Donazione tramite c/c estero: quale trattamento fiscale?

Valentina Guarise
17.2.2021
Tempo di lettura: 2'
Il trattamento fiscale di una donazione effettuata con bonifico da un conto bancario estero (risposta interpello n. 310/2019)
In assenza del presupposto della territorialità, la somma di denaro corrisposta da un soggetto non residente in Italia ad un soggetto residente, tramite bonifico bancario su conto estero, non soggiace ad alcun obbligo formale e sostanziale ai fini dell'imposta sulle donazioni e dell'imposta di registro. Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello n. 310/2019.
Nella fattispecie, l'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un atto di donazione in denaro, tramite bonifico bancario, ordinato da un soggetto residente all'estero (figlio) verso un beneficiario residente in Italia (padre).

Dal punto di vista normativo ai fini dell'imposta sulle donazioni e dell'imposta di registro, assumono rilevanza l'art. 2 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (Tus) e l'art. 55, comma 1-bis Tus. Tale ultima norma, introdotta per finalità antielusive, non deroga i criteri di territorialità previsti dal sopracitato art. 2 Tus e i due articoli devono essere letti in modo integrato. L'Amministrazione finanziaria, infatti, nel formulare il proprio parere, ha specificato che anche gli atti di donazione, formatisi all'estero, nei confronti di beneficiari residenti nello Stato, devono essere registrati a termine fisso, a condizione che venga rispettato il presupposto della territorialità.

L'art. 2 Tus statuisce che sono soggetti ad imposta di donazione tutti i beni e diritti trasferiti per atto di liberalità qualora il donante sia residente in Italia ovvero, qualora non sia ivi residente, se il bene/diritto trasferito si trova nello Stato alla data della donazione.

Il comma 3 del citato art. 2 individua i criteri per stabilire la territorialità delle donazioni. Una donazione di denaro viene assimilata, per le caratteristiche simili, alla categoria “assegni di ogni specie” (lettera e) del citato comma). Questi si considerano esistenti in Italia se l'emittente è ivi residente e – pertanto – se il soggetto che ordina il bonifico è residente all'estero, l'atto di donazione non sarà soggetto ad imposta di donazione in Italia e neppure a registrazione in termine fisso.

Tuttavia, in merito a questa risposta ad interpello, è importante segnalare due aspetti.

In primis, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18725/2017, hanno affermato che il bonifico di una somma di denaro non di modico valore effettuato per spirito di liberalità, senza un atto pubblico, è una donazione nulla, con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare, tra cui il fatto che gli eredi potrebbero pretendere la restituzione della somma “donata”.

In secundis, la risposta dell'Agenzia tiene conto del fatto che il trasferimento di denaro avviene tra due conti correnti esteri. Diversamente, nel caso di conto corrente italiano quale destinazione della somma di denaro, la giurisprudenza di merito ha dichiarato che l'imposta di donazione dovrebbe essere applicata in Italia, poiché è il luogo in cui si “perfeziona” l'ordine di bonifico
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Laureata in Economia e Diritto dell’impresa a pieni voti presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, dottore commercialista e revisore dei conti.
Ha avuto un’esperienza pregressa in un altro studio tributario internazionale di primario livello e dal 2009 collabora con lo studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati.
Le sue aree di specializzazione professionale sono: consulenza fiscale e societaria a primarie società, con particolare esperienza nelle aree della pianificazione fiscale e della assistenza ad operazioni di M&A, consulenza fiscale a persone fisiche, strumenti per la protezione patrimoniale e passaggio generazionale.
Durante la propria esperienza ha assistito clienti, tra i quali gruppi multinazionali di rilevanti dimensioni, basati in Italia e all’estero, operanti in svariati settori, fra cui automotive, alimentare, beni di consumo e servizi digitali evoluti.

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