I nomadi digitali attratti dall'Italia: le agevolazioni fiscali

Tempo di lettura: '
Recentemente è stata introdotta una disposizione per permettere ai cosiddetti nomadi digitali dei Paesi extra-Ue di svolgere la loro attività lavorativa in Italia senza dover sottostare alla quota di immigrati imposta dal Decreto flussi. Di cosa si tratta?
Il Decreto sostegni ter (art. 6-quinquies, Dl n. 4 del 2022) ha recentemente introdotto nell'ordinamento italiano una disposizione (art. 27, c. 1-sexies Testo unico dell'immigrazione) volta a concedere il visto per lavorare in Italia per un anno ai cosiddetti nomadi digitali con cittadinanza di uno Stato extra-Ue. Tali lavoratori possono ottenere il visto tramite una procedura semplificata, senza dover passare per l'iter ordinario del decreto flussi previsto per i lavoratori che non ricadono in determinate categorie (per esempio: investitori, infermieri, accademici, ecc.).

Per poter accedere all'agevolazione burocratica, il lavoratore deve essere altamente qualificato e svolgere la propria attività tramite strumenti tecnologici che permettono di lavorare da remoto. L'attività lavorativa può essere svolta sia in forma autonoma che dipendente per un'impresa italiana o estera.

L'iter semplificato si sposa perfettamente con l'agevolazione fiscale volta al rientro dei lavoratori, che era stata introdotta nel 2015 con il Decreto internazionalizzazione (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 147/2015) per attrarre i lavoratori qualificati. La norma nel corso degli anni ha allargato le maglie sino al punto di far venire meno qualsiasi tipo di qualificazione o specializzazione quale condizione per accedervi.

La disposizione originariamente prevedeva l'esenzione da imposte della metà del reddito per i primi cinque periodi di imposta dal trasferimento di residenza per il lavoratore, che soddisfaceva congiuntamente le seguenti condizioni:
i) essere qualificato (dirigente o altamente qualificato o specializzato);
ii) rientrare in Italia dopo un'assenza di almeno cinque anni;
iii) impegnarsi a mantenere la residenza per due anni in Italia
iv) essere assunto da un datore di lavoro italiano o affiliato a una società italiana;
v) lavorare prevalentemente in Italia.
Nel corso degli anni, l'agevolazione ha subito le seguenti modifiche:
i) l'esenzione del reddito è salita al 70% (30% imponibile);
ii) tutte le tipologie di reddito di lavoro (autonomo, di impresa e assimilato a quello dipendente) sono state incluse, oltre a quella di lavoro dipendente;
iii) gli anni trascorsi all'estero sono stati ridotti a due;
iv) il rinnovo dell'agevolazione per ulteriori cinque anni a determinate condizioni;
v) il datore di lavoro o il committente (in caso di lavoratori autonomi) può essere anche estero.

Proprio l'ultimo punto, cioè l'abolizione del requisito del datore di lavoro italiano, ha di fatto esteso l'agevolazione ai soggetti, che si sono trasferiti in Italia per lavorare in smart working, rectius remote o home working. Il fenomeno si è amplificato a causa della pandemia, durante la quale molti lavoratori hanno scelto di trascorrere i periodi di lockdown in famiglia.
Per alcuni, la scelta di lavorare dall'Italia è stata obbligata perché si sono trovati impossibilitati a raggiungere la propria sede di lavoro originaria all'estero. In altri casi, invece, la scelta è stata dettata dalla volontà di trascorrere tali periodi di lavoro remoto vicino ai propri cari.

L'Agenzia delle entrate ha quindi fornito vari chiarimenti in tema di smart working negli ultimi due anni. In particolare, l'amministrazione ha affermato che ai fini dell'agevolazione è rilevante il luogo in cui viene svolta fisicamente l'attività lavorativa. Non assume rilevanza la circostanza che il datore di lavoro o il committente sia italiano o estero, né che la causa del luogo di lavoro sia dettata da una situazione del tutto eccezionale come la pandemia. Sotto quest'ultimo punto, l'Italia ha disatteso le raccomandazioni Ocse dell'aprile 2020 e gennaio 2021 in tema di applicazione delle convenzioni  contro le doppie imposizioni durante la pandemia. Infatti, l'Ocse aveva suggerito di neutralizzare gli effetti della modifica della residenza o del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa dovuta all'eccezionalità della pandemia.

Per poter accedere all'agevolazione burocratica, il lavoratore deve essere altamente qualificato e svolgere la propria attività tramite strumenti tecnologici che permettono di lavorare da remoto. L'attività lavorativa può essere svolta sia in forma autonoma che dipendente per un'impresa italiana o estera.
L'iter semplificato si sposa perfettamente con l'agevolazione fiscale volta al rientro dei lavoratori, che era stata introdotta nel 2015 con il Decreto internazionalizzazione (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 147/2015) per attrarre i lavoratori qualificati. La norma nel corso degli anni ha allargato le maglie sino al punto di far venire meno qualsiasi tipo di qualificazione o specializzazione quale condizione per accedervi.

La disposizione originariamente prevedeva l'esenzione da imposte della metà del reddito per i primi cinque periodi di imposta dal trasferimento di residenza per il lavoratore, che soddisfaceva congiuntamente le seguenti condizioni:
i) essere qualificato (dirigente o altamente qualificato o specializzato);
ii) rientrare in Italia dopo un'assenza di almeno cinque anni;
iii) impegnarsi a mantenere la residenza per due anni in Italia
iv) essere assunto da un datore di lavoro italiano o affiliato a una società italiana;
v) lavorare prevalentemente in Italia.
Nel corso degli anni, l'agevolazione ha subito le seguenti modifiche:
i) l'esenzione del reddito è salita al 70% (30% imponibile);
ii) tutte le tipologie di reddito di lavoro (autonomo, di impresa e assimilato a quello dipendente) sono state incluse, oltre a quella di lavoro dipendente;
iii) gli anni trascorsi all'estero sono stati ridotti a due;
iv) il rinnovo dell'agevolazione per ulteriori cinque anni a determinate condizioni;
v) il datore di lavoro o il committente (in caso di lavoratori autonomi) può essere anche estero.

Proprio l'ultimo punto, cioè l'abolizione del requisito del datore di lavoro italiano, ha di fatto esteso l'agevolazione ai soggetti, che si sono trasferiti in Italia per lavorare in smart working, rectius remote o home working. Il fenomeno si è amplificato a causa della pandemia, durante la quale molti lavoratori hanno scelto di trascorrere i periodi di lockdown in famiglia.
Per alcuni, la scelta di lavorare dall'Italia è stata obbligata perché si sono trovati impossibilitati a raggiungere la propria sede di lavoro originaria all'estero. In altri casi, invece, la scelta è stata dettata dalla volontà di trascorrere tali periodi di lavoro remoto vicino ai propri cari.

L'Agenzia delle entrate ha quindi fornito vari chiarimenti in tema di smart working negli ultimi due anni. In particolare, l'amministrazione ha affermato che ai fini dell'agevolazione è rilevante il luogo in cui viene svolta fisicamente l'attività lavorativa. Non assume rilevanza la circostanza che il datore di lavoro o il committente sia italiano o estero, né che la causa del luogo di lavoro sia dettata da una situazione del tutto eccezionale come la pandemia. Sotto quest'ultimo punto, l'Italia ha disatteso le raccomandazioni Ocse dell'aprile 2020 e gennaio 2021 in tema di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni durante la pandemia. Infatti, l'Ocse aveva suggerito di neutralizzare gli effetti della modifica della residenza o del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa dovuta all'eccezionalità della pandemia.
Ad esempio, nel caso di un lavoratore olandese residente in Italia, che durante il lockdown si era trasferito nei Paesi Bassi, dove viveva la famiglia e vi aveva trascorso la maggior parte del periodo di imposta 2020, l'Agenzia ha ritenuto che il reddito di lavoro non potesse beneficiare dell'agevolazione de quo perché l'attività lavorativa era stata prestata prevalentemente all'estero.
La risposta dell'amministrazione non entra nel merito della circostanza che il lavoratore sarebbe certamente risultato residente in Olanda ai sensi delle cosiddette tie-break rules contenute nella convenzione contro le doppie imposizioni in vigore fra Italia e Paesi Bassi. Di conseguenza, l'Italia non avrebbe potuto tassare il lavoratore. Inoltre, non si è espressa sulla circostanza se il reddito potesse beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali (art. 51, c. 8-bis Tuir). Tale regime, paradossalmente agevola i residenti italiani che trascorrono la maggior parte del periodo di imposta all'estero per svolgere la propria attività di lavoro dipendente, anche in modalità remota. Difatti, tali lavoratori calcolano il proprio reddito tassabile sulla base di tabelle emanate ogni anno dal Ministero del lavoro.

Proprio su questo regime, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata più volte nel corso del 2021 (risposte n. 345 e 590) ribadendo che l'eccezionalità dell'evento non giustifica una deviazione dal principio del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Nei casi affrontati, i lavoratori erano stati assunti per svolgere la loro attività lavorativa in smart working all'estero distaccati presso società consociate del datore di lavoro. Tuttavia, per motivi personali o legati alla pandemia, avevano svolto l'attività in smart working dall'Italia. In entrambi i casi, l'amministrazione ha quindi negato l'agevolazione della tassazione secondo il regime delle retribuzioni convenzionali, mancando il requisito del soggiorno all'estero per un periodo superiore ai 183 giorni nell'arco dei dodici mesi.

A prescindere dalla situazione eccezionale causata dalla pandemia, il regime degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 44/2016) risulta essere molto conveniente per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, dopo almeno due anni trascorsi all'estero. Di conseguenza, i cosiddetti nomadi digitali, o comunque i lavoratori da remoto, possono facilmente accedere all'agevolazione certamente molto generosa.
Infatti, l'esenzione del 70% del reddito può essere aumentata al 90% (10% imponibile) se il lavoratore si trasferisce in una regione del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
Inoltre, l'agevolazione può essere estesa per ulteriore cinque anni, laddove il lavoratore alternativamente abbia un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) oppure acquisti un'abitazione nei dodici mesi prima del trasferimento in Italia o successivamente al trasferimento. In tal caso, l'agevolazione si limita all'esenzione della metà del reddito. Tuttavia, se il lavoratore ha tre figli minorenni o a carico, l'esenzione sale al 90%.

Il vantaggio fiscale indirettamente si riverbera anche sui datori di lavoro, se, come spesso accade, il lavoratore negozia uno stipendio netto, cioè dopo la deduzione delle imposte. Difatti, posto che lo stipendio al lordo delle imposte sarà più basso a parità di netto rispetto a un lavoratore 'ordinario', che non può beneficiare dell'agevolazione, anche i contributi previdenziali e assicurativi saranno calcolati su un reddito inferiore. In tal modo si riduce indirettamente il cuneo fiscale, oltre che lo stipendio, a carico del datore di lavoro.
Per tutto quanto sopra, l'Italia si dimostra molto attrattiva, segnatamente sotto il profilo fiscale, per i nomadi digitali e più in generale per coloro che svolgo la propria attività da remoto.
Opinione personale dell’autore
Il presente articolo costituisce e riflette un’opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.
WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall’osservare le indicazioni ivi rappresentate.
Avvocato responsabile del settore tax di Alvarium con particolari competenze nel settore della fiscalità finanziaria, pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale. Ha lavorato in Assonime a Bruxelles e per un primario studio tributario di Milano specializzato nella consulenza cross-border. Collabora con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi) su vari temi di fiscalità fra Italia e Svizzera.

Cosa vorresti fare?