Dac6: quali sono gli obblighi e le novità

11.2.2021
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L'Agenzia delle entrate con la circolare n.2/2021 ha fornito chiarimenti in merito alla direttiva comunitaria Dac6
La Dac6 è stata recepita in Italia con il Dlgs n.100/2020 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 novembre
Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente
Scambio di informazioni, tra i vari stati membri Ue, sul meccanismo transfrontaliero attuato. Questo quanto è stato introdotto dalla direttiva comunitaria Dac6, recepita in Italia con il Dlgs n.100/2020 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 novembre.
Ma andiamo a vedere meglio in cosa consiste la Dac6, grazie all'ultima circolare pubblicata dall'Agenzia delle entrate.
Ma andiamo a vedere meglio in cosa consiste la Dac6, grazie all'ultima circolare pubblicata dall'Agenzia delle entrate.
Le comunicazioni
Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.
Si tratta di un obbligo che grava su più soggetti:
- gli intermediari, che hanno svolto le attività rilevanti in relazione al meccanismo transfrontaliero, e il contribuente che ne ha la disponibilità ai fini della relativa attuazione.
Tuttavia, lo stesso articolo 3 detta specifiche regole che consentono di individuare i soggetti cui è posto l'obbligo di comunicazione secondo un ordine di priorità.
In primo luogo, detto obbligo è posto in capo agli intermediari e, solo al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze, tale obbligo è traslato sul contribuente:
- - l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione; - assenza dell'intermediario;
- qualora l'intermediario non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le informazioni sono già state oggetto di comunicazione.
Tali circostanze pongono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero sul contribuente in assenza di un intermediario, o qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di notifica all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente estera. In merito si osserva che l'elaborazione e l'attuazione di un meccanismo non sempre richiedono la presenza di un intermediario. Vi possono essere situazioni, infatti, in cui il contribuente elabora e attua il meccanismo in piena autonomia (cosiddetto meccanismo “in house”), disponendo delle competenze necessarie per predisporre soluzioni di pianificazione fiscale.
Esenzione dalla comunicazione
I soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione, al ricorrere di determinate condizioni, possono esserne esonerati. Una prima causa di esonero, che riguarda sia gli intermediari che i contribuenti, è prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo che prevede: “quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2011/16/Ue”.