'ex per il mantenimento
La pensione nel caso in questione è soggetta alla doppia tassazione, con la possibilità di eliminare la doppia tassazione grazie alla convenzione firmata tra Italia e Francia
Si ci sono i requisiti previsti per essere considerato "non residente Schumacker", si potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge
La pensione Inps di un cittadino italiano residente in Francia è tassata in entrambi i paesi, con la possibilità di eliminare la doppia tassazione grazie alla convenzione firmata dai due stati. Se inoltre ci sono i presupposti per essere considerato non residente Schumacker allora si potrà dedurre, dal reddito imponibile, anche gli assegni dati all'ex moglie. Questa in sintesi la risposta data dell'Agenzia delle entrate al caso di specie. Ma andiamo ad analizzare meglio il tutto.
Il caso
L'Istante intende trasferire la residenza anagrafica e fiscale in Francia dopo aver ottenuto il divorzio e dichiara di disporre unicamente del reddito da pensione di vecchiaia Inps, di non avere figli minori e che in sede di separazione e successivo divorzio sarà definito un assegno di mantenimento per il quale chiederà all'Inps di provvedere direttamente al pagamento a favore dell'ex coniuge. Considerato che, ai sensi della convenzione stipulata tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, il sistema di tassazione della pensione è "concorrente", dopo il trasferimento della residenza dell'Istante in Francia, l'Inps dovrebbe assoggettare a tassazione la pensione secondo la normativa fiscale italiana, salvo il diritto di compensare le imposte pagate in Italia con le imposte pagate in Francia, nei limiti delle imposte francesi (cfr. articoli 18 e 24 della Convenzione). Il Contribuente dichiara di voler presentare la dichiarazione dei redditi solo in Francia. Ciò posto, l'Istante chiede se il reddito soggetto a tassazione in Italia sia il reddito da pensione al netto dell'assegno di mantenimento pagato dall'Inps all'ex coniuge e, in tal caso se tale l'importo netto costituisca il reddito imponibile che viene segnalato alla Francia. Il Contribuente chiede, infine, se l'Inps, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, possa applicare direttamente sulla pensione la tassazione prevista dalla normativa fiscale francese e, in tal caso, se sia possibile conoscere, alla data odierna, la "scaletta impositiva" prevista dalla normativa francese che verrebbe applicata dall'Inps, nonché le procedure da seguire per usufruire di tale possibilità.
Risposta
L'Agenzia delle entrate prima di formulare la risposta ricorda l'articolo 24, comma 3-bis, Tuir che prevede “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza” ("non residente Schumacker"). Alla luce della illustrata normativa, il contribuente "non residente Schumacker" che corrisponde un assegno di mantenimento all'ex coniuge ha diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile.
Se invece si è una persona fisica non residente "ordinario" allora non si ha diritto a dedurre dal reddito imponibile gli assegni erogati all'ex coniuge. Nel caso in esame, specifica l'Agenzia delle entrate, il reddito dell'Istante è qualificabile come pensione derivante dalla gestione previdenziale di lavoratori privati.
In presenza delle condizioni normativamente previste per essere considerato fiscalmente non residente, il richiedente, in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia, sarà assoggettato a tassazione in tutti e due i paesi, con possibilità di eliminare la doppia tassazione secondo la illustrata disposizione convenzionale. Ai fini della tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti previsti per essere considerato "non residente Schumacker", l'Istante potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall'Inps in qualità di sostituto d'imposta.