Disciplina Cfc: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

10.1.2022
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L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E/2021 del 27 dicembre 2021 è tornata a fornire chiarimenti in tema di società controllate estere
In tema di società controllate estere (Cfc - controlled foreign companies), con la circolare n. 18/E/2021 del 27 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in materia precisando che ai fini del calcolo della tassazione virtuale italiana rileva solo l'Ires; pertanto, a differenza di quanto avveniva prima del recepimento della direttiva Atad (anti tax avoidance directive), non si tiene più conto di eventuali addizionali, né dell'Irap.
La Circolare si è resa necessaria per fornire chiarimenti interpretativi in merito ai nuovi criteri per determinare il requisito dell'effettivo livello di tassazione, mutato a seguito del recepimento della direttiva Atad, recepita con il d.lgs. n. 142/2018; inoltre, il documento di prassi tiene conto delle risultanze della consultazione pubblica promossa lo scorso anno dall'amministrazione finanziaria.
Nella circolare vengono illustrati i requisiti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc, sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato, nonché sull'applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie.
La Circolare si è resa necessaria per fornire chiarimenti interpretativi in merito ai nuovi criteri per determinare il requisito dell'effettivo livello di tassazione, mutato a seguito del recepimento della direttiva Atad, recepita con il d.lgs. n. 142/2018; inoltre, il documento di prassi tiene conto delle risultanze della consultazione pubblica promossa lo scorso anno dall'amministrazione finanziaria.
Nella circolare vengono illustrati i requisiti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina Cfc, sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato, nonché sull'applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie.
La normativa
L'art. 167 del Tuir prevede che siano imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate, localizzate in Paesi che hanno una tassazione ridotta (tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui la controllata estera sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia) e che, al tempo stesso, risultano titolari (per oltre un terzo dei propri proventi) di determinate categorie di proventi (passive income) senza che venga svolta una effettiva attività economica.
La norma ha, dunque, un chiaro intento antielusivo.
La Circolare e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 27 dicembre 2021 la circolare n. 18/E/2021 e il provvedimento n. 376652. Con detti documenti si è specificato tanto il requisito soggettivo, quanto quello oggettivo della disciplina in commento. In particolare: il controllo esercitato dal soggetto residente nei confronti della partecipata estera; il basso livello di tassazione scontato dalla stessa partecipata nel Paese estero, ovvero dalla propria stabile organizzazione, qualora abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna dello Stato della casa madre; il conseguimento di specifici proventi.
La Circolare, inoltre, si sofferma sull'esimente prevista dall'art. 167, comma 5, Tuir: il soggetto controllante residente può, anche attraverso istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, disapplicare la normativa Cfc se l'ente controllato (o la stabile organizzazione) svolga nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Dunque, la nuova unica circostanza esimente richiede che l'attività sia sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, ossia da una struttura che presenti una consistenza economica adeguata all'attività svolta. Sul punto, la Circolare fornisce una indicazione circa i documenti e allegati da produrre utilmente in sede di interpello o di controllo. Tale requisito, specifica il documento di prassi, vale anche per attività che non necessitano di una struttura organizzativa particolarmente complessa, come le holding o le società che gestiscono attivi immobilizzati senza svolgere alcuna attività di stampo industriale o commerciale. Pertanto, l'esimente non opera di fronte ad una struttura organizzativa priva di effettiva attività e di una reale consistenza ossia senza autonomia decisionale se non formale.
Con riferimento, invece, ai criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione, il provvedimento n. 376652, precisa che rilevano: sia le imposte sul reddito effettivamente dovute dall'entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell'utilizzo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento; sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso.
Se tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle individuate nella Convenzione stessa.
Il riferimento è all'Ires per calcolare la tassazione virtuale interna (le addizionali non rilevano), al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Anche l'Irap non va considerata.
La circolare 18/E contiene in allegato l'elenco dei documenti da produrre in sede di interpello o controllo.
Se tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle individuate nella Convenzione stessa.
Il riferimento è all'Ires per calcolare la tassazione virtuale interna (le addizionali non rilevano), al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Anche l'Irap non va considerata.
La circolare 18/E contiene in allegato l'elenco dei documenti da produrre in sede di interpello o controllo.