Neo residenti: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

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Come chiedere un parere fiscale all'Agenzia delle entrate? L'istituto dell'interpello riconosce al contribuente la possibilità di adire l'Amministrazione finanziaria al fine di conoscere preventivamente l'atteggiamento del Fisco in merito a casi personali
L'istituto dell'interpello riconosce al contribuente la possibilità di adire l'Amministrazione finanziaria al fine di conoscere preventivamente l'atteggiamento del Fisco in merito a casi personali, concreti e controversi alla luce dei dati normativi esistenti. Ciò, sostanzialmente, per consentire al contribuente di definire le proprie scelte di “comportamento” fiscale.
Ebbene, l'intento di attribuire ai contribuenti uno strumento per chiedere e ricevere risposte e pareri dall'Amministrazione, con effetti durevoli e vincolanti per quest'ultima, risponde appieno all'esigenza della corretta attuazione del rapporto tributario: la ratio è, dunque, quella di avere una risposta e parere preventivo dell'Amministrazione finanziaria circa il trattamento tributario di fattispecie, atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto che ha proposto l'istanza.

La disciplina è stata fortememente modificata dal D.Lgs. n. 156/2015, che ha riattributito all'istituto la qualifica di strumento privilegiato di dialogo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Vi sono cinque tipologie di interpello, la cui disciplina è regolamentata nell'art. 11, della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), ossia quello ordinario “puro”, quello ordinario “qualificatorio”, quello “probatorio”, quello “antielusivo” e, infine, quello “disapplicativo”.

Di certo, l'interpello c.d. probatorio, assume rilievo con riguardo al regime fiscale opzionale per i “neo residenti”.

Come è noto, nell'ottica di attrarre ed incentivare il trasferimento nel territorio nazionale degli High Net Work Individual, ovvero di quelle persone dotate di elevati patrimoni, l'art. 1, comma 152, della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha introdotto nel T.U.I.R. il nuovo art. 24-bis rubricato “Opzione per l'imposta sostituiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”

Detto articolo prevede un regime fiscale opzionale e di favore, basato su un prelievo forfetario sui redditi che i neo residenti producono all'estero, lasciando assoggettati a tassazione ordinaria i redditi che trovano la fonte nel territorio dello Stato o che il contribuente decide deliberatamente di escludere dal regime.

Senza approfondire le caratteristiche di detto regime, è opportuno precisare che l'art. 24-bis, comma 3, cit., prevede la possibilità per i soggetti che intendono aderire al nuovo regime, ma incerti sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso, di presentare istanza di interpello “probatorio”, al fine di ottenere una risposta, entro centoventi giorni dall'istanza, da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'interpello ha carattere facoltativo e non obbligatorio, conformemente a quanto previsto in materia generale di interpello probatorio e all'impostazione della riforma attuata dal Decreto interpelli.

Coloro che non intendono presentare l'istanza, nel presupposto di rispettare tutte le condizioni richieste dall'articolo 24-bis cit., possono comunque esercitare la relativa opzione mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta di validità del regime.

Per quanto riguarda la tempistica, l'istanza di interpello può essere presentata anche se il soggetto interessato non ha ancora trasferito la residenza in Italia, ma intenda conoscere preliminarmente e preventivamente il parere dell'Amministrazione.

Possibile contenuto eventuale dell'istanza è, invece, l'indicazione degli Stati o territori esteri che il contribuente intende escludere dal regime agevolato e non sottoporre all'imposta forfettaria sostitutiva.

L'onere probatorio che grava sul contribuente nell'ambito della procedura di interpello è graduato in ragione dell'intensità dei legami personali ed economici dell'istante con il territorio italiano nel periodo di osservazione emersi in sede di compilazione della check list e alla “pericolosità fiscale” dello Stato o territorio di provenienza.

Coerentemente con la natura consultiva del parere reso dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale risposta negativa non pregiudica la fruizione del regime per il contribuente che, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'art. 24-bis cit., decida di dimostrarne la ricorrenza in altra sede .

Con rifermento al contenuto dell'istanza, oltre a quanto stabilito dagli articoli 3, lettere a), c) e 5 del D.Lgs. n. 156 del 2015, deve contenere in primis l'indicazione, da parte del soggetto istante, dello status di non residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione e, secondariamente, tutti gli elementi che permettono all'Agenzia di verificare la presenza delle condizioni che consentono l'accesso al regime. Sul punto, la Circolare n. 17/e/2017 dell'Agenzia delle entrate individua una check list che deve essere compilata ed allegata all'istanza, con i relativi documenti se rilevanti; ciò, anche in funzione di una preventiva autovalutazione circa la propria legittimazione d'accesso al regime.

In conclsuione, con specifico riferimento all'interpello “probatorio” per i neo residenti, sebbene esso risulti essere facoltativo per l'esercizio dell'opzione, appare essere comunque fondamentale al fine di limitare possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Difatti, con tale strumento giuridico il contribuente può richiedere, anche in via preventiva, una valutazione in ordine ai requisiti prospettati e richiesti dalla norma per l'accesso al regime.

In presenza di tale risposta, o, comunque, al maturare della fictio juris del silenzio - assenso, si produrrà l'effetto della tutela “piena” nei confronti del contribuente, in forza della quale l'Ufficio, in ogni sua articolazione, non può disattendere quanto espresso a seguito dell'istanza di interpello.

Detto effetto preclusivo, che osta all'emissione di un successivo atto impositivo o sanzionatorio contrario alla risposta fornita, comporta però una totale disclosure del contribuente all'atto della richiesta del parere dell'Amministrazione: difatti, la risposta all'interpello vincola l'Ufficio solo nel caso in cui i fatti prospettati dall'istante siano sussistenti e si siano verificati.

In altri termini, laddove l'Amministrazione finanziaria dovesse procedere a una verifica dei requisiti per l'accesso al regime di favor, solo in presenza di una risposta all'interpello il contribuente ha una tutela maggiore, sempreché la fattispecie oggetto dell'istanza e denunciata dal contribuente stesso corrisponda a quella verificata e accertata dall'Anmministrazione finanziaria.

Sicché, è evidente che la proposizione di una istanza di interpello consente al contribuente di avere una maggiore tutela, fermo restando un generalizzato obbligo di disclosure, di trasparenza e di correttezza nei confronti dell'amministrazione.
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Laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi sull’armonizzazione fiscale europea, ha conseguito il diploma di Master in diritto tributario a pieni voti presso la medesima Università e il Dottorato di ricerca in diritto tributario – business & law presso l’Università degli studi di Brescia e Bergamo.

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