Euroritenuta e voluntary disclosure: forti chance rimborso

14.11.2019
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Conti correnti svizzeri. Interessanti novità per quanto riguarda il rimborso dell'euroritenuta per chi ha aderito alla voluntary disclosure. Si registrano infatti nuove decisioni pro contribuente che confermano il divieto di doppia imposizione e il conseguente diritto al rimborso
Rimborso euroritenuta: le ultime pronunce consolidano un orientamento di merito dei giudici milanesi, punto di riferimento per la giurisprudenza nazionale. Ecco i dettagli.
Non si è ancora arrivati alla pronuncia della Cassazione. Tuttavia, sono state di recente depositate una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la n.3017/15/19, e due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la n. 4629/19 Sez. 14 e la n.4569/19 Sez. 13. Tutte recentemente depositate, con le quali sono stati accolti i ricorsi di chi ha chiesto il rimborso delle imposte estere dopo aver pagato le somme dovute per il perfezionamento della voluntary disclosure.
I casi riguardano i casi di soggetti titolari di conti in Svizzera non riportati nel quadro RW della loro dichiarazione e poi regolarizzati con la speciale sanatoria. Tale comportamento può aver dato luogo a fenomeni di doppia imposizione allorché i contribuenti si siano trovati ad aver pagato oltre a tributi, interessi e sanzioni così come liquidati dall'Ufficio per il perfezionamento della VD anche l'Imposta nello Stato estero. Si tratta della c.d. “Euroritenuta” sui redditi esteri tassati alla fonte in forza della direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 prevista allorquando non era operativo lo scambio automatico delle informazioni circa la residenza degli investitori.
In tali ipotesi, chi ha avanzato una richiesta di rimborso all'Erario delle imposte pagate all'estero si è scontrato con la ferma opposizione dell'Agenzia delle Entrate. A tale opposizione si sono contrapposte le motivazioni dei giudici contenute nelle ultime pronunce citate con le quali vengono respinte le ragioni del diniego al rimborso.
Voluntary disclosure: rimborso euroritenuta su conti correnti svizzeri
I casi riguardano i casi di soggetti titolari di conti in Svizzera non riportati nel quadro RW della loro dichiarazione e poi regolarizzati con la speciale sanatoria. Tale comportamento può aver dato luogo a fenomeni di doppia imposizione allorché i contribuenti si siano trovati ad aver pagato oltre a tributi, interessi e sanzioni così come liquidati dall'Ufficio per il perfezionamento della VD anche l'Imposta nello Stato estero. Si tratta della c.d. “Euroritenuta” sui redditi esteri tassati alla fonte in forza della direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 prevista allorquando non era operativo lo scambio automatico delle informazioni circa la residenza degli investitori.
In tali ipotesi, chi ha avanzato una richiesta di rimborso all'Erario delle imposte pagate all'estero si è scontrato con la ferma opposizione dell'Agenzia delle Entrate. A tale opposizione si sono contrapposte le motivazioni dei giudici contenute nelle ultime pronunce citate con le quali vengono respinte le ragioni del diniego al rimborso.
La sentenza della Commissione Tributaria
Secondo la Commissione Tributaria di Milano l'istanza di rimborso non si può considerare come un tentativo di modificare la procedura di VD regolarmente e definitivamente perfezionatasi in base al quadro normativo applicabile. L'istanza si deve considerare invece come una richiesta di rimborso dell'euroritenuta applicata dagli istituti bancari sui redditi da risparmio maturati all'estero.
Doppia imposizione
Inoltre, secondo i giudici, ricorre la doppia imposizione avendo i contribuenti pagato sui medesimi redditi anche quanto dovuto per il perfezionamento della VD. Ciò è in aperta violazione dell'art. 10 del D.Lgs. 84/2005. Non potendo ricorrere il contribuente al meccanismo del credito di imposta determinato in base all'art. 165 Tuir, trattandosi di redditi finanziari soggetti a imposta alla fonte e non riportati in dichiarazione, deve essere consentito dunque di ottenere il rimborso dell'imposta estera.
Ciò rappresenta l'attuazione della normativa europea regolarmente recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs 84/2005 che non consente la doppia imposizione e prevede rimedi alternativi per la sua eliminazione.
In nessun caso l'euroritenuta può essere considerata come un corrispettivo per l'animato concludono i giudici.
Rimborso euroritenuta, in attesa di decisioni future
Nell'attesa dei risvolti dei contenziosi pendenti e soprattutto della decisione della Cassazione alla quale è ricorsa il Fisco in uno dei primi procedimenti avviati sul tema, al momento le parti vittoriose possono beneficiare della immediata esecutività delle decisioni dei giudici tributari di recente estesa dal legislatore anche a favore dei contribuenti e dunque avviare la procedura per conseguire il rimborso delle imposte.
