Le società di investimento semplice: tanto rumore per nulla

17.6.2019
Tempo di lettura: 3'
Si moltiplicano le iniziative per allargare a una clientela private prodotti d'investimento nati per investitori istituzionali. Il quadro normativo e la necessità di individuare il target giusto
La nuova frontiera per dare nuovo impulso alle piccole e medie imprese potrà essere la società di investimento semplice o “SIS”. O probabilmente no. Recentemente introdotte con il decreto legge n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), le SIS si inseriscono in un più ampio disegno volto a delineare strumenti in grado di agevolare l'afflusso di capitali nei confronti di Pmi e di imprese in crescita. Basti pensare, inter alia, ai piani individuali di risparmio (o a quello che ne resta…), al crowdfunding o ai regimi semplificati previsti per alcuni organismi di investimento collettivo. Ai club deal.
Oggetto esclusivo delle SIS, da costituirsi nella forma di una Sicaf, è infatti l'investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati a condizione che si trovino in fase di sperimentazione, costituzione e di avvio dell'attività.
Limite debitamente compensato dal vantaggio fiscale dell'esenzione dalle tasse dei redditi di capitale. Più nel dettaglio, questo nuovo veicolo di investimento si caratterizza per: (i) l'obbligo di capitale sociale almeno pari a 50 mila euro, (ii) il divieto di ricorso al debito, (iii) il limite al patrimonio netto, che non deve eccedere i 25 milioni di euro e, peculiarmente, (iv) l' identificazione dei soli professionali quali potenziali investitori.
Le SIS, riconosciute quindi quali gestori collettivi del risparmio, soggiacciono alla normativa ad essi applicabile, pur tuttavia nella forma più attenuata propria dei gestori “sotto-soglia”, alla luce delle peculiarità sopra elencate. Le semplificazioni previste in relazione ai requisiti ed agli obblighi (quali, a mero titolo informativo, i requisiti patrimoniali, la trasparenza e correttezza dei comportamenti e le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio), rendono certamente le SIS un interessante ed agevole canale di investimento anche nell'ottica di private deal. Sulla base della bozza del testo del Decreto Crescita, poi riformulato nella sua versione definitiva, ben si sarebbero potute immaginare le SIS quale naturale declinazione di un club deal. Tuttavia il testo finale del Decreto Crescita è chiaro: gli investimenti nelle SIS sono riservati agli investitori professionali.
Pertanto o si mette mano e a detta definizione o, inspiegabilmente, ne resta pertanto escluso anche il target di clientela degli “high net worth individual”, per tali intendendosi quei soggetti classificati come clienti al dettaglio con ingenti risorse finanziarie disponibili ed alto patrimonio netto. Eppure, come anticipato, le SIS avrebbero potuto attrarre proprio questa tipologia di investitori privati, circostanza peraltro presa in considerazione in una prima fase in cui la platea di soggetti ammessi all'investimento comprendeva anche i c.d. “business angels”.
Evidenti risultano essere le implicazioni di una simile restrizione: presumibilmente ne conseguirà una riduzione tanto del volume dei finanziamenti concretamente ottenibili dalle PMI per il tramite di SIS quanto delle possibilità di realizzazione di iniziative nel settore del private equity.
Alla luce di ciò, in attesa di poter valutare la risposta degli operatori di mercato alle SIS, sarebbe auspicabile un ulteriore rifinizione, quantomeno parziale, della norma.
Oggetto esclusivo delle SIS, da costituirsi nella forma di una Sicaf, è infatti l'investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati a condizione che si trovino in fase di sperimentazione, costituzione e di avvio dell'attività.
Limite debitamente compensato dal vantaggio fiscale dell'esenzione dalle tasse dei redditi di capitale. Più nel dettaglio, questo nuovo veicolo di investimento si caratterizza per: (i) l'obbligo di capitale sociale almeno pari a 50 mila euro, (ii) il divieto di ricorso al debito, (iii) il limite al patrimonio netto, che non deve eccedere i 25 milioni di euro e, peculiarmente, (iv) l' identificazione dei soli professionali quali potenziali investitori.
Le SIS, riconosciute quindi quali gestori collettivi del risparmio, soggiacciono alla normativa ad essi applicabile, pur tuttavia nella forma più attenuata propria dei gestori “sotto-soglia”, alla luce delle peculiarità sopra elencate. Le semplificazioni previste in relazione ai requisiti ed agli obblighi (quali, a mero titolo informativo, i requisiti patrimoniali, la trasparenza e correttezza dei comportamenti e le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio), rendono certamente le SIS un interessante ed agevole canale di investimento anche nell'ottica di private deal. Sulla base della bozza del testo del Decreto Crescita, poi riformulato nella sua versione definitiva, ben si sarebbero potute immaginare le SIS quale naturale declinazione di un club deal. Tuttavia il testo finale del Decreto Crescita è chiaro: gli investimenti nelle SIS sono riservati agli investitori professionali.
Pertanto o si mette mano e a detta definizione o, inspiegabilmente, ne resta pertanto escluso anche il target di clientela degli “high net worth individual”, per tali intendendosi quei soggetti classificati come clienti al dettaglio con ingenti risorse finanziarie disponibili ed alto patrimonio netto. Eppure, come anticipato, le SIS avrebbero potuto attrarre proprio questa tipologia di investitori privati, circostanza peraltro presa in considerazione in una prima fase in cui la platea di soggetti ammessi all'investimento comprendeva anche i c.d. “business angels”.
Evidenti risultano essere le implicazioni di una simile restrizione: presumibilmente ne conseguirà una riduzione tanto del volume dei finanziamenti concretamente ottenibili dalle PMI per il tramite di SIS quanto delle possibilità di realizzazione di iniziative nel settore del private equity.
Alla luce di ciò, in attesa di poter valutare la risposta degli operatori di mercato alle SIS, sarebbe auspicabile un ulteriore rifinizione, quantomeno parziale, della norma.