Il flagging out e gli obblighi fiscali conseguenti

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Negli ultimi anni è stato rilevato un considerevole incremento di bandiere estere issate sulle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani, ormeggiate presso i porti turistici nazionali. Pertanto molti possessori di imbarcazioni da diporto hanno preferito “emigrare”, solo sulla carta, verso registri navali esteri. Quali adempimenti di natura fiscale si devono considerare?
Il flagging out è un fenomeno principalmente studiato e valutato in economia marittima, nato nello shipping, e successivamente esteso allo yachting, caratterizzato dal processo che porta un armatore, al fine di ridurre i complessivi costi di gestione dell'unità, a ricercare registri navali (o bandiere) che possano permettere una congrua riduzione delle voci di costo e spesa riferite, ad esempio, ad assicurazioni, equipaggi e imposte. Ma anche a una semplificazione della gestione dell'imbarcazione, in termini tecnici (come per esempio la gestione delle dotazioni obbligatorie di bordo).

Negli ultimi anni è stato rilevato un considerevole incremento di bandiere estere issate sulle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani, ormeggiate presso i porti turistici nazionali.
Pertanto molti possessori di imbarcazioni da diporto hanno preferito “emigrare”, solo sulla carta, verso registri navali esteri dismettendo così la bandiera nazionale, nel tentativo di realizzare una notevole riduzione dei costi di gestione e, in alcuni casi, anche per “nascondere” il possesso delle imbarcazioni (spesso di lusso) al fisco italiano.

Tale operazione apre tuttavia la strada a taluni adempimenti di natura fiscale che scaturiscono appunto dal registrare una imbarcazione presso registri navali esteri e dotarsi dunque di bandiera estera, che spesso sono ignorati dagli stessi (mal consigliati) armatori.
In tal senso occorre ricordare che tale circostanza determina l'obbligo, a carico della persona fisica residente in Italia e proprietaria dell'imbarcazione, di compilazione del quadro Rw ex art. 4 del Dl 167/90, anche laddove si disponga dell'imbarcazione in forza di un contratto di leasing.
Occorre essere consapevoli che secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, rientrano tra le attività estere di natura patrimoniale da indicare nel quadro Rw (circ. nn. 38/2013, 43/2009, 85/2001 e ris. n. 134/2002): gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto “esteri”, qualora iscritti in registri navali esteri, battenti bandiera estera.
Come confermato dalla risoluzione Agenzia delle entrate 3 luglio 2009 n. 172, quindi, una barca dovrebbe essere oggetto di monitoraggio fiscale qualora risulti registrata o iscritta nei registri navali esteri. Tale status peraltro è confermato anche se la medesima si trova ancorata in acque territoriali italiane.

I medesimi obblighi di segnalazione fiscale, da ottemperare attraverso la compilazione del quadro Rw permango anche laddove l'imbarcazione sia detenuta tramite un contratto di leasing. Infatti, è comunque stato osservato che la conduzione in leasing di un bene ne rappresenta la detenzione (ris. Agenzia delle entrate 8 maggio 2008 n. 188) e anche la detenzione di un bene all'estero costituisce un presupposto che prevede la compilazione del quadro Rw (cfr. circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2013 n. 38).

Riguardo al valore da indicare in dichiarazione, le istruzioni al quadro Rw specificano che per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, si deve “indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione)”.
Si ritiene che tali indicazioni siano da intendersi, nel caso in discorso, facendo riferimento al costo sostenuto, considerato che, in applicazione del principio di equiparazione tra leasing finanziario e contratto di mutuo, mediante la locazione finanziaria l'utilizzatore del bene viene finanziato dalla stessa.

In caso di omessa segnalazione dell'imbarcazione con bandiera estera nel quadro Rw del Modello unico persone fisiche, l'art. 5 co. 2 del Dl 167/90 stabilisce per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale una sanzione dal 3 al 15% dell'importo non dichiarato. Qualora le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in paradisi fiscali, la sanzione è raddoppiata e diviene dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. Trattandosi di sanzioni fiscali, operano le norme del D.Lgs. 472/97, quindi il favor rei (art. 3 del D.Lgs. 472/97), il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. 472/97.

Ai fini delle imposte dirette è doveroso ricordare che in caso di eventuale vendita dell'imbarcazione da parte di un soggetto non imprenditore, deve escludersi la tassazione diretta dei proventi percepiti.
Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, sono imponibili i soli proventi derivanti dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili ex art. 67 comma 1 lett. h) del Tuir: in questa fattispecie non sono considerati invece le plusvalenze derivanti dalla relativa cessione.
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soluzioni della crisi di impresa, wealth management, fiscalità energie rinnovabili. È esperto nella
negoziazione di contratti relativi a M&A e nel diritto societario. Assiste fondi di private equity in operazioni
di investimento. È componente della Commissione fiscalità operazioni straordinarie dei dottori
commercialisti di Roma ed è iscritto nell’albo degli amministratori giudiziari – sez. esperti in gestione di
azienda.

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