Big tech del web alleate del fisco con la Dac 7

Alessandro Foti
Alessandro Foti
6.5.2021
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La Dac 7 rappresenta una tra le più recenti misure legislative europee di contrastato all'evasione fiscale che introduce maggiore trasparenza dei flussi informativi e una sorta di “collaborazione forzata” tra le big tech del web, quali Airbnb, eBay, Uber, e le autorità fiscali dei Paesi europei

Una misura adottata in tempi da record – 8 mesi dalla pubblicazione della corrispondente proposta – che impone ai principali player della digital economy di condividere con le autorità fiscali dei dati di utenti/venditori nelle loro piattaforme web

L’obbligo per i gestori si applica a partire dal 1° gennaio 2023 e per dissuaderli dal rinunciare a collaborare è stato previsto che i comportamenti contrari alla Dac 7 possano essere sanzionati persino con la sospensione dell’attività

Per certi versi la crisi pandemica ha enfatizzato il primato dei modelli di business delle imprese multinazionali digitali su quelle tradizionali. Tra i vari indici che premiano le big tech del web spiccano i risultati complessivi su volumi delle transazioni e fatturato. E infatti, nonostante la crisi economica e finanziaria globale, le principali imprese digitali per lo più operanti tramite piattaforme web, nell'ultimo biennio hanno registrato una crescita esponenziale delle transazioni di beni/servizi per il loro tramite facilitate. Ciò naturalmente si traduce in maggiori proventi, non solo per le imprese che gestiscono le piattaforme web ma anche per gli utenti che tramite queste vendono beni/servizi.
L'etereo contesto delle piattaforme web internazionali, tuttavia, spesso agevola l'utilizzo di sistemi architettati per evitare di tassare i redditi conseguiti dalle operazioni via web e/o di assoggettare tali operazioni alla disciplina Iva.

Difatti, per effetto della dimensione transfrontaliera dei servizi offerti dalle big tech del web si è assistito al dilagare di fenomeni di frode, evasione e elusione fiscali con conseguenti importanti perdite di gettito da parte di molti Stati membri dell'Unione europea.

Questa perdita di gettito ha innescato nella comunità internazionale l'esigenza di elaborare un piano ampio e articolato di misure finalizzate all'implementazione dello scambio di informazioni e al rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale.

La Dac 7 (Direttiva (Ue) 2021/514) si colloca proprio all'interno del progetto del Consiglio dell'Unione europea avviato con l'emanazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale dell'Unione europea 2011/16/EU (Dac 1, Directive on administrative cooperation) da integrarsi di volta in volta con nuove direttive e regolamenti in modo da garantire maggiore trasparenza delle operazioni transfrontaliere anche attraverso lo scambio di informazioni.

La direttiva in commento, in parte recependo lo standard di comunicazione dei dati obbligatorio (Mandatory disclosure rules) elaborato dall'Ocse, perfeziona la Dac 1 modificandone alcune disposizioni in materia di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa, ed estendendone l'ambito di applicazione alle informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme digitali che facilitano transazioni di beni e servizi.

Più in dettaglio, con essa è stata prevista l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di scambio di informazioni su richiesta, relativamente alla “prevedibile pertinenza” (nuovo Art. 5-bis) e ai gruppi di utenti (richiesta collettiva), nonché di scambio automatico di informazioni su redditi da canoni.

Tra le novità di maggiore interesse introdotte dalla Dac 7 vi sono i nuovi obblighi di comunicazione in capo ai gestori delle piattaforme commerciali digitali e il potenziamento della cooperazione amministrativa tra amministrazioni fiscali e delle verifiche congiunte.

I soggetti interessati dalla Dac 7 e le operazioni rilevanti


La Dac 7 definisce i gestori in maniera assai ampia, ricomprendendo in questa categoria qualsiasi entità che stipula contratti con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma digitale. Più precisamente, per entità deve intendersi una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione, nonché le entità che non siano state costituite, né abbiano la residenza o una stabile organizzazione ai fini fiscali in Ue; queste ultime, peraltro, saranno tenute a identificarsi in uno Stato della Ue (Dac Allegato Sez. I, A).
I gestori soggetti all'obbligo di comunicazione sono tenuti a registrarsi (registrazione unica nel registro centrale gestito dalla Commissione) presso l'autorità competente di qualsiasi Stato membro la quale attribuirà loro un numero di identificazione e lo comunicherà per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione (common communication network — Ccn), alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Il venditore è, invece, individuato nell'utente attivo della piattaforma digitale (persona fisica, entità non pubbliche né quotate), che nel periodo oggetto di comunicazione percepisce un corrispettivo a fronte dello svolgimento di una attività rilevante quale a) locazione di beni immobili; b) servizi personali; c) vendita di beni; d) noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

L'individuazione della rilevanza delle operazioni deve tener conto, non solo del carattere oneroso delle attività oggetto di comunicazione, anche di parametri indicativi dell'attività e dello status del venditore. In tale prospettiva, sono irrilevanti le transazioni poste in essere dal venditore che abbia effettuato meno di 30 transazioni grazie alla piattaforma e per le quali il corrispettivo non abbia superato 2mila euro nell'anno considerato. Per alcune categorie di venditori “professionali” (come le catene alberghiere o gli operatori turistici) sono state previste delle soglie di rilevanza che fanno scattare l'obbligo di comunicazione (per esempio, il numero di transazioni per l'affitto di immobili).

I dati e le informazioni oggetto di comunicazione


Oltre alle informazioni utili a individuare il gestore della piattaforma dovranno essere comunicate anche le generalità del venditore, quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, eventuale c.f./p.i. se persona fisica o denominazione, sede legale, eventuale c.f./p.i. se entità.

È importante evidenziare che, in virtù della Dac 7, le autorità fiscali disporranno altresì di dati più delicati riferibili al venditore quali, ad esempio, l'identificativo del conto finanziario su cui il corrispettivo è pagato o accreditato (se noto al gestore) e ogni ulteriore informazione di natura finanziaria in possesso del gestore; ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente. Nei casi in cui la piattaforma faciliti la locazione di immobili, dovranno essere comunicati, l'indirizzo dell'immobile inserzionato, il corrispettivo versato o accreditato, e se disponibili al gestore, i dati catastali e il numero dei giorni di locazione durante il periodo oggetto di comunicazione (nuovo Art. 8-bis quater).

Per evitare poi interferenze con la normativa sulla privacy, e in particolare con il Gdpr, il legislatore europeo ha espressamente previsto che gli Stati membri garantiscano il livello massimo di tutela nel trattamento dei dati nel rispetto delle norme e dei regolamenti europei in materia.

Quali conseguenze per il gestore e il venditore inadempiente?


Pare utile anzitutto chiedersi a quali fini potranno essere utilizzati dalle autorità fiscali degli Stati membri i dati e le informazioni che i gestori sono tenuti a comunicare.

Ebbene, la direttiva espressamente chiarisce che gli Stati membri potranno utilizzarli per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione materiale della direttiva (come le imposte dirette). Inoltre, considerando l'importanza che l'Iva riveste per il funzionamento del mercato interno, dati e informazioni oggetto di comunicazione potranno assumere rilievo anche ai fini di questa oltre che di altre imposte indirette (Considerando 30).

Un ambito di utilizzo pertanto parecchio ampio che consentirà alle autorità fiscali degli Stati membri di verificare con maggiore facilità che i proventi realizzati attraverso le piattaforme digitali siano stati correttamente assoggettati alle imposte dirette e/o indirette.

Ulteriore profilo di particolare interesse riguarda il regime sanzionatorio. In via di principio la Dac 7 attribuisce agli Stati membri il potere di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (Considerando 21).

Tuttavia, per taluni gestori delle piattaforme che si sottraggono all'obbligo di comunicazione e/o registrazione sono previste sanzioni particolarmente severe che in casi estremi implicano l'inibizione di operare nel mercato Ue.

Nel caso del venditore inadempiente – ossia che non fornisca le informazioni dopo due solleciti del gestore ma non prima che siano passati 60 giorni – la Dac 7 legittima il gestore a intraprendere una serie di azioni per ottenere le informazioni richieste. In particolare sarà consentito al gestore di chiudere il conto del venditore e impedirgli di registrarsi sulla piattaforma o trattenere il corrispettivo dovuto finché il venditore non fornisca le informazioni richieste (Dac 7 Allegato Sez. VI, n.2).

Gran parte delle disposizioni della Dac 7 relative agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei gestori saranno applicabili già dal 1° gennaio 2023, anche se la piena efficacia operativa è prevista al più tardi a partire dal 2024. A partire da queste date le verifiche delle autorità fiscali delle giurisdizioni della Ue, e quindi anche quelli dell'Agenzia delle entrate per quanto riguarda l'Italia, saranno in larga misura facilitate dai costanti flussi di dati e informazioni fornite dalle big tech del web nella duplice veste di gestori di piattaforme e nuovi alleati del fisco.
Opinione personale dell’autore
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Avvocato tributarista senior presso lo studio De Berti-Jacchia in Milano, si occupa della materia sia in ambito nazionale sia internazionale con particolare attenzione a Hnwi e multinazionali altamente digitalizzate, quali quelle operanti nei settori big data, Ai, cloud, cybersecurity, IoT, blockchain.

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